Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1999

Altra decisione · depositata il 20/05/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione in relazione alla

deliberazione della Corte dei conti, Collegio regionale di controllo

per la Regione Puglia, n. 1/1998 dell'11 maggio 1998, nella parte in

cui viene previsto l'esame del rendiconto della Regione Puglia per

l'esercizio finanziario 1997, unitamente agli atti presupposti della

predetta deliberazione, promosso con ricorso della Regione Puglia,

notificato il 24 luglio 1998, depositato in Cancelleria il 3 agosto

1998 ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Aldo Loiodice per la Regione Puglia e l'avvocato

dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 24 luglio 1998 (Reg. Confl. n. 22

del 1998), e ritualmente depositato, la Regione Puglia ha sollevato

conflitto di attribuzione per l'accertamento della non spettanza allo

Stato, e per esso alla Corte dei conti, Collegio regionale di

controllo per la Puglia, della competenza ad esaminare il rendiconto

della Regione e, di conseguenza, per l'annullamento della

deliberazione di detto Collegio n. 1 dell'11 maggio 1998, "in tutto o

nella sola parte relativa al punto 1 del programma annuale di

controllo": e cioè nella parte concernente l'esame del rendiconto

dell'esercizio finanziario 1997, con ricostruzione di serie storiche

omogenee riferite agli esercizi finanziari 1995 e 1996, unitamente

all'esame anche dei corrispondenti bilanci di previsione annuali e

pluriennali. La Regione chiede, altresì, "ove occorra",

l'annullamento di "ogni altro atto presupposto o connesso, che

attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Collegio

regionale di controllo per la Puglia, la competenza in esame", tra

cui, segnatamente, i seguenti atti:

deliberazione n. 1/1997 del 13 giugno 1997 delle Sezioni riunite

della Corte dei conti, avente ad oggetto il regolamento per la

istituzione e l'organizzazione, nelle Regioni a statuto ordinario, di

Collegi regionali per l'esercizio della funzione di controllo

successivo sulla gestione;

deliberazione n. 1/1997/SR-CONTR. del 5 dicembre 1997 non

conosciuta con la quale le Sezioni riunite hanno approvato criteri

generali ed indirizzi di coordinamento per i programmi di controllo;

determinazione del 19 novembre 1997 non conosciuta con la quale

la Sezione del controllo per gli affari comunitari ed internazionali

ha approvato il programma di lavoro per il 1998;

deliberazione n. 5/1998 del 18 dicembre 1997 non conosciuta con

la quale l'Adunanza plenaria della Sezione centrale di controllo ha

stabilito il programma del controllo successivo sulla gestione delle

amministrazioni dello Stato per l'anno 1998, con particolare riguardo

al versante delle spese;

deliberazione n. 19/1997 (recte: 10/1997) del 19 dicembre 1997

non conosciuta con la quale la Sezione enti locali ha programmato le

indagini per l'esercizio 1998;

deliberazione 22 dicembre 1997 delle Sezioni riunite in sede

referente non conosciuta riguardante il programma di lavoro per

l'esame del rendiconto generale dello Stato per il 1997;

deliberazione n. 16/1998 non conosciuta con la quale l'Adunanza

plenaria della Sezione centrale di controllo ha espresso le proprie

determinazioni in ordine al programma annuale di controllo successivo

sulla gestione per il 1998, per quanto concerne il settore entrate e

magazzini.

1.1. - Nell'indicare i motivi di ricorso la Regione adduce,

anzitutto, la violazione degli artt. 5, 121, 123 e 127 della

Costituzione, osservando che il controllo sulla gestione delineato

dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 29 del 1995 non consentirebbe di

sottoporre ad esso il rendiconto della Regione, che, ai sensi

dell'art. 71 dello statuto della Regione Puglia (di cui alla legge 22

maggio 1971, n. 349), è approvato con legge regionale. Infatti, a

voler ritenere diversamente, la Corte dei conti esperirebbe i suoi

riscontri su un atto che non solo è stato già esaminato, ma, in

quanto approvato con legge, già fatto proprio dal Consiglio

regionale; atto sul quale, comunque, non è esercitabile altro

controllo se non quello legislativo, espressione dell'autonomia

politica della Regione stessa.

