Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo

comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione

del mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo

1988 dal Pretore di Milano, nel procedimento civile vertente tra

D'Angella Luigia e Maglificio Mia, iscritta al n. 377 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio vertente sulla legittimità del licenziamento

di un apprendista da parte di una ditta che, non computando gli

apprendisti nella forza lavoro, all'epoca impiegata, non avrebbe

raggiunto il requisito dimensionale minimo (15 dipendenti) per

l'applicabilità della invocata normativa sui licenziamenti

individuali, l'adìto Pretore di Milano, con ordinanza del 19 marzo

1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo comma, della legge

28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del

lavoro), nella "parte in cui prevede che i lavoratori assunti con

contratto di apprendistato non rientrino nel computo dei limiti

numerici previsti ex lege per l'applicazione di particolari normative

ed istituti, senza escludere dalla deroga i limiti numerici che, ex

art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604 ed ex art. 35 legge 20

maggio 1970, n. 300 condizionano l'applicabilità delle disposizioni

limitative dei licenziamenti individuali e di tutela dei lavoratori,

licenziati in violazione di detta disciplina".

Il giudice a quo muove dal presupposto per cui le "particolari

normative ed istituti" cui fa riferimento la disposizione impugnata

ricomprendono la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali,

giacché tale è stata l'interpretazione di gran lunga prevalente

rispetto all'analoga norma dettata per i contratti di formazione e

lavoro dall'art. 3, decimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,

n. 726.

Della suddetta disposizione il Pretore contesta peraltro la

razionalità, osservando che la differenziazione nella disciplina dei

licenziamenti in tanto è stata ritenuta giustificata dalla Corte

(sentenze nn. 81 del 1969 e 55 del 1974), in quanto la componente

numerica dei dipendenti è indice della distinzione tra imprese di

maggiori o minori dimensioni e perciò della loro dimensione socio-economica, e ciò ha riflessi sul modo di essere ed operare del

lavoro organizzato.

Con la norma impugnata, viceversa, si introduce un limite ulteriore,

non dimensionale, che consente a taluni datori di lavoro, che abbiano

alle proprie dipendenze lo stesso numero di lavoratori (superiore a

15 e/o a 35 lavoratori) di sottrarsi, a differenza di altri, alla

disciplina dei licenziamenti di cui alla legge n. 604 del 1966 e allo

Statuto dei lavoratori, sol perché a comporre tale numero

intervengono lavoratori assunti con contratto di apprendistato: il

che sarebbe tanto più grave in quanto, essendo possibile assumere

apprendisti in numero pari al 100% dei lavoratori occupati (art. 1

della legge n. 424 del 1968), si consente in tal modo il raddoppio

del numero complessivo dei dipendenti rispetto a quello in generale

stabilito per la recedibilità ad nutum.

Tale discriminazione, d'altra parte - osserva il Pretore - si

trasferisce direttamente sui prestatori di lavoro, ripercuotendosi

negativamente sulla stabilità del posto di lavoro e sulla tutela

legale ad essi apprestata. Né essa sarebbe giustificabile sotto il

profilo qualitativo, data l'assimilabilità dell'apprendistato

all'ordinario rapporto di lavoro comunemente affermata dalla

giurisprudenza, anche costituzionale (sentenze nn. 14 del 1970 e 169

del 1973).

Il giudice remittente nega, infine, che la disposizione impugnata

possa trovare giustificazione nell'intento del legislatore di

favorire l'occupazione, soprattutto giovanile: e ciò sia per la

diversa struttura del rapporto di apprendistato rispetto alle nuove

figure - quali i contratti di formazione e lavoro - introdotta dalla

legislazione più recente; sia perché l'agevolazione così prevista

- aggiuntiva rispetto ad altre che già orientano la scelta dei

lavoratori da assumere - incide direttamente e negativamente sui

rapporti in corso e sui diritti dei lavoratori già occupati, con

effetti di oggettiva compressione ed insicurezza dell'occupazione che

contraddicono quelli promozionali asseritamente perseguiti.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

A suo avviso, l'individuazione della dimensione rilevante

dell'impresa ai fini della disciplina limitativa dei licenziamenti ed

il tenere o meno conto a tali fini degli eventuali apprendisti è

espressione di una scelta discrezionale del legislatore. Tale scelta

- finalizzata ad incentivare la formazione professionale dei giovani

- non potrebbe nella specie definirsi irragionevole a cagione della

ritenuta assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario

rapporto di lavoro subordinato ai fini del riconoscimento di forme di

protezione del lavoratore imposte da norme costituzionali (sentenze

nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988): e ciò in quanto il

carattere "speciale" di tale rapporto comporta specificità e

limitazioni dell'apporto lavorativo dell'apprendista (strumentalità

dell'opera all'addestramento, computo nell'orario del tempo a ciò

dedicato, "costo del lavoro" ecc.) che non sarebbero prive di

incidenza sulla struttura organizzativa ed operativa dell'impresa.

