Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza

emessa il 6 febbraio 1988 dal Pretore di Messina nel procedimento

civile vertente tra Vadala' Antonino e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n.

443 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Vadala' Antonino nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Vita Maria Spallitta per Vadala' Antonino e

l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO Il dott. Vadala' Antonino, dipendente dell'Amministrazione

provinciale di Messina, collocato a riposo in data 1° aprile 1982,

conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Messina, l'I.N.A.D.E.L.,

chiedendone la condanna al pagamento della indennità premio di

servizio comprensiva dell'intera indennità integrativa speciale.

Il Pretore, rilevato che la legge 7 luglio 1980, n. 229, innovando

la precedente disciplina, aveva previsto il computo parziale

dell'indennità integrativa speciale nella indennità premio di

servizio, che, invece, gli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n.

297, in vigore dal 1° giugno 1982, avevano ripristinato la situazione

precedente alla legge n. 229 del 1980, sancendo la computabilità

dell'indennità per intero e che, quindi, si era verificata una

doppia disparità di trattamento tra coloro che erano stati collocati

a riposo prima della legge n. 229 del 1980, dopo l'entrata in vigore

della legge n. 297 del 1982, e coloro che, invece, erano stati

collocati a riposo nella vigenza della legge n. 229 del 1980, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5

della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il trattamento differenziato

fatto a coloro che hanno cessato il rapporto di impiego prima della

sua entrata in vigore (violazione dell'art. 3 della Costituzione);

per la inidoneità del trattamento stesso ad assolvere una adeguata

funzione previdenziale (art. 38 della Costituzione); per la

violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e

trattamento erogato alla fine del rapporto di lavoro (violazione art.

36 della Costituzione).

Si è costituita nel giudizio la parte privata la quale ha

osservato che la legge n. 290 del 1980 ha dato vita ad un trattamento

pregiudizievole dei diritti dei lavoratori circoscritto nel tempo che

la legge n. 297 del 1982 ha eliminato, ma certamente anche a

vantaggio di coloro che sono stati collocati a riposo prima della sua

entrata in vigore, altrimenti i costi sociali, chiaramente sottesi

alla legge n. 290 del 1980, verrebbero a gravare solo su alcuni

soggetti, il che contrasta con la ratio dell'art. 3 della

Costituzione.

È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

concluso per la manifesta inammissibilità o, comunque, per la non

fondatezza della questione. Ha rilevato, invero, che il Pretore

pretenderebbe che sia emessa una non consentita sentenza additiva che

faccia retroagire gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 4

e 5 della legge n. 297 del 1982 anche nei confronti di chi è stato

collocato a riposo prima del 1° giugno 1982, o che sia censurata la

scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore di

delimitare temporalmente il campo di applicazione delle citate

disposizioni.

Sarebbero, inoltre, conformi ai principi generali l'applicazione

solo ai rapporti in corso dell'art. 5 in questione, in quanto

disposizione transitoria, e la regolamentazione con il nuovo sistema

introdotto dalla legge n. 297 dei rapporti iniziati dopo la sua

entrata in vigore.

Comunque, chi è stato collocato a riposo prima dell'entrata in

vigore della legge n. 297 ha ottenuto il trattamento allora previsto

e spettante; la sua eventuale sproporzione alla retribuzione o,

comunque, la sua adeguatezza alla funzione previdenziale, può farsi

risalire alla legge del tempo e cioè alla n. 290 del 1980, ma non

certo alla pretesa illegittimità costituzionale degli inapplicabili

artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui,

ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, non

prevedono il computo dell'intera indennità integrativa speciale,

anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima

dell'entrata in vigore della legge medesima.

Ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

che ne consegue, in danno dei suddetti lavoratori rispetto a quelli

che, collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge

impugnata, ricevono l'indennità di contingenza ai fini suddetti;

b) gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione,

determinandosi, a cagione dell'omesso computo dell'intero importo

della indennità, un insufficiente trattamento di fine rapporto per

difetto di proporzionalità del medesimo alla qualità e quantità

del lavoro prestato.

2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo che,

anziché essere censurata la legge n. 297 del 1982, doveva essere

impugnata la legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge con

modificazioni del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente

norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per

l'anno 1980), perché essa ha causato il trattamento insufficiente e

peggiorativo di cui il ricorrente si duole.

L'eccezione è infondata.

Diversamente da quanto osservato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la censura si dirige esattamente contro la legge 297 del 1982

in quanto essa ha ripristinato, solo a favore dei lavoratori che

cessano dal lavoro in data posteriore alla sua entrata in vigore, il

computo dell'intera indennità integrativa speciale nell'indennità

premio di servizio che invece, per le ben note esigenze di politica

economica, aveva subito una riduzione precedentemente.

3. - Nel merito la questione è infondata.

Le norme censurate fanno parte del più ampio contesto legislativo

(la legge 29 maggio 1982, n. 297) con il quale, a partire dal 1°

giugno 1982, data della sua entrata in vigore, l'indennità di fine

rapporto, da premio per il lavoratore che ha cessato il rapporto di

lavoro, ha assunto la nuova configurazione di risparmio soggetto a

rivalutazione e liquidato con nuovi criteri e modalità, mentre, per

coloro il cui rapporto è cessato precedentemente, l'indennità ha

continuato ad essere regolata dalle leggi del tempo.

Siffatta disciplina non è contraria ai precetti costituzionali.

Invero, certamente spetta al legislatore la riforma della disciplina

legislativa di determinati istituti come quello in esame e non è

affatto arbitraria o irrazionale la fissazione di un periodo di

decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia più favorevole

della precedente, prevedendo il reinserimento, nel trattamento di

fine rapporto, di quelle somme che sono state "congelate" per un

certo periodo per esigenze di politica economica e sociale.

Questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 142 del 1980) che il

legislatore può ristrutturare l'indennità di fine rapporto senza

che risultino violati i precetti costituzionali, compreso quello

dell'art. 36 della Costituzione se, come nella specie, le innovazioni

apportate hanno tenuto conto della qualità e quantità del lavoro

prestato dagli interessati agli effetti degli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione. Il divario che si può produrre tra le categorie dei

lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro in varie epoche non

reca offesa, al criterio della proporzionalità della quantità e

qualità di lavoro e della idoneità del trattamento a soddisfare le

esigenze di vita del lavoratore, assunte come componenti del calcolo

del quantum della indennità garantite dai suddetti precetti

costituzionali. È sufficiente che non sussista un'irragionevolezza

nel rapporto tra quantità o qualità di lavoro e retribuzione

complessiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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