1.2. - Indi, nel lamentare la violazione dell'art. 5 della

Costituzione e dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, in

relazione all'assenza di parametri nell'esercizio del controllo sul

rendiconto, la ricorrente rammenta che, nei confronti delle

amministrazioni regionali, l'ambito dei riscontri sulla gestione

dovrebbe essere circoscritto al perseguimento degli obiettivi

stabiliti dalle leggi di principio e di programma. Pertanto il

rispetto dell'autonomia politico-legislativa garantita alle Regioni

sussisterebbe solo ove il controllo abbia per oggetto l'attività

amministrativa e come parametro di riferimento gli obiettivi fissati

nelle leggi regionali, tenuto conto del fatto che il destinatario

delle relazioni susseguenti al controllo è il Consiglio regionale,

nei cui confronti la Corte assume una funzione collaborativa ed

ausiliaria. Nel caso di specie, invece, la legge regionale, lungi

dall'essere assunta come parametro di valutazione dell'attività

amministrativa, finirebbe per divenire essa stessa oggetto di

controllo.

1.3. - Ad avviso della Regione, inoltre, la completa assenza di

collaborazione tra la Corte dei conti ed il Consiglio regionale

configurerebbe un'ulteriore violazione della legge n. 20 del 1994,

con specifico riguardo all'art. 3, comma 6 (che delinea il fine del

controllo sulla gestione), come pure dei principi della già

menzionata sentenza n. 29 del 1995, atteso che, in consonanza con il

carattere essenzialmente collaborativo ed ausiliario della funzione

affidata alla Corte dei conti, il Consiglio regionale doveva essere

ascoltato e che le sue indicazioni dovevano essere tenute presenti

all'atto di delineare il programma annuale di controllo. La carenza

di qualsiasi iniziativa collaborativa, in tal senso, sarebbe

testimoniata anche dalla mancata comunicazione delle altre delibere

adottate dagli organi centrali della magistratura contabile, in tema

di criteri generali ed indirizzi di coordinamento del controllo.

1.4. - In tal guisa si asserisce la Corte dei conti, senza

ricorrere allo strumento della legge richiesto dall'art. 25, primo

comma, della Costituzione, avrebbe istituito, con un atto

amministrativo, un procedimento di carattere giurisdizionale analogo

a quello previsto dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte

dei conti), nonché dall'art. 2, primo comma, numero 2, e dall'art.

6, terzo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655

(Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione

siciliana), per il giudizio di parificazione sul rendiconto generale,

rispettivamente, dello Stato e della Regione Siciliana (ipotesi cui

vanno aggiunte anche quelle di cui alle specifiche disposizioni

recanti attribuzioni analoghe, in capo alla Corte dei conti, nei

confronti del rendiconto di determinate Regioni a statuto speciale).

Si lamenta, perciò, la violazione, non solo, dell'art. 25, primo

comma, ma anche e dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, a

causa della mancata previsione di un contraddittorio con

l'amministrazione regionale, come pure degli artt. 5 e 125 della

stessa Costituzione, delle disposizioni della legge n. 20 del 1994 e

dei già menzionati principi individuati dalla sentenza n. 29 del

1995. Né la competenza ad esercitare una verifica sul rendiconto

delle Regioni potrebbe ritenersi implicitamente contenuta nella norma

della legge n. 20 del 1994, che sancisce l'obbligo di riferire almeno

annualmente al Consiglio regionale sull'esito del controllo. A ciò

osterebbe la sostanziale differenza tra questa relazione, prevista

anche nei confronti del Parlamento per il controllo eseguito sulle

amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, e quella

redatta dalle Sezioni riunite unitamente alla deliberazione sul

rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del regio

decreto n. 1214 del 1934.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto perché improponibile,

inammissibile e privo di fondamento.

Nel far rinvio, sui primi due motivi di gravame, "a quanto esposto

nella deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997" (richiamando

in particolare il paragrafo 2.3), si osserva, in ordine alla terza

doglianza, che nessuna norma di legge prevede l'instaurazione di un

contraddittorio con le amministrazioni regionali, in ordine alla

definizione dei programmi di controllo.

Quanto, poi, alla censura relativa alla pretesa surrettizia

trasformazione del procedimento di controllo sulla gestione in altro

di carattere giurisdizionale, si rileva che, a prescindere dalla

dubbia idoneità della stessa a delineare anche in astratto un

conflitto di attribuzione, l'attività della Corte dei conti si è,

comunque, sinora svolta nel rispetto delle regole dettate dall'art. 3

della legge n. 20 del 1994, mentre anche il contestato controllo del

Collegio regionale per la Puglia si sostanzierà in una deliberazione

che verrà trasmessa al Consiglio regionale, per renderlo edotto dei

risultati dei riscontri eseguiti.

3. - Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l'inammissibilità

del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87

del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), osservando che il provvedimento del Collegio

regionale rappresenterebbe un mero atto esecutivo delle

determinazioni già assunte dalle Sezioni riunite con deliberazione

n. 1 del 13 giugno 1997. La presunta lesione degli interessi

regionali andrebbe, perciò, ricondotta a quest'ultima, che era

conoscibile fin dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta

il 24 giugno 1997, con la conseguenza che l'impugnazione, notificata

il 24 luglio 1998, sarebbe stata proposta oltre il termine previsto a

pena di decadenza, non apparendo le censure della ricorrente rivolte

a specifici aspetti propri della deliberazione del Collegio regionale

n. 1 del 1998.

3.1. - Nel merito l'Avvocatura erariale rileva che il programma

elaborato dal Collegio regionale sarebbe conforme al modulo del

controllo di gestione predisposto dalle Sezioni riunite, in vista

della redazione di un referto unitario sulla finanza regionale,

fondato sull'esame del rendiconto delle Regioni, con ricostruzione di

serie storiche omogenee, a partire dal rendiconto del 1995. In ogni

caso, si argomenta nella memoria, l'esame del rendiconto da parte del

Collegio regionale avverrebbe prima che sul medesimo si pronunzi il

Consiglio, e non dopo, sicché l'effettivo oggetto dell'esame sarebbe

l'atto (rendiconto) deliberato dalla Giunta regionale, quale

documento rappresentativo della gestione. Si osserva, in

particolare, che, essendo il programma di controllo finalizzato alla

redazione di un referto al Consiglio regionale, quale espressione

della funzione collaborativa delineata dalla stessa legge n. 20 del

1994, l'esame del rendiconto della Regione non rappresenterebbe altro

che il punto di partenza per una visione completa della gestione e

dei risultati dell'attività amministrativa, onde verificare la

validità della scelta di procedure e mezzi alla luce dei canoni di

economicità, efficienza ed efficacia. Al tempo stesso, la censura

relativa alla denunciata mancanza di un "rapporto collaborativo" da

parte della Corte dei conti, sarebbe da reputare, oltre che generica,

infondata, atteso, da un lato, che le deliberazioni degli organi

centrali della Corte dei conti hanno avuto massima pubblicità

attraverso la Gazzetta Ufficiale e, dall'altro, che una previa fase

di contraddittorio con le amministrazioni controllate, in materia di

definizione di programmi di controllo, non è prevista da alcuna

disposizione di legge (v. art. 3, comma 4, della legge n. 20 del

1994), né potrebbe essere desunta da alcuna norma costituzionale.

4. - Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la

Regione Puglia, nel ribadire le censure già prospettate, rileva,

altresì, che attraverso il controllo su un atto fondamentale per

l'autonomia politica della Regione, quale è il rendiconto, si

sarebbe realizzata, da parte della Corte dei conti, un'indebita

intromissione nel rapporto dialettico Giunta-Consiglio, con un

condizionamento ab externo delle valutazioni che il Consiglio, organo

dotato di autonomia politico-legislativa, può svolgere sull'operato

della Giunta in virtù, tra l'altro, della responsabilità politica

che, nei confronti della stessa, può eventualmente essere fatta

valere. Nel ricordare che il controllo sulla gestione operato dalla

Corte dei conti nei confronti delle Regioni ha - come ribadito anche

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 1995 - "una

valenza essenzialmente collaborativa" ed è volto esclusivamente

all'esercizio di "una fondamentale funzione referente" nei confronti

del Consiglio, la Regione deduce che la Corte dei conti avrebbe

introdotto, invece, "una forma di controllo su di un atto legislativo

regionale (o sulla sua fase iniziale)", alterando comunque - anche a

ritenere che il controllo avvenga prima dell'approvazione del

rendiconto - un procedimento, quale quello legislativo, che, in base

alle norme costituzionali e statutarie, rientra, dall'inizio alla

fine, nell'esclusiva competenza della Regione.

