Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) promosso con

ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal pretore di Agrigento nel

procedimento civile vertente tra Termini Girolamo e fondo pensioni

del personale della cassa centrale di risparmio "Vittorio Emanuele"

per le provincie siciliane, iscritta al n. 837 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149

dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Termini Girolamo e della Cassa

Centrale di Risparmio V.E. per le provincie siciliane nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice Relatore

Virgilio Andrioli;

Uditi gli avvocati dello Stato Giuseppe Stipo e Luigi Siconolfi

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Girolamo Termini, avvalendosi della facoltà prevista

dall'art. 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), richiese al Fondo

Pensioni del Personale della Cassa

Centrale di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le provincie siciliane

la ricongiunzione, "ai fini del diritto e della misura

di una unica pensione" presso il Fondo, dei contributi versati alla

assicurazione generale obbligatoria per la invalidità,

vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, in dipendenza

dell'attività lavorativa espletata dal Termini anteriormente alla

sua assunzione in servizio presso la Cassa Centrale. Il Fondo

Pensioni del Personale - in applicazione del comma 3

("La gestione assicurativa presso la quale si effettua la

ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del

richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla

differenza tra la riserva matematica determinata in base ai criteri e

alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.

1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo

utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni

assicurative a norma del comma precedente") dell'art. 2 - pose a

carico del Termini la differenza determinata in lire 44.158.787.

A seguito di che, il Termini propose ricorso al pretore di

Agrigento in funzione di giudice del lavoro contro il Fondo pensioni,

deducendo in via preliminare l'incostituzionalità, per contrasto con

l'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29.

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata l'8

giugno e notificata il 16 settembre successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 837

R.O. 1982), l'adìto pretore ha dichiarato non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979,

n. 29 sul riflesso che dall'obbligo di effettuare il versamento

suppletivo del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 legge

12 agosto 1962 n.1338, al quale sono tenuti i lavoratori che

richiedono la ricongiunzione presso una gestione speciale diversa

dall'INPS, deriva una diversità di trattamento in contrasto con

l'art. 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Termini,

giusta procura speciale 3 novembre 1982 per notar Scaglia, l'avv.

Mattia Persiani, che, con deduzioni depositate il 15 novembre 1982,

ha argomentato a sostegno della conclusione di accoglimento della

proposta questione che la disparità di trattamento tra le due

categorie di lavoratori implica violazione dei principi emanati

nell'art. 38 Cost., che ascrive a compito della Repubblica rimuovere

gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la

libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del

Paese, II) per la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie

Siciliane, giusta procura speciale 27 febbraio 1982 per notar

Coffari, (l'avv. Ferdinando Di Stefano) e l'avv. Silvio De Fina, il

quale, con deduzioni depositate il 18 gennaio 1983, ha, a sostegno

della conclusione di manifesta infondatezza della proposta questione,

posto in rilievo che la diversità di situazioni, dichiarate e

disciplinate negli artt. 1 e 2, non consente di assumere a parametro

l'art. 3 Cost.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo,

nell'atto depositato il 30 novembre 1982, per la infondatezza della

proposta questione.

2.2. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti

costituite non si sono presentate e l'avv. Stato Siconolfi si è

rimesso allo scritto. Considerato in diritto

3. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2, l. 7 febbraio 1979, n. 9, sollevata dal pretore di

Agrigento, perché le due disposizioni descrivono e disciplinano due

diverse situazioni e, pertanto, non somministrano materie di

scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost.: nella vicenda che ha

fornito esca al giudizio di merito, veniva in considerazione l'art. 2

e, di conseguenza, non poteva l'assicurato lamentare che non gli si

applicasse l'art. 1 per inferirne la violazione dell'art. 3 Cost.

Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a

forme assicurative sostitutive dell'assicurazione I.N.P.S. e consente

la ricongiunzione presso l'I.N.P.S. di assicurazioni né in tutto né

in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari i

lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei

lavoratori dipendenti, che è gestita dall'I.N.P.S.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiungimento dei

periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Agrigento

con ordinanza 28 aprile 1982 (n. 837/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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