Corte costituzionale

Sentenza n. 183/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1999 dal pretore

di Messina nel procedimento penale a carico di P. R., iscritta al

n. 357 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Messina ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), "interpretato nel senso che per la

concessione del beneficio della sostituzione della pena detentiva è

necessario che siano trascorsi dieci anni fra il fatto e la sentenza

con cui viene inflitta la pena da sostituire".

Il giudice a quo premette che aveva pronunciato sentenza di

applicazione della pena per il delitto di ricettazione e che la pena

detentiva inflitta era stata sostituita, sull'accordo delle parti, in

pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e seguenti della legge n. 689

del 1981. Il procuratore generale aveva presentato ricorso adducendo

che l'imputato aveva riportato numerose condanne per furto e che il

capoverso dell'art. 59 della predetta legge espressamente vieta la

sostituzione della pena detentiva nei confronti di chi sia stato

condannato per più di due volte per reati della stessa indole. La

Corte di cassazione aveva, quindi, annullato la sentenza, rilevando

che il ricorso del pubblico ministero "risulta fondato al confronto

con il certificato penale, sicché illegittima è la disposta

sostituzione della pena" ed aveva restituito gli atti al Pretore.

L'imputato veniva pertanto citato per il nuovo giudizio e

preliminarmente eccepiva l'illegittimità costituzionale

dell'art. 59, secondo comma, della legge n. 689 del 1981,

interpretato nel senso fatto proprio dalla Cassazione nel caso di

specie.

Ad avviso del rimettente il nuovo giudizio risulta effettivamente

"condizionato dalla applicazione che della norma censurata è stata

fatta dalla Corte di cassazione", giacché "soltanto ove la questione

si rivelasse fondata, l'imputato potrebbe riproporre un

patteggiamento nei medesimi termini di quello già annullato".

Nel merito, il pretore rileva che la disposizione di cui al

secondo comma dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 consente due

letture: secondo una prima interpretazione, "più aderente al tenore

testuale" della norma, l'esclusione dal beneficio opererebbe in

presenza delle seguenti condizioni: "a) che la distanza fra la data

della sentenza di condanna ed il tempus commissi delicti non sia

superiore ai dieci anni; b) che il condannato abbia riportato, in

qualsiasi momento anche remoto, almeno tre condanne per reati della

stessa indole". Secondo l'altra "possibile interpretazione", invece,

il beneficio sarebbe precluso nei confronti di "colui che - nei dieci

anni precedenti alla sentenza con la quale si infligge la pena

detentiva da convertire - abbia riportato più di due condanne per

reati della stessa indole".

A parere del giudice a quo la prima delle due interpretazioni

sarebbe, nonostante la succinta motivazione, quella seguita dalla

Corte di cassazione nel caso di specie; essa, tuttavia, risulterebbe

non conforme a Costituzione per più profili.

Innanzitutto sarebbe violato il principio di eguaglianza, in

quanto la "meritevolezza del beneficio" verrebbe fatta dipendere da

vicende estranee all'imputato e da questo non controllabili, come la

durata del processo: in sostanza, deduce il rimettente, le

"lungaggini processuali [...] gioverebbero al prevenuto, facendolo

divenire nel frattempo "meritevole" di un beneficio che una sentenza

tempestiva gli avrebbe dovuto negare".

Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 27, terzo comma, Cost., in

quanto una "sanzione comminata in forza di una norma che tratta in

modo diseguale condotte sostanzialmente analoghe" non potrebbe

svolgere una effettiva funzione rieducativa. Funzione che, a parere

del giudice a quo, risulterebbe compromessa anche perché, alla

stregua dell'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione, la

disposizione impugnata introdurrebbe "un criterio di meritevolezza

soggettiva del beneficio (distanza di almeno dieci anni fra la

commissione del fatto e la sentenza di condanna) del tutto inidoneo

ad apprezzare l'effettivo grado di pericolosità sociale del

condannato e le sue potenzialità di recupero e riabilitazione".

Il rimettente conclude che i profili di illegittimità

costituzionale potrebbero essere superati ove non venisse seguita la

tesi interpretativa avallata dalla Cassazione: l'imputato che "nei

dieci anni precedenti alla commissione del fatto per cui viene

giudicato non ha riportato altre condanne per reati analoghi dimostra

una non accentuata propensione a delinquere" e sarebbe pertanto

"meritevole di una esecuzione della pena senza carcerazione".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato. A parere dell'Avvocatura l'interpretazione ritenuta

illegittima non può considerarsi "diritto vivente", avendo la Corte

di cassazione ritenuto in diverse pronunce che la condizione

soggettiva ostativa consiste nell'aver riportato più di due sentenze

di condanna per reati della stessa indole nel decennio antecedente la

data di commissione del fatto oggetto del giudizio. La questione

sarebbe, dunque, inammissibile, in quanto con essa si prospetta un

mero dubbio interpretativo, richiedendosi alla Corte la scelta fra

due interpretazioni, una delle quali costituzionalmente legittima. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione pone la questione di

costituzionalità dell'art. 59, secondo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), interpretato nel

senso che per la concessione del beneficio della sostituzione della

pena detentiva è necessario che siano trascorsi dieci anni tra il

fatto e la sentenza con cui viene inflitta la pena da sostituire.