4.1. - Né la Corte dei conti potrebbe ritenere che le sia stata

attribuita "automaticamente" una forma di controllo analoga alla

procedura prevista per il giudizio di parificazione del rendiconto

generale dello Stato, non potendosi, tra l'altro, neppure sostenere

che tale previsione sia implicitamente contenuta nella norma che

sancisce l'obbligo di riferire almeno annualmente al Consiglio

regionale sull'esito del controllo.

4.2. - Si deduce, infine, che l'istituzione dei Collegi regionali

di controllo, con un atto di natura regolamentare (quale la

deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997), colliderebbe con

le disposizioni costituzionali che garantiscono alle attribuzioni

regionali "una dimensione di tale autonomia da escludere competenze

statali di controllo", ed, altresì, con la riserva assoluta di legge

prevista dall'art. 108, primo comma, della Costituzione. Il

contrasto della deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997 e,

in via derivata, della deliberazione del Collegio regionale di

controllo per la Puglia n. 1 del 1998 con detta disposizione

costituzionale proverebbe l'assoluta carenza di potere della Corte

dei conti in ordine alla istituzione di organi che controllino le

Regioni. Né la pretesa legittimazione ad istituire nuovi organi

potrebbe ricondursi all'art. 4 della legge n. 20 del 1994, che

attribuisce alla Corte stessa la potestà regolamentare

esclusivamente in materia di organizzazione delle spese, e non di

organizzazione in senso ampio. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso in epigrafe la Regione Puglia solleva conflitto

di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla

deliberazione del Collegio regionale della Corte dei conti n. 1

dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale del controllo

da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del

1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della

Corte dei conti).

Deducendo che la sottoposizione a controllo del rendiconto per

l'esercizio 1997, con esame esteso anche a quelli degli esercizi 1995

e 1996, lederebbe la sfera di attribuzione ad essa costituzionalmente

garantita, la ricorrente chiede l'annullamento della impugnata

deliberazione in tutto o nella sola parte relativa al controllo in

questione, unitamente ad "ogni altro atto presupposto o connesso che

attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti la

competenza in esame" (tra cui i vari atti già specificati in

narrativa).

2. - Nell'enunciare i motivi di ricorso, la Regione sostiene che

l'iniziativa assunta dalla Corte dei conti si porrebbe in contrasto:

con gli artt. 5, 121, 123 e 127 della Costituzione, nonché con

l'art. 71 dello statuto della Regione Puglia e con i principi

informatori del controllo sulla gestione, come individuati dalla

sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, in quanto i riscontri

programmati riguarderebbero un atto che, non solo, è stato già

esaminato e, in quanto approvato con legge, già fatto proprio dal

Consiglio regionale, ma che sarebbe assoggettabile soltanto al

sindacato dell'assemblea regionale;

con l'art. 5 della Costituzione e con l'art. 3, comma 5, della

legge n. 20 del 1994 nonché con i predetti principi informatori del

controllo sulla gestione, a causa dell'assenza di parametri

nell'esercizio del riscontro che si intende esperire;

con l'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994 e con i

menzionati principi in materia di controllo sulla gestione, a causa

dell'assenza, nell'iniziativa assunta, di ogni profilo collaborativo

tra la Corte dei conti ed il Consiglio regionale;

con gli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, 5 e 125 della

Costituzione ed, ancora, con la legge n. 20 del 1994, come pure con i

principi in materia di controllo sulla gestione, a causa

dell'introduzione surrettizia di un procedimento giurisdizionale di

parificazione del rendiconto, analogo a quello previsto, per lo

Stato, dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

nonché, per le Regioni a statuto speciale, da altre specifiche

disposizioni legislative.

Nella memoria illustrativa la ricorrente, a sostegno

dell'illegittimità degli atti impugnati, trae ulteriori argomenti

dal fatto che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo

sarebbe avvenuta con un atto di natura regolamentare, quale la

deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997, in contrasto con

le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia delle

competenze regionali che sarebbero tali da escludere "competenze

statali di controllo", ed, in particolare, con la riserva assoluta di

legge prevista dall'art. 108 della Costituzione.

3. - Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso

sarebbe da reputare tardivo, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87

del 1953, in quanto il provvedimento del Collegio regionale

rappresenterebbe un mero atto esecutivo delle determinazioni assunte

dalle Sezioni riunite con la già menzionata deliberazione n. 1 del

13 giugno 1997.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché possa sorgere

conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, occorre che la

negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente e

direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso,

qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente

logico e giuridico, non ne ripeta identicamente il contenuto e non ne

rappresenti una mera e necessaria esecuzione (v., da ultimo, sentenza

n. 215 del 1996).

