Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

Convenzione Europea in materia di adozione dei minori del 24 aprile

1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, promosso con

ordinanza emessa il 9 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Roma -

sezione minorenni sul ricorso proposto da Di Lazzaro Dalila, iscritta

al n. 732 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visti l'atto di costituzione di Di Lazzaro Dalila nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Donella Resta e Maretta Scoca per Di Lazzaro

Dalila e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di reclamo promosso contro un

decreto del Tribunale dei minorenni di Roma che ha dichiarato

inammissibile la domanda di adozione di un minore presentata da una

persona singola in base all'art. 6 della convenzione europea in

materia di adozioni di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967

e ratificata dall'Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, la Corte

d'appello di Roma (sezione minorenni), con ordinanza del 9 luglio

1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost.,

questione di legittimità costituzionale della citata norma

internazionale pattizia, "nella parte in cui permette senza limiti

l'adozione di un minore di età da parte di un solo adottante".

Ad avviso del giudice remittente: a) l'art. 6, comma 1, della

convenzione vincola le legislazioni degli Stati aderenti ad ammettere

in generale l'adozione di minori anche da parte di persone singole;

b) il contenuto della norma pattizia è tale che, in virtù

dell'ordine di esecuzione, essa ha acquistato forza autoapplicativa

nell'ordinamento interno nell'ambito del sistema di adozione dei

minori in stato di abbandono regolato dalla legge italiana; c)

l'ordine di esecuzione "conferisce natura speciale alle norme

pattizie e le rende immodificabili da leggi successive", onde l'art.

6, comma 1, della convenzione di Strasburgo non può ritenersi

abrogato in parte qua dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che, salvo

casi particolari, non consente l'adozione di minori se non a due

persone unite in matrimonio.

Ciò premesso, l'ordinanza ritiene la norma in discorso

contrastante: con la nozione di famiglia, quale società naturale

fondata sul matrimonio, consacrata nell'art. 29 Cost.; con l'art. 30

Cost., che tutela l'interesse del minore ad essere allevato ed

educato da entrambi i genitori; conseguentemente anche col principio

di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto contraddice la

finalità dell'adozione dei minori di procurare all'adottato

l'inserimento in un ambiente familiare idoneo.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata concludendo per la manifesta infondatezza

della questione.

L'istante condivide l'opinione che l'art. 6, comma 1, della

convenzione non conceda spazi di discrezionalità alle legislazioni

nazionali e perciò sia immediatamente applicabile nell'ordinamento

interno: l'adozione di minori deve essere ammessa sia da parte di

coppie sposate, sia da parte di persone singole, restando esclusa

soltanto la legittimazione di coppie non unite in matrimonio.

Contesta, però, la pretesa contrarietà della norma a principi della

nostra Costituzione. Il criterio dell'imitatio naturae, che informa

l'istituto dell'adozione legittimante, non ha un valore assoluto né

in relazione all'art. 29 Cost., come si argomenta dall'art. 25,

quarto e quinto comma, della legge n. 184 del 1983, che prevede la

possibilità di disporre l'adozione anche se durante l'affidamento

preadottivo uno dei coniugi muore o diventa incapace oppure

interviene separazione, né in relazione all'art. 30, il quale tutela

l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in seno alla

propria famiglia, ma, ove ciò non sia possibile, non esige

incondizionatamente l'affidamento a un'altra famiglia come strumento

di assolvimento dei compiti dei genitori. Non è escluso che, secondo

le circostanze del caso, l'interesse a uno sviluppo armonioso della

personalità del minore possa essere soddisfatto anche affidandolo a

una persona singola. Per le medesime ragioni cadrebbe anche la

censura di violazione del principio di razionalità.

In un'ampia memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di

discussione la parte privata ha svolto ulteriori considerazioni sui

punti del vincolo degli Stati aderenti ad adottare tutte le soluzioni

consentite dall'art. 6 della convenzione e del carattere

autoapplicativo della norma pattizia. Si osserva in particolare che

l'Italia al momento del deposito della ratifica non ha formulato

nessuna riserva per quanto concerne l'art. 6.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile.

Secondo l'interveniente la norma impugnata non è autoapplicativa:

essa delimita l'ambito delle scelte legislative in ordine alla

legittimazione attiva all'adozione di minori senza vincolare gli

Stati aderenti alla convenzione ad ammettere tutte le soluzioni

consentite. Perciò l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, che ha

adattato la convenzione di Strasburgo al nostro ordinamento, non ha

violato l'art. 6 nell'ammettere soltanto la prima delle due alternative ivi consentite, salve le eccezioni degli artt. 25 e 44. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Roma - sezione minorenni ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

convenzione europea in materia di adozioni di minori, firmata a

Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con legge 22

maggio 1974, n. 357, "nella parte in cui permette senza limiti

l'adozione di un minore da un solo adottante". Più esattamente, deve

intendersi impugnata in parte qua la disposizione della citata legge

di ratifica che ha conferito efficacia nell'ordinamento interno

all'art. 6 della Convenzione (cfr. sentenze nn. 20 del 1966, 132 del

1985, 128 del 1987).

Ad avviso del giudice rimettente "la menzionata disposizione

dell'art. 6 della convenzione di Strasburgo non può ritenersi

abrogata dalla successiva legge 4 maggio 1983, n. 184", che limita a

casi particolari la possibilità di adozione del minore da parte di

una singola persona, "né possono essere consentiti dubbi sulla sua

applicazione immediata, atteso che il legislatore italiano ha

completamente regolato il complesso sistema di adozione dei minori in

stato di abbandono".