Di conseguenza, sarebbe diversa la situazione dell'imprenditore a

seconda che occupi apprendisti, o meno.

Del resto, osserva l'interveniente, una diversificata

considerazione degli apprendisti già si rinviene nella normativa sui

limiti dimensionali dell'impresa artigiana, ed una norma analoga a

quella impugnata è dettata in tema di contratto di formazione e

lavoro, funzionalmente analogo a quello di apprendistato. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Milano

dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 28 febbraio

1987, n. 56, il quale dispone che "i lavoratori assunti con contratto

di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici

previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione

di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore

artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985,

n. 443".

Tra tali "particolari normative ed istituti", il giudice a quo

considera, in particolare, quelle di cui agli artt. 11 della legge 15

luglio 1966, n. 604 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto

dei diritti dei lavoratori), che - in quanto correlati,

rispettivamente, all'art. 8 della prima ed all'art. 18 della seconda

legge - condizionano l'applicabilità della disciplina limitativa dei

licenziamenti ivi prevista all'essere il lavoratore inserito in

aziende con più di trentacinque, od unità produttive con più di

quindici dipendenti: sicché al di sotto di tali limiti numerici vige

il regime del recesso ad nutum di cui all'art. 2118 del codice

civile.

Alle deroghe così stabilite alla tutela contro i licenziamenti

ingiustificati - osserva il giudice a quo - la disposizione impugnata

ne aggiunge una ulteriore, non più fondata sulla dimensione

socio-economica delle aziende (od unità produttive), bensì

sull'inserimento in esse di lavoratori assunti con contratto di

apprendistato, non computati nel calcolo sul superamento o meno dei

predetti limiti numerici. Ciò, a suo avviso, dà luogo ad una

duplice discriminazione: innanzitutto, tra datori di lavoro che

occupino un pari numero di dipendenti, superiore ai limiti indicati,

che fruiscono o no della più favorevole disciplina sul recesso a

seconda che impieghino, o meno, degli apprendisti; in secondo luogo,

tra lavoratori, che, pur se inseriti in aziende od unità produttive

di pari dimensioni, godono o no delle garanzie di stabilità del

posto di lavoro a seconda che tra di essi vi siano o meno

apprendisti.

Tali discriminazioni, secondo il Pretore di Milano, non sono

giustificabili né con la specialità del rapporto di apprendistato,

né con le ragioni poste a base dei diversi regimi fondati sul

criterio del numero dei dipendenti, né - infine - con le esigenze di

sostegno dell'occupazione giovanile.

2. - Contrariamente a quanto sostiene l'Avvocatura, deve

innanzitutto convenirsi col giudice a quo nel rilievo che la

disciplina derogatoria impugnata non può giustificarsi in base al

carattere "speciale" del rapporto di apprendistato.

Analizzando, nella sentenza n. 14 del 1970, la struttura di tale

istituto, quale disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,

questa Corte ha invero rilevato che "l'apprendistato è definito

"rapporto di lavoro" sia pure speciale, che intercorre tra

l'apprendista e l'imprenditore che "ne utilizza l'opera" (art. 2

della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo produttivo. Da parte

dell'apprendista, sussiste l'obbligo di collaborazione mediante

"prestazione d'opera" nonché subordinazione, nel rispetto

dell'orario di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli

apprendisti, che deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento

(art. 3), comporta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo della

retribuzione, ossia del corrispettivo, della collaborazione, anche

durante l'annuale periodo di ferie (art. 11, lett. c ed e), nonché

l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale,

compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge

8 luglio 1956, n. 706)".

"La specialità del rapporto - precisa poi la sentenza - è data

dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall'imprenditore

utilizzato anche per impartire o fare impartire all'apprendista

l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato

(art. 2). È questa una causa del contratto che non si sovrappone

all'altra riguardante la prestazione di lavoro, tanto da assorbirla.

Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che,

componendosi, non perdono la loro individualità".

Tali concetti sono stati dalla Corte esplicitamente ribaditi, nei

medesimi termini, nella sentenza n. 169 del 1973: sia per quanto

concerne il rilievo per cui la causa specializzante, afferente

all'apprendimento, non assorbe quella ordinaria, sicché il rapporto

consiste pur sempre, essenzialmente, nello scambio tra attività

lavorativa subordinata inserita nel ciclo produttivo e retribuzione;

sia, e conseguentemente, per quanto attiene all'assimilabilità di

esso all'ordinario rapporto di lavoro. È su tali basi che la Corte,

espungendo dal sistema le norme che la escludevano, ha statuito

l'integrale applicabilità agli apprendisti della normativa di cui

alla legge n. 604 del 1966, ivi compresi il diritto all'indennità di

anzianità (sentenza n. 14 del 1970) e, soprattutto, la tutela contro

i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo (sentenza

n. 169 del 1973); ed è sulle medesime basi che, più di recente, ha

ritenuto l'integrale applicabilità alle apprendiste della normativa

di tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge n. 1204 del 1971

(sentenza n. 276 del 1988).

La specialità del rapporto di tirocinio non giustifica, dunque,

una diminuita tutela degli apprendisti rispetto a quella apprestata

per i lavoratori ordinari.

Ciò vale soprattutto per gli istituti che attengono alla tutela

della condizione del prestatore di lavoro come tale, al rispetto

della sua dignità e alla formazione della sua personalità e della

sua professionalità. E mette anzi conto di ricordare, al riguardo,

che proprio l'esigenza di compiuta realizzazione della formazione

professionale ha indotto la Corte a negare legittimità alla

normativa che consentiva all'imprenditore di "troncare ad libitum e

senza un giustificato motivo" il rapporto, con ciò "interrompendo

l'insegnamento o l'addestramento e impedendo arbitrariamente il

realizzarsi del fine cui è indirizzato" (sentenza n. 169 cit.).

3. - Se, dunque, la norma impugnata fosse considerata sotto il

profilo del diniego di tutela dai licenziamenti illegittimi che, in

ragione del loro mancato computo nei suindicati limiti numerici, essa

comporta per gli stessi apprendisti, essa dovrebbe ritenersi

logicamente incompatibile con la necessità di tale tutela, affermata

da questa Corte per ragioni attinenti sia all'assimilazione di tale

rapporto di lavoro a quello ordinario, sia alla sua specifica

funzione di formazione professionale. Né ad un diverso avviso

potrebbero indurre le considerazioni svolte dall'Avvocatura circa la

riduzione dell'attività lavorativa che consegue alle necessità

dell'apprendimento (artt. 10 e 11 della legge n. 25 del 1955). La

minore produttività dell'apprendista è infatti compensata dalla

riduzione degli oneri per retribuzione e contributi assicurativi

gravanti sul datore di lavoro (artt. 13, 22 e 32 legge cit.), sicché

essa non è idonea a giustificare una condizione di privilegio di

costui rispetto agli imprenditori che non impiegano apprendisti in

termini di libertà di recesso.

4. - È noto, d'altra parte, che il criterio discretivo adottato

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini del computo

dei limiti numerici in esame è incentrato sulla reale struttura

dell'organigramma aziendale disegnato dall'imprenditore, sì da

includervi le posizioni di lavoro normalmente necessarie

all'andamento dell'apparato produttivo; e che, di conseguenza, prima

dell'entrata in vigore della disposizione impugnata si riteneva che

gli apprendisti dovessero essere computati, in quanto normalmente

inseriti nel ciclo produttivo dell'azienda (cfr. sentenza n. 14 del

1970 cit., nonché Cass., sez. lav., 9 settembre 1982, n. 4864).

È perciò esatto, sotto questo profilo, il rilievo del giudice a

quo secondo cui con la norma impugnata è stato introdotto, ai fini

dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti -

nonché del godimento dei diritti sindacali di cui al titolo III

dello Statuto dei lavoratori - un limite ulteriore e diverso rispetto

a quelli posti con gli artt. 11 della legge n. 604 del 1966 e 35

della legge n. 300 del 1970.

Come questa Corte ha avuto modo di osservare occupandosi di queste

ultime disposizioni (cfr., in particolare, le sentenze nn. 81 del

1969, 55 del 1974 nonché per tutte, riassuntivamente, la sentenza n.