Nella specie, il provvedimento oggetto principale delle censure

della Regione ricorrente, e cioè la deliberazione del Collegio

regionale n. 1 del 1998, pur trovando in quello delle Sezioni riunite

il suo atto presupposto, non si configura, per i profili denunciati,

come atto meramente esecutivo di quest'ultimo.

La deliberazione assunta in data 13 giugno 1997 reca, infatti,

disposizioni di carattere essenzialmente organizzativo, con il fine

di individuare modalità e strutture per il controllo decentrato

sulle amministrazioni diverse da quella statale, riservando ai

Collegi regionali la "definizione di specifici programmi nell'ambito

di propria competenza". Il provvedimento impugnato dà, invece, alla

predetta deliberazione attuazione ed esecuzione ulteriore, con

completamento e svolgimento autonomo, provvedendo, in particolare, a

definire l'ambito concreto di esercizio del controllo da effettuare

nei confronti dell'amministrazione regionale della Puglia.

4. - Pur nell'ammissibilità del gravame in sé, va, per contro,

dichiarata inammissibile la censura concernente la mancanza di

fondamento legislativo del potere di autorganizzazione esercitato

dalla Corte dei conti nell'istituire i Collegi regionali di

controllo, trattandosi di doglianza tardiva, estranea ai motivi di

ricorso e prospettata soltanto nella memoria depositata in

prossimità dell'udienza.

5. - Nel merito il ricorso non è fondato.

Questa Corte, soffermandosi (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del

1997) sui tratti fondamentali del processo riformatore realizzato

dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in tema di funzioni della Corte

dei conti, ha già evidenziato che, con esso, si è inteso adeguare

le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze

derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa; moltiplicazione

connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento ed

all'istituzione delle Regioni. Nel modificare la configurazione

tradizionale delle competenze della Corte dei conti, precipuamente

caratterizzate dal riscontro preventivo di legittimità sugli atti

delle amministrazioni dello Stato, la legge sopra menzionata ha avuto

il duplice fine di ridurre l'area di detto controllo e di conferire

primario rilievo, con riguardo a tutte le amministrazioni, al

controllo sulla gestione, avente per oggetto non già i singoli atti,

ma l'attività amministrativa considerata nel suo concreto e

complessivo svolgimento.

6. - Nell'ambito di tale nuovo ordinamento si colloca anche l'art.

3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, che contempla, "nei confronti

delle amministrazioni regionali", un controllo inteso a rilevare "il

perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di

programma", in vista del conclusivo adempimento, indicato nel comma 6

del medesimo articolo, di riferire, almeno annualmente, ai Consigli

regionali sull'esito del controllo stesso.

Chiamata a pronunziarsi sulla costituzionalità delle disposizioni

testé ricordate, questa Corte ha avuto cura di definire puntualmente

i limiti della competenza assegnata alla Corte dei conti, precisando

che, al fine di escludere la lesione dell'autonomia

politico-legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, la

norma di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge deve essere

interpretata nel senso che, ai fini del controllo successivo sulla

gestione delle amministrazioni regionali, il raffronto fra obiettivi

e risultati debba operarsi essenzialmente alla luce delle leggi

emanate dalla Regione stessa (sentenza n. 29 del 1995 già citata).

7. - Nel caso all'esame la ricorrente, muovendo dal rilievo che la

censurata deliberazione del Collegio regionale n. 1 del 1998 pone a

fondamento del controllo da effettuare il rendiconto della Regione,

ne trae la conclusione che la Corte dei conti intenda procedere ad

una verifica del documento contabile in sé, tale da alterare - sia a

ritenere che il riscontro si svolga prima sia a ritenere che avvenga

dopo l'approvazione del consuntivo da parte del Consiglio regionale -

un procedimento, quale quello legislativo, rientrante (dall'inizio

alla fine) nell'esclusiva competenza della Regione stessa.