Ai fini della rilevanza il giudice rimettente precisa che

l'interpretazione alla quale risulta avere aderito la Corte di

cassazione comporta che l'imputato non rientrerebbe nelle condizioni

per ottenere il beneficio della sostituzione, in quanto la sentenza

di condanna è stata pronunciata a meno di dieci anni dalla data di

commissione del fatto e l'imputato stesso ha in precedenza riportato

più di due condanne per reati della stessa indole, sia pure in epoca

remota (la condanna più recente è divenuta irrevocabile nel 1976);

ove, invece, venga seguita la seconda interpretazione, l'imputato

potrebbe usufruire della sostituzione della pena, posto che nei dieci

anni precedenti alla commissione del delitto ora oggetto di giudizio

non ha riportato alcuna condanna.

Ad avviso del giudice a quo l'interpretazione seguita dalla

Cassazione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,

in quanto la valutazione in ordine alla "meritevolezza del beneficio"

verrebbe fatta dipendere da vicende estranee all'imputato e da lui

non controllabili - quali appunto le lungaggini del processo - in

assenza di qualsiasi ratio che conferisca plausibilità alla

condizione posta dalla norma censurata, nonché con il principio

della finalità rieducativa della pena, posto che verrebbe introdotto

un "criterio di meritevolezza soggettiva", quale il lasso temporale

tra la commissione del fatto e la sentenza di condanna alla pena

detentiva da sostituire, "del tutto inidoneo ad apprezzare

l'effettivo grado di pericolosità sociale del condannato e le sue

potenzialità di recupero e riabilitazione". I profili di

illegittimità - conclude il giudice a quo - potrebbero invece essere

superati ove i rapporti tra l'alinea e la lettera a) del secondo

comma dell'art. 59 venissero ricostruiti nel senso che il termine

decennale va riferito ai dieci anni precedenti alla commissione del

fatto per cui all'imputato è stata irrogata la pena detentiva da

sostituire e che entro tale lasso di tempo l'imputato non deve avere

riportato altre condanne per reati della stessa indole.

2. - La censura prospettata dal rimettente concerne la disciplina

delle condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena

detentiva, delineata dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981.

Il primo comma della norma in esame pone innanzitutto il divieto

di sostituire la pena detentiva nei confronti di coloro che, essendo

già stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva

complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso

il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. Nei trascorsi

giudiziari dell'imputato e nel lasso di tempo tra la precedente

condanna e il reato per cui viene irrogata una pena detentiva

sostituibile va dunque ravvisata la ratio su cui si fondano le

situazioni soggettive che implicano una valutazione negativa ai fini

della concessione del beneficio.

Trascorsi giudiziari e fattore temporale, non necessariamente

coesistenti, ricorrono anche nelle altre condizioni ostative di cui

al secondo comma dell'art. 59.

Sotto il primo aspetto, la pena detentiva non può infatti essere

sostituita: nei confronti di coloro che siano stati condannati più

di due volte per reati della stessa indole (lettera a); nei confronti

del soggetto, già condannato a pena sostitutiva inflitta con

precedente condanna, che abbia violato le prescrizioni inerenti alla

semidetenzione o alla libertà controllata e che pertanto abbia

subito la conversione della residua pena in pena detentiva

(lettera b) prima parte); nei confronti di coloro ai quali sia stata

revocata la concessione del regime di semilibertà (lettera b)

seconda parte); nei confronti di coloro che hanno commesso il reato

mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della

libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza

speciale (lettera c).

In secondo luogo, come risulta dall'alinea del secondo comma

dell'art. 59, che costituisce il presupposto comune di operatività

delle condizioni ora indicate, le condizioni stesse hanno effetto

ostativo alla sostituzione della pena detentiva solo quando questa

sia stata "comminata [rectius: irrogata] per un fatto commesso

nell'ultimo decennio". Tale clausola, interpretata letteralmente, non

risulta collegata ad una condizione soggettiva dell'imputato o,

comunque, a comportamenti a lui addebitabili, ma al dato oggettivo

dell'intervallo temporale tra il momento in cui è stato commesso il

reato e quello in cui è stata irrogata la pena detentiva

sostituibile, con la conseguenza che le condizioni ostative di cui

alle lettere a), b) e c) operano solo se tale lasso di tempo è

inferiore a dieci anni.

