Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 (Modificazione al sistema

di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta

di successione), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal

tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Jacomelli

Emilio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.

156 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Alla morte del proprio genitore, Jacomelli Emilio ereditava alcuni

fondi rustici il cui valore, ai fini dell'imposta di successione,

veniva automaticamente valutato dall'ufficio del registro di Viareggio

con i coefficienti di aggiornamento monetario e i coefficienti di mera

capitalizzazione previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma

dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Si opponeva a tale valutazione l'interessato osservando che,

poiché i terreni in questione erano stati censiti nel nuovo catasto

successivamente alla data di riferimento per l'applicazione

dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovevano essere

adottati soltanto i coefficienti determinati dalla Commissione

censuaria centrale (comma secondo) e non anche il coefficiente

annualmente approvato con decreto del Ministro per le finanze

applicabile, invece, ai soli terreni censiti nel nuovo catasto prima

della data ora indicata (comma primo). La tesi del contribuente veniva

accolta dalla Commissione provinciale delle imposte di Lucca, ma

disattesa dalla Commissione centrale cui l'ufficio imposte era ricorso.

A seguito di quest'ultima pronuncia lo Jacomelli conveniva

l'Amministrazione finanziaria dinanzi al tribunale di Firenze, il quale

nella propria ordinanza 10 novembre 1971 ha ritenuto esatta

l'interpretazione della norma data dal contribuente rilevando tuttavia

che la norma, così intesa, è in contrasto con il principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Non vi sarebbe,

infatti, giustificazione per la disparità di trattamento che viene a

determinarsi tra fondi già censiti al nuovo catasto all'epoca di

riferimento per l'imposta straordinaria sul patrimonio, per i quali è

previsto un aggiornamento di valore annuale con coefficienti

determinati dalla Commissione censuaria ed approvati con decreto

ministeriale, e terreni passati a nuovo catasto in epoca successiva a

quella di riferimento, il cui aggiornamento è rimesso alla iniziativa

della Commissione censuaria, svincolata da qualsiasi controllo del

potere politico.

La norma sarebbe incostituzionale perché non prevede che la

Commissione centrale, nel determinare i coefficienti di

capitalizzazione, debba far riferimento agli stessi valori presi come

base per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio,

ossia che il valore di tutti i terreni debba restare ancorato al

periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947.

Ad avviso del tribunale la proposta questione potrebbe non essere

rilevante rispetto alla causa da decidere se la Commissione censuaria

centrale, con apposito provvedimento, avesse fissato i coefficienti di

capitalizzazione una tantum con riferimento ai valori del periodo 1

luglio 1946-31 marzo 1947 e avesse altresì rinviato, quanto

all'aggiornamento monetario, al coefficiente unico di cui al primo

comma. Per accertare tale circostanza il tribunale ha rivolto specifica

richiesta alla Commissione la quale però ha solo risposto che essa non

aveva avuto dubbi nell'interpretare lo spirito della norma in parola

nel senso che il valore perequato dovesse risultare sempre riferito

alle medie del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 e che,

conseguentemente, il coefficiente di aggiornamento annuale previsto dal

primo comma fosse da applicarsi anche ai valori dei terreni passati a

nuovo catasto di cui al comma secondo.

In mancanza di un esplicito provvedimento della Commissione circa

l'applicazione del coefficiente di aggiornamento annuale e non essendo,

peraltro, vincolante l'interpretazione della norma fatta dalla

Commissione stessa, la questione di costituzionalità - ad avviso del

tribunale - verrebbe ad acquistare rilevanza per la decisione del

giudizio principale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. È intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 18 maggio

1972, l'Avvocatura afferma che l'interpretazione data dal tribunale

all'art. 1 della legge 1044 del 1954 non può essere condivisa.

Il secondo comma demanda alla Commissione la diretta'

determinazione dei nuovi coefficienti per la valutazione dei terreni in

base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto; il

primo comma prevede, invece, l'aggiornamento delle tabelle secondo un

coefficiente determinato annualmente dalla stessa Commissione ed

approvato dal Ministro per le finanze.