Tale tesi non può essere, tuttavia, condivisa, non emergendo

dall'esame di detta deliberazione, come pure degli altri atti

impugnati, elementi idonei a dimostrare l'eventuale intendimento

della Corte dei conti di esorbitare dalle competenze ad essa

assegnate dalla legge n. 20 del 1994. Invero la circostanza che il

controllo prenda avvio dal rendiconto 1997 e si estenda alle serie

storiche degli anni precedenti non risulta elemento indicativo di

tale scopo, in quanto i consuntivi, nello svolgimento dei riscontri,

vengono, in realtà, assunti semplicemente come strumenti di analisi

e comparazione rispetto alle leggi di principio e di programma.

Depone, invero, in tal senso la stessa deliberazione impugnata là

dove nel precisare che costituiranno oggetto di esame, oltre ai

rendiconti, anche i corrispondenti bilanci di previsione annuali e

pluriennali indica, quale fine dell'analisi, quello di "verificare

gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di

raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti".

L'obiettivo finale si desume, poi, dalla parte conclusiva della

stessa deliberazione, là dove si precisa che dell'esito delle

verifiche "il Collegio riferirà al Consiglio regionale della

Puglia". Ad avvalorare ulteriormente le sopra esposte conclusioni

possono addursi i dati desumibili anche dagli altri atti impugnati,

che concorrono a delineare, secondo le indicazioni dello stesso art.

3 della legge n. 20 del 1994, il contesto organizzativo e

procedimentale nel quale si colloca la funzione esercitata, nel caso

qui in esame, dalla Corte dei conti. Sotto questo aspetto, a parte il

richiamo che la già menzionata deliberazione delle Sezioni riunite

n. 1 del 13 giugno 1997 espressamente fa dei "particolari limiti"

previsti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994, in

ordine al compito demandato all'Organo di controllo, assumono

specifico significato gli elementi risultanti dalla deliberazione

delle Sezioni riunite 5 dicembre 1997, n. 1, ove si precisa

(paragrafo 2.3) che il compito di riscontro dei Collegi sulle

amministrazioni regionali è finalizzato alla redazione di un referto

sull'esercizio 1997, "fondato" sul rendiconto della Regione e,

quindi, come è lecito arguire, non tale da avere ad oggetto il

rendiconto stesso.

8. - Così inteso, il programma di controllo sfugge a tutte le

censure formulate dalla ricorrente, giacché appare coerente con

quella funzione di referto sull'amministrazione regionale che la

Corte dei conti è chiamata a svolgere verificando, così come

richiede l'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, "il

perseguimento degli obiettivi stabiliti" dalle leggi regionali di

principio e di programma, in vista di relazioni che hanno per

essenziale destinatario il Consiglio. E ciò tanto più ove si

consideri che le connotazioni collaborative, di cui la Regione

lamenta l'assenza, vanno rinvenute, come già messo in evidenza dalla

sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, nella essenza stessa della

funzione esercitata, che, lungi dall'atteggiarsi come "un potere

statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni", si risolve,

invece, in un compito "al servizio di esigenze pubbliche

costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che

ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente

al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione".

9. - D'altro canto, una volta definito l'ambito dei riscontri che,

nel caso di specie, sono da reputare di competenza della Corte dei

conti ambito dal quale non v'è motivo di ritenere che essa voglia

discostarsi non trova fondamento neppure l'ipotesi che l'organo di

controllo abbia voluto arbitrariamente rifarsi ad un paradigma

riconducibile a quello proprio dei giudizi di parificazione,

previsti, dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n.

1214, per il rendiconto generale dello Stato, e da altre disposizioni

di legge, per il rendiconto di talune delle Regioni a statuto

speciale.

Detti giudizi, il cui oggetto è la verifica della legittimità e

regolarità della gestione finanziario-contabile, si svolgono, come

è noto, nelle forme della giurisdizione contenziosa, sulla base

delle disposizioni processuali del regio decreto n. 1214 del 1934 e

del regio decreto n. 1038 del 1933, concludendosi con una vera e

propria decisione. Tuttavia, le peculiarità formali e sostanziali di

tali giudizi non appaiono riscontrabili nel censurato procedimento di

verifica predisposto dal Collegio regionale di controllo, che,

nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge

n. 20 del 1994, ha per oggetto le verifiche tipiche del c.d.

controllo sulla gestione, con risultati destinati, infine, a

confluire nella relazione indirizzata all'organo consiliare

regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti,

Collegio di controllo per la Regione Puglia, procedere, secondo i

criteri e per le finalità indicati in motivazione, all'esame del

rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario

1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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