2 del 1986), i limiti ivi previsti sono di tipo dimensionale,

attengono cioè alla dimensione socio-economica dell'azienda od

unità produttiva, che assume rilevanza in quanto "la componente

numerica ha riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di

lavoro organizzato".

Nel ritenere non irragionevoli le differenziazioni così

introdotte, la Corte ha riconosciuto rilievo a vari elementi, quali

"il criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro",

l'"opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di

modeste dimensioni", "l'esigenza di salvaguardare la funzionalità

delle unità produttive... con un minor numero di dipendenti nelle

quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente

licenziato avrebbe potuto determinare il verificarsi di una tensione

nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro" (sentenza n. 2 del 1986

cit.).

Ora, l'ulteriore criterio discretivo introdotto con la

disposizione impugnata non è più incentrato sulla dimensione

dell'azienda (od unità produttiva), valutata alla stregua del numero

complessivo di dipendenti in essa normalmente occupati, bensì

fondato su di una distinzione, nell'ambito di questi, tra lavoratori

ordinari ed apprendisti, con esclusione dal computo di questi ultimi

e conseguente alterazione o meno - a seconda dei casi - degli effetti

dell'applicazione delle disposizioni precedenti. La variabile così

introdotta - presenza o meno di apprendisti, e numero di essi - ha

rispetto a tali previsioni effetti distorsivi. Basti considerare, al

riguardo, che essendo consentita l'assunzione di un numero di

apprendisti pari a quello complessivo delle maestranze specializzate

e qualificate in servizio nell'azienda, (art. 1 della legge 2 aprile

1968, n. 424) ove queste siano numerose può ben darsi che sia

superato in misura considerevole il tetto dei 35 dipendenti fissato

dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966 per l'esonero dalla

disciplina limitativa dei licenziamenti. Le già ricordate ragioni

(modesta capacità economica dell'azienda, elemento fiduciario,

tensioni microambientali) che sorreggono il giudizio di non

irragionevolezza delle norme fondate sul puro dato dimensionale non

possono perciò essere automaticamente trasposte rispetto alla

disposizione in esame, ed anzi dovrebbero, in tal caso, essere

oggetto di attenta riconsiderazione.

5. - La Corte non ignora, né può certo sottovalutare, che la

disposizione impugnata - a parte le differenziazioni che introduce

tra titolari di aziende di pari dimensione - incide su fondamentali

strumenti di tutela dei lavoratori (apprendisti e non) che,

concernendo la garanzia di stabilità del posto di lavoro (contro

licenziamenti ingiustificati) ed il godimento dei diritti sindacali,

costituiscono la traduzione legislativa di specifici precetti

costituzionali (artt. 4, 35, 39).

Occorre tuttavia considerare che essa si colloca in una fase nella

quale sempre più acuto ed allarmante si è manifestato il fenomeno

della disoccupazione, ed in special modo di quella giovanile. A

questa vera e propria piaga sociale il legislatore cerca da tempo di

porre rimedio, fin dalla legge sull'occupazione giovanile (n. 285 del

1977) con cui fu sperimentato il contratto di formazione e poi via

via mediante l'escogitazione di nuovi istituti, quali il contratto a

termine con finalità formative (art. 8 decreto-legge n. 17 del 1983,

convertito nella legge n. 79 del 1983) ed il contratto di formazione

e lavoro (art. 3 decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella

legge n. 863 del 1984). Per invogliare le imprese ad assumere mano

d'opera giovanile, il legislatore è ricorso ad incentivi di vario

genere, di carattere sia finanziario che normativo: e tra questi

ultimi spiccano, oltre alla temporaneità dei contratti, la

generalizzazione della possibilità di chiamata nominativa e,

appunto, l'esclusione degli assunti dal computo dei limiti numerici

al di sotto dei quali non opera la normativa di tutela sui

licenziamenti ed i diritti sindacali.

Con l'art. 21 della legge n. 56 del 1987, tali deroghe alla

normativa generale sono state estese all'apprendistato in aggiunta

alla già prevista possibilità di assunzione diretta per le imprese

artigiane; e tra l'altro è stata concessa anche la possibilità di

assumere fino a tre apprendisti per le aziende sprovviste di

lavoratori specializzati o qualificati.