Dall'esame comparativo delle due disposizioni si desume: a) che il

coefficiente di cui al primo comma è di aggiornamento monetario,

mentre i coefficienti di cui al secondo comma sono di mera

capitalizzazione; b) che la determinazione dei coefficienti di

capitalizzazione da parte della Commissione deve avvenire una tantum ed

il valore perequato deve sempre risultare riferito alle medie del

periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947; c) che pertanto la Commissione non

ha il potere di tenere eventualmente conto anche della svalutazione

monetaria; d) che, conseguentemente, i soli coefficienti di cui al

secondo comma non consentono di determinare il valore imponibile

attuale.

L'esattezza di queste proposizioni trova conferma, ad avviso

dell'Avvocatura, nel fatto che il primo comma prevede, un coefficiente

unico, mentre il secondo comma parla di nuovi coefficienti ed in questa

ultima dizione non possono certo ritenersi incluse sia le operazioni di

determinazione, sia quelle di aggiornamento in relazione alle vicende

monetarie.

L'interpretazione per la quale il coefficiente di aggiornamento è

applicabile alla valutazione dei terreni censiti nel nuovo catasto

successivamente alla data di riferimento delle tabelle trova altresì

fondamento nella necessità di adeguare alla realtà attuale anche la

valutazione dei fondi rustici di cui al comma secondo.

Corretta è pertanto l'interpretazione della norma fornita dalla

Commissione censuaria e dall'Amministrazione finanziaria, nel senso che

il valore perequato va riferito sempre alle medie del periodo 1 luglio

1946-31 marzo 1947 e che conseguentemente il coefficiente di

aggiornamento annuale previsto dal primo comma dev'essere applicato sia

ai valori dei terreni determinati con i coefficienti stabiliti in sede

di applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

per terreni già a nuovo catasto, sia ai valori dei terreni risultanti

dall'applicazione dei nuovi coefficienti stabiliti direttamente per i

terreni passati a nuovo catasto in data successiva all'applicazione

dell'imposta suddetta (e ciò indiscriminatamente per l'intero

territorio nazionale).

Conclude, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza della questione

proposta. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Firenze

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, numero 1044, contenente

modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini

dell'applicazione dell'imposta di successione, in riferimento all'art.

3 della Costituzione. Nel sollevare detta questione il tribunale muove

dal presupposto che la norma impugnata sia da interpretarsi nel senso

che, ai fini della determinazione dell'imposta di successione, la

valutazione automatica del valore dei fondi rustici acquistati mortis

causa - situati in territori nei quali successivamente alla data di

riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva

sul patrimonio (1 luglio 1946-31 marzo 1947) sia subentrato ai vecchi

catasti vigenti il nuovo catasto terreni - debba essere eseguita

tenendo conto soltanto dei nuovi coefficienti direttamente fissati

dalla Commissione censuaria centrale e non anche del coefficiente di

aggiornamento, annualmente determinato dalla stessa Commissione ed

approvato con decreto del Ministro per le finanze, previsto dal comma

primo dello stesso articolo, che si assume applicabile invece ai fondi

rustici già censiti a nuovo catasto alla citata data di riferimento.

Alla stregua di tale interpretazione sarebbe evidente, secondo

l'ordinanza, la disparità di trattamento che viene a determinarsi tra

contribuenti che ricevono per successione terreni già censiti a nuovo

catasto alla data di riferimento, per i quali soltanto vi sarebbe un

aggiornamento di valore annuale e contribuenti che ricevono terreni

passati a nuovo catasto in epoca successiva, per i quali

l'aggiornamento potrebbe avvenire se e quando la Commissione, con

valutazione discrezionale, ritenesse di dover adottare nuovi

coefficienti.

2. - La questione proposta trae origine da una errata

interpretazione della norma impugnata ed è pertanto infondata.

Per cogliere l'esatta portata dell'art. 1 della legge n. 1044 del

1954 è necessario rifarsi ai precedenti normativi cui esso si collega.