Ciò premesso, la norma denunciata, in quanto "esclude ogni limite

a che l'adozione avvenga anche da parte di un singolo adottante", è

ritenuta contrastante con gli artt. 3, 29 e 30 Cost., a stregua dei

quali l'adozione legittimante, giusta il criterio dell'imitatio

naturae, deve essere "ispirata all'intento di dare una famiglia al

minore che ne è privo, garantendogli tranquillità, benessere e sana

educazione". Questo criterio esige che, di regola, "ad adottare sia

una coppia di coniugi avente una comunanza continuativa di vita e

adeguate capacità educative".

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della

questione per irrilevanza, "non essendo la disposizione pattizia,

alla quale è riferita, di immediata applicazione e non impegnando

comunque il legislatore nazionale a scelte in contrasto con le

richiamate norme costituzionali, ma offrendo la possibilità di

scegliere, tra quelle consentite, la soluzione ad esse più

rispondente".

L'eccezione non può essere accolta. Ai fini dell'ammissibilità

della questione l'ordinanza di rimessione ha adeguatamente motivato

sul punto della rilevanza muovendo da premesse ermeneutiche non

manifestamente implausibili (cfr., da ultimo, sentenze nn. 134 e 173

del 1994; 103, 238, 323, 345 del 1993; 436 del 1992).

3. - Nel merito la questione non è fondata.

È certo che l'art. 6 della convenzione non è stato abrogato, né

in tutto né in parte, dalla legge n. 184 del 1983, ma è altrettanto

certo che la norma pattizia non conferisce immediatamente ai giudici

italiani competenti il potere di concedere l'adozione di minori a

persone singole fuori dai limiti entro cui tale potere è attribuito

dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso

di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti

l'adozione del singolo.

Destinatari immediati della norma contenuta nell'art. 6 sono i

legislatori nazionali: "la legislazione non può permettere

l'adozione di un minore che da parte di due persone unite in

matrimonio, sia simultaneamente sia successivamente, o da parte di un

solo adottante". Agli Stati firmatari è impartito il divieto di

permettere l'adozione di minori da parte di coppie non sposate e

insieme attribuita la facoltà di permettere l'adozione di minori,

oltre che da coppie sposate, anche da persone singole, coniugate o

no.

L'interpretazione letterale, che ravvisa nell'art. 6 un solo

principio vincolante per gli Stati aderenti, cioè l'interdizione

dell'adozione da parte di coppie non sposate, risponde al criterio

ermeneutico desumibile dal rapport explicatif del Consiglio d'Europa

(promotore della Convenzione), il quale chiarisce che non si tratta

di una convenzione di diritto uniforme, bensì di "una convenzione

contenente un minimo di principi essenziali cui ciascuna Parte

contraente darà effetto" (punto 4), e trova esplicita conferma nel

commento all'art. 6, dove si precisa che il paragrafo 1 non rende

obbligatoria l'introduzione dell'adozione da parte di una persona

sola (punto 23).

4. - In quanto attribuisce al legislatore nazionale una semplice

facoltà, la norma in esame non è, per definizione, autoapplicativa,

ossia direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati,

occorrendo a tale effetto l'interposizione di una legge interna che

determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da

parte di una persona singola. La tesi sostenuta nell'ordinanza di

rimessione, secondo cui l'art. 6 della convenzione potrebbe trovare

in parte qua applicazione immediata attraverso gli organi e le procedure previsti dalla legge n. 184 del 1983, è legata alla premessa,

sopra confutata, che interpreta l'art. 6 come norma che sul punto in

discorso impone agli Stati un obbligo anziché una mera facoltà.

Di tale facoltà la legge n. 184 del 1983 si è avvalsa entro

limiti ristretti, ammettendo l'adozione soltanto in speciali

circostanze (art. 25, quarto e quinto comma) o "in casi particolari"

(art. 44), e in questi ultimi senza gli effetti dell'adozione piena.

La norma convenzionale rimane in vigore come norma che autorizza il

legislatore, se lo riterrà opportuno, ad ampliare l'ambito di

ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo

adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione

legittimante. In questo senso è orientato il progetto di riforma

redatto nel 1992 dalla Commissione ministeriale per la modifica ed

integrazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, istituita dal

Ministro di grazia e giustizia.

5. - I principi costituzionali richiamati nell'ordinanza di

rimessione non vincolano l'adozione dei minori al criterio

dell'imitatio naturae in guisa da non consentire l'adozione da parte

di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista

dalla legge n. 184 del 1983. Essi esprimono una indicazione di

preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo

prioritaria "l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una

famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di

assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di

entrambe le figure dei genitori" (sent. n. 198 del 1986). A questa

indicazione è conforme la convenzione di Strasburgo: l'art. 6,

spiega la citata relazione esplicativa (punto 23), "prevede,

nell'ordine delle preferenze generalmente ammesse, prima l'adozione

da parte di una coppia, poi l'adozione da parte di una persona

singola", e il successivo art. 8, par. 2, dispone che l'autorità

competente degli Stati "annetterà una particolare importanza a ciò,

che l'adozione procuri al minore un foyer stable et harmonieux" (cfr.

sentenza n. 11 del 1981).

Fermo questo criterio di preferenza (ribadito nel preambolo della

Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo,

ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), gli artt.

3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che

riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di

speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta

per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte

di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più

conveniente all'interesse del minore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui

dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di

adozione di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967),

sollevata dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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