Il rimettente chiede appunto una dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma in esame, nella parte in cui collega le

condizioni ostative di cui al secondo comma alla durata

dell'intervallo temporale tra la commissione del fatto e

l'irrogazione della pena detentiva; ma prospetta anche una soluzione

additiva-manipolativa, nel senso che il termine decennale di cui alla

fattispecie risultante dall'alinea e dalla lettera a) del secondo

comma dell'art. 59 andrebbe riferito all'intervallo tra la

commissione del fatto per cui all'imputato è stata irrogata la pena

detentiva sostituibile e le precedenti condanne per reati della

stessa indole.

3. - L'anomalia dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo

comma dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 è stata registrata

sia in dottrina che in giurisprudenza. Gli autori che si sono

impegnati nel tentativo di attribuire alla norma censurata un

significato conforme alla disciplina generale delle condizioni

ostative sono stati costretti a prendere atto che si tratta di un

"problema esegetico pressoché insolubile".

Al riguardo, anche i lavori parlamentari sull'art. 59 non

forniscono indicazioni risolutive: da alcuni interventi pare di

desumere che la formulazione dell'alinea del secondo comma, frutto di

uno specifico emendamento del relatore, venne intesa, malgrado le

precisazioni dello stesso relatore, nel senso che il termine

decennale andasse riferito all'intervallo temporale tra le precedenti

condanne per reati analoghi e il reato per cui era stata irrogata la

pena detentiva sostituibile (v. resoconto stenografico della seduta

del 7 maggio 1981 della Commissione giustizia del Senato).

Dal canto suo la giurisprudenza di legittimità non si è mai

misurata con una ricognizione esaustiva del significato da attribuire

al presupposto contenuto nell'alinea del secondo comma dell'art. 59 e

con la ricostruzione dei rapporti con la condizione ostativa di cui

alla lettera a), ma ha seguito sia l'interpretazione suggerita dal

tenore letterale dell'inciso oggetto della censura di legittimità

costituzionale, sia, in alcune più recenti decisioni, quella che

collega il termine decennale all'intervallo temporale tra le

precedenti condanne e il fatto per cui è stata irrogata la pena

detentiva, nel senso che le condanne ostative per reati della stessa

indole sono quelle intervenute nel decennio anteriore, senza peraltro

soffermarsi sulle ragioni delle rispettive scelte.

4. - Se si accogliesse la questione di legittimità mediante la

caducazione dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo comma

dell'art. 59, si determinerebbero effetti in malam partem rispetto

all'attuale disciplina.

Infatti, l'eliminazione del presupposto secondo cui la pena

detentiva sostituibile deve essere irrogata per un fatto commesso

nell'ultimo decennio amplierebbe la sfera di applicazione delle

condizioni ostative contemplate nelle lettere a), b) e c): la

sostituzione della pena detentiva risulterebbe in ogni caso preclusa,

anche nelle ipotesi, sia pure del tutto eccezionali, in cui

l'intervallo temporale tra la commissione del fatto e l'irrogazione

della pena detentiva sia superiore a dieci anni e non sia ancora

maturata la prescrizione del reato. Interventi volti a modificare in

peggio la posizione del destinatario della legge penale sostanziale

sono però preclusi a questa Corte, rientrando nella sfera esclusiva

della discrezionalità del legislatore: sotto questo profilo, la

questione va pertanto dichiarata inammissibile.

5. - Seguendo, poi, la soluzione additiva-manipolativa

prospettata dal rimettente in ordine ai rapporti tra l'alinea e la

lettera a) del secondo comma dell'art. 59, si deve rilevare che da

essa potrebbero derivare nuove incertezze interpretative sia in

relazione alla condizione ostativa prevista dalla seconda parte della

lettera c), che, a differenza di tutte le altre condizioni, non

risulta collegata ad alcuna condanna precedente, sia nei confronti

delle altre condizioni ostative previste nelle lettere b) e c): ove

alla clausola di cui all'alinea del secondo comma dell'art. 59

venisse attribuito un significato diverso da quello letterale, ne

deriverebbe comunque la necessità di un intervento del legislatore

per ricostruire il sistema delle condizioni ostative, eventualmente

sulla base di diversi parametri di meritevolezza, con riferimento sia

all'entità delle precedenti condanne, sia al lasso di tempo

intercorrente tra esse e l'irrogazione della pena detentiva

sostituibile.

Anche sotto questo profilo la questione va pertanto dichiarata

inammissibile, in quanto rientrano esclusivamente nella sfera della

discrezionalità del legislatore le opportune scelte volte a superare

le contraddizioni derivanti dalla formulazione della norma sottoposta

a censura di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, secondo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di

Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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