Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, primo

comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, della

legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio

1973 dalla Corte dei conti - sezione I pensioni di guerra - sul ricorso

di Larino Anna, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo

1974.

Udito nella Camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto in data 1 febbraio 1964 Anna Larino propose ricorso alla

Corte dei conti avverso il decreto n. 2020554 del 23 agosto 1963, con

il quale il Ministro del Tesoro le aveva negato il diritto alla

pensione privilegiata - chiesta quale vedova di Domenico Vanacore,

deceduto per fatto di guerra - perché la domanda era stata presentata

dopo il passaggio alle seconde nozze e, quindi, non sussisteva la

condizione di vedovanza richiesta dagli artt. 55 e 59 legge 10 agosto

1950, n. 648.

La Corte dei conti - sez. I giurisdizionale - con ordinanza 21

maggio 1973, ha ritenuto rilevante ai fini della definizione del

giudizio e non manifestamente infondata la questione - sollevata dalla

Larino - di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,

legge 10 agosto 1950, n. 648, e del corrispondente art. 47, primo

comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che

la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione, in riferimento

all'art. 3 Costituzione.

Ha osservato che, in base alle norme citate, si ha una disparità

di trattamento tra la vedova ed il vedovo di guerra che passino ad

altre nozze, in quanto, mentre per la prima la perdita del diritto a

pensione si verifica per il solo fatto del matrimonio, a prescindere

dall'accertamento delle condizioni economiche del marito, il secondo

decade da tale diritto solo nel caso in cui contragga matrimonio con

donna che fruisca di reddito assoggettabile all'imposta complementare.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13

marzo 1974.

Poiché non vi è stata costituzione di parti, la Corte ha deciso

in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26 legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto :

1. - La questione, sollevata dalla Corte dei conti, investe la

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e del

corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella

parte in cui stabiliscono che perde la pensione la vedova che passi ad

altre nozze.

2. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze,

per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in

considerazione in sé, ma solo in quanto influiscono sulle di lui

condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma

dell'art. 62 legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il

vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae

matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai

limiti previsti dall'art. 20.

La disciplina differenziata prevista per la vedova non è

giustificata da una diversità obiettiva delle situazioni dei due

coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle eventuali nuove

nozze per ciò che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, è tenuto

nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale

(sentenza n. 133 del 1970); e pertanto essa disciplina risulta

costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,

legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18

marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad

altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se

il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta

complementare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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