Al riguardo giova ricordare che nel periodo 1939-1943 l'Amministrazione

del catasto e dei servizi tecnici erariali eseguì una revisione

generale degli estimi dei terreni i cui redditi furono riferiti alla

media dei prezzi dei prodotti e dei costi dei mezzi di produzione

correnti nel periodo 1937- 1939 (cfr. d.l. 4 aprile 1939, n. 589,

convertito nella legge 29 luglio stesso anno n. 976). All'epoca,

tuttavia, un accertamento degli estimi rispondente alla realtà fu

possibile solo per i terreni censiti nel nuovo catasto (circa l'80%),

dei quali si conoscevano dati precisi di superficie e classamento; per

gli altri terreni ancora iscritti a vecchio catasto (il restante 20%),

i cui dati non erano ancora aggiornati, la determinazione degli estimi

si dovette fare per via sintetica. Si verificò in tal modo un divario

di valutazione dei terreni in questione, ossia una sperequazione delle

rispettive tariffe d'estimo che non venne meno quando, ai fini

dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con

D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, tutti i terreni furono valutati in

base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947. La nuova

valutazione, infatti, fu eseguita mediante l'applicazione di

coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale a quei

redditi dominicali risultanti dalla citata revisione generale, sicché

si ottennero valori più congrui ed esatti per i terreni passati a

nuovo catasto e valori meno aderenti alla realtà per i terreni a

vecchio catasto.

Di siffatta situazione non poteva ovviamente non tener conto il

legislatore allorché si propose di dettare una nuova disciplina per

l'accertamento automatico dei valori dei fondi rustici ai fini

dell'imposta di successione. Trovandosi perciò di fronte alla

necessità di ovviare all'indicata disparità di valutazione l'art. 1

della legge n. 1044 del 1954 ha opportunamente distinto tra fondi il

cui valore, già congruamente determinato con le tabelle elaborate nel

1947, andava semplicemente aggiornato con il coefficiente stabilito

ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto

del Ministro per le finanze (comma primo) e fondi il cui valore, non

potuto all'epoca calcolare con pari esattezza per mancanza o

incompletezza dei dati di superficie e classamento, doveva essere

anzitutto perequato e poi rivalutato con il citato coefficiente annuale

di aggiornamento.

Quest'opera di perequazione di valori la norma impugnata ha

affidato alla Commissione centrale stabilendo che essa potesse

provvedervi direttamente (ossia senza il preventivo esame delle

Commissioni censuarie comunali e provinciali) mediante l'applicazione

di nuovi coefficienti - da determinarsi evidentemente una tantum con

riferimento al medesimo periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947 tenuto

presente agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio - ai

redditi dominicali dei terreni passati a nuovo catasto in data

successiva all'indicato periodo (secondo comma).

A ben considerare, quindi, la disposizione in esame, contrariamente

a quanto ritenuto dal tribunale, non prevede affatto due distinti e

differenti criteri di valutazione per determinare il valore dei fondi

rustici ai fini dell'imposta di successione. Il coefficiente annuale

monetario di cui al primo comma è coefficiente fisso ed unico che

serve ad aggiornare indistintamente il valore di tutti i terreni

qualunque sia la data della loro iscrizione nel nuovo catasto. Esso va

cioè applicato sia al valore dei fondi determinato in sede

d'istituzione dell'imposta patrimoniale del 1947 per terreni che a tale

data già risultavano nel nuovo catasto, sia al valore dei fondi

perequato direttamente dalla Commissione centrale - sempre con

riferimento al 1947 - per terreni passati a nuovo catasto

successivamente a tale data.

Non sussiste perciò il denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. in

quanto la norma in esame, interpretata ed applicata

dall'Amministrazione nei termini corretti sopra precisati, assicura

identità di trattamento nella determinazione del valore dei fondi

rustici agli effetti dell'imposta di successione tra proprietari di

terreni già censiti a nuovo catasto all'epoca di istituzione

dell'imposta straordinaria sul patrimonio e proprietari di terreni

passati a nuovo catasto successivamente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. l, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044,

contenente "Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili

ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione", sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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