Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-terlegge 592/1971

citata

  • art. 3d.l. 432/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 terdecies,

primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge,

con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente

interventi in favore dell'agricoltura), promosso con ordinanza emessa

il 22 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Sacchini Settimio e l'Ente Maremma, iscritta al n.

109 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Ente Maremma;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Aldo Sandulli, per l'Ente Maremma, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza non definitiva emessa

il 22 dicembre 1972, liquidava in favore di Settimio Sacchini la

complessiva somma di lire 19.039.986 a titolo di risarcimento dei danni

derivanti dal decreto delegato di esproprio per riforma fondiaria,

successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, e

relativo ad alcuni terreni in agro di Volterra.

L'Ente Maremma chiedeva che la somma liquidata fosse corrisposta,

in applicazione dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4

agosto 1971, n. 592, mediante il rilascio di titoli del prestito della

riforma fondiaria redimibile 5% di cui alla legge 21 ottobre 1950, n.

841.

Accogliendo la eccezione del Sacchini, che chiedeva il pagamento in

contanti della somma liquidata, la Corte d'appello sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 2 terdecies, primo comma,

della legge n. 592 del 1971 con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo, poiché, alla stregua dei principi

generali, il cittadino ha diritto al risarcimento integrale dei danni

conseguiti a un atto illegittimo della pubblica Amministrazione, la

norma impugnata, che nella specie impone di corrispondere la somma

liquidata con il rilascio di titoli della riforma fondiaria, il cui

valore corrente è notoriamente inferiore a quello nominale, è in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce la parità di

trattamento dei cittadini di fronte alla legge.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Ente Maremma,

che, con deduzioni del 12 giugno 1973, contesta la censura di

legittimità costituzionale formulata nell'ordinanza di rinvio. In

proposito, la difesa dell'Ente osserva che l'indennizzo per equivalente

previsto dalla norma impugnata non può essere assimilato a quello

inerente al risarcimento del danno per illecito contrattuale od extra

contrattuale, ma riguarda un caso peculiare in ordine al quale appare

giustificato da parte del legislatore il ricorso ad un criterio

specifico, diverso tanto dal mero risarcimento quanto dal mero

indennizzo per espropriazione fondiaria.

Comunque, secondo l'Ente di riforma fondiaria, la norma impugnata

va considerata e valutata nella sua totalità e globalità, nel senso

che gli eventuali inconvenienti derivanti dal pagamento in titoli

risultano ampiamente compensati dalla assunzione da parte dello Stato

dell'onere del pagamento del debito e quindi della garanzia illimitata

del soddisfacimento dell'obbligazione. È altresì intervenuto in

giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 24

maggio 1973 chiede che la Corte dichiari infondata la questione di

legittimità costituzionale proposta dalla Corte d'appello di Firenze.

In proposito, l'Avvocatura, dopo aver osservato che non sussiste

parità di situazioni tra il danneggiato in senso tecnico e il

proprietario espropriato per la riforma fondiaria, rileva che il

diritto del creditore ad essere soddisfatto in contanti anziché in

titoli non gode di alcuna tutela, giacché, sul piano costituzionale,

ciò che conta è l'ammissibilità o meno della liberazione di un

debitore con mezzi di pagamento diversi dal denaro. Aggiunge poi che

non dovrebbe essere dubbio che il legislatore ordinario, nella sua

discrezionalità e nell'ambito di una ponderata valutazione degli

interessi generali e particolari, non incontri alcuna preclusione nello

stabilire che un indennizzo sia corrisposto in un certo modo anziché

in un altro.

All'udienza di discussione le parti hanno concluso ribadendo le

tesi esposte nelle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

Viene proposta alla Corte questione di costituzionalità dell'art.

2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, col quale

si dispone che venga pagata in titoli della speciale emissione 5% (e

non in denaro) la somma che al proprietario espropriato per riforma

fondiaria è dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale

che ha dichiarato la illegittimità del decreto delegato di esproprio.

Secondo il giudice a quo, la norma violerebbe il principio di

eguaglianza, tutelato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione,

perché imporrebbe un pagamento in titoli - e quindi ridotto, essendo

di solito il loro corso di borsa inferiore al valore nominale - laddove

al cittadino leso da un atto illegittimo della pubblica Amministrazione

è attribuito dall'ordinamento l'integrale risarcimento del danno.

La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione pone a confronto due situazioni

giuridiche che non possono essere considerate fra loro equivalenti,

ond'è che dal loro differenziato trattamento non può indursi alcuna

violazione del principio di eguaglianza.

Diversa è infatti la natura giuridica dei due atti dalla cui

illegittimità sorge l'obbligo di reintegrazione patrimoniale. Quello

che dispone l'esproprio in sede di riforma fondiaria è un atto avente

valore di legge, mentre l'atto illegittimo della pubblica

Amministrazione è un atto amministrativo. E, nel caso della

espropriazione per riforma fondiaria, non ha rilevanza la natura

amministrativa dell'atto successivo di assegnazione da parte dell'ente

di riforma, perché quell'atto, emesso in base al decreto delegato non

ancora dichiarato illegittimo, non è per tale derivazione, inficiato

da alcuna illegittimità.

Quanto alla reintegrazione patrimoniale che consegue alle due

specie di atti illegittimi - il decreto legislativo di esproprio e

l'atto amministrativo - anche a proposito di essa deve parlarsi di

natura diversa nei due casi.

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto,

venendo a mancare il titolo, consegue un obbligo di restituzione che,

non potendo attuarsi in forma specifica, deve necessariamente

effettuarsi per equivalente. Alla dichiarazione di illegittimità

dell'atto amministrativo consegue, invece, ove ne ricorrano i

presupposti, un vero e proprio obbligo al risarcimento del danno. Le

regole vigenti in materia non possono quindi invocarsi sic et

simpliciter nell'altro caso.

La reintegrazione patrimoniale, in dipendenza di decreto delegato

di espropriazione per riforma fondiaria dichiarato illegittimo, trova

invece maggiori affinità col pagamento dell'indennizzo e può

pertanto, ove lo Stato non abbia possibilità di effettuarla in danaro,

avvenire anche con titoli di credito equivalenti.

E ciò tanto più se, come nel caso, il pagamento avviene mediante

la emissione di un titolo speciale, a caratteristiche particolari che

ne assicurino una certa stabilità di valutazione in sede di vendita

del titolo in borsa.

Tali accorgimenti sono stati infatti adottati nella emissione del

titolo di che trattasi, perché la legge 21 ottobre 1950, n. 841,

integrata dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno

1951, ha infatti autorizzato la creazione di un titolo ad emissione

graduale recante sempre la stessa scadenza del 1 gennaio 1978 e con

ammortamento per estrazione, in un primo tempo di una serie, e poi di

due all'anno, ed a proporzioni crescenti fino al 50% della massa in

circolazione.

Con i detti accorgimenti tecnici il titolo ha mantenuto un valore

abbastanza costante, toccando punte spesso prossime al valore nominale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 terdecies, comma primo, della legge 4 agosto 1971, n. 592,

che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 5

luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura;

questione con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento all'art.

3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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