Con tali misure, il legislatore ha inteso dare nuovo impulso

all'apprendistato ed incrementare per questa via l'occupazione

giovanile, soprattutto nel settore artigiano ove esso ha maggiore

ambito di applicazione. Si è così avuta un'ulteriore estensione

dell'area della recedibilità incontrollata e dell'esclusione dei

diritti sindacali che - insieme alla chiamata nominativa -

corrispondeva a diffuse istanze del mondo imprenditoriale ed era

stata alla base della consistente diffusione del contratto di

formazione e lavoro.

A proposito di tale ultimo contratto, questa Corte ha già avuto

modo di rilevare che in esso la finalità di costituire rapporti di

lavoro subordinato per i giovani è nettamente prevalente su quella

formativa (sentenza n. 190 del 1987, par. 11): ed a tale

caratterizzazione si ricollega la diffusa opinione secondo cui tale

contratto è stato in buona misura utilizzato come equipollente del

rapporto ordinario, con ciò consentendo alle imprese di sopperire

con esso al normale ricambio e di rientrare al di sotto dei citati

limiti numerici pur mantenendo intatta od aumentando la forza lavoro

complessiva. Non a caso, la materia è attualmente oggetto di

riconsiderazione in sede parlamentare (cfr. disegno di legge n. 3120

Atti Camera, già approvato dal Senato il 3 agosto 1988) secondo una

logica di più attento equilibrio tra istanze di flessibilità e

salvaguardia delle garanzie per i lavoratori.

Rispetto all'apprendistato, l'esigenza di evitare utilizzazioni

distorte e garantire corretti equilibri tra i contrapposti interessi

ha più spiccato rilievo: sia per la maggior durata di tale

contratto, che può arrivare fino a cinque anni (art. 21, secondo

comma, legge n. 56 del 1987) e perciò consentire una più prolungata

deroga al regime generale in tema di garanzie per i licenziamenti ed

i diritti sindacali; sia per le specifiche esigenze di evitare

arbitrarie interruzioni dei processi di apprendimento in corso

(sentenza n. 169 del 1973) e di tutelare adeguatamente la fase della

formazione, anche negli aspetti concernenti la personalità del

giovane e la sua dignità di lavoratore.

Le sovraespresse considerazioni conducono a non ritenere

arbitraria la scelta discrezionalmente operata dal legislatore con la

norma in discussione di incentivare l'apprendistato attraverso una

restrizione dei comuni strumenti di garanzia per i lavoratori. Nel

bilanciamento degli interessi, è ragionevole che, in presenza di una

grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile e nella difficoltà

di reperire in tempi rapidi mezzi d'intervento diversi, si sia

operato un sacrificio di meccanismi di tutela pur così rilevanti.

La Corte deve tuttavia ricordare che - già a proposito delle

restrizioni e discriminazioni fondate sulla dimensione dell'azienda

od unità produttiva (artt. 11 legge n. 604 e 35 legge n. 300 già

citate) - non mancò di rilevare che "l'assetto realizzato risulta

giustificato essendo ancora attuale la crisi economica che colpisce

le imprese ed il paese e non essendo ancora sopite le tensioni del

mondo del lavoro e non essendo ancora risolti i nemerosi problemi": e

che "Resta auspicabile che il legislatore, per le suddette imprese -

cioè per quelle per le quali opera il recesso ad nutum -

nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai

principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro

introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato

motivo a base del licenziamento dal datore di lavoro intimato"

(sentenza n. 2 del 1986, par. 8).

L'esigenza di non obliterare la correlazione tra la

straordinarietà della situazione di fatto (massiccia disoccupazione

giovanile) e la deroga a fondamentali strumenti di garanzia per i

lavoratori vale a maggior ragione rispetto alla norma in discussione,

che costituisce ampliamento di una deroga già esistente al generale

principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale.

Perciò il riconoscimento del carattere necessitato ed urgente di

tale intervento in vista della tutela del diritto al lavoro dei

giovani, da un lato non può giustificare inerzie nella ricerca di

altri strumenti che non incidano su tali valori, dall'altro non

preclude una riconsiderazione della questione ove il sacrificio di

questi si protragga troppo a lungo, pur in presenza di significative

modificazioni della situazione considerata.

In questi limiti, la questione sollevata dal Pretore di Milano

deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, settimo comma, della legge 22 febbraio 1987, n. 56

(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Milano con

ordinanza del 19 marzo 1988 (r.o. n. 377/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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