Corte costituzionale

Sentenza n. 180/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in relazione agli

artt. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge

finanziaria 1988), e 3, comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo 1988,

n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di

mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema

informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),

convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160,

promossi con due ordinanze emesse il 24 giugno 1999 dal tribunale di

Bologna nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto Nazionale per

la previdenza sociale (INPS) e Saverio Montella, e tra l'INPS e Luigi

Rizzi, iscritte ai numeri 638 e 639 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Saverio Montella e dell'INPS,

nonché gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore

Franco Bile;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe il tribunale di

Bologna, giudice del lavoro, ha proposto - in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica), considerato in relazione

all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Legge finanziaria 1988), come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis

del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia

previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,

nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con

modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160. Il sistema introdotto

dalla normativa impugnata ha attribuito ai pensionati

dell'assicurazione generale obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio

1988, una quota aggiuntiva di pensione calcolata sulla base della

retribuzione degli ultimi cinque anni, rivalutata per il periodo

intercorrente "tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e

quello precedente la decorrenza della pensione".

2. - L'ordinanza iscritta al n. 638 del 1999 è stata pronunciata

nel corso di un giudizio di appello contro la sentenza con la quale

il pretore di Bologna aveva accolto la domanda proposta contro

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) da S. M., che

era titolare dal 1° settembre 1985 di una pensione di vecchiaia il

cui importo era stato calcolato con il sistema del c.d. "tetto

pensionabile" ai sensi della legge n. 297 del 1982, ed aveva poi

beneficiato della quota aggiuntiva di pensione prevista dall'art. 21,

comma 6, della legge n. 67 del 1988, determinata secondo i criteri

dalla stessa norma indicati.

Ritenendo che la quota aggiuntiva dovesse calcolarsi rivalutando

le retribuzioni rilevanti non solo per il quinquennio anteriore alla

data di decorrenza della pensione (1° settembre 1985), ma anche per

il periodo successivo fino al 1° gennaio 1988, egli aveva chiesto la

condanna dell'INPS alla corresponsione delle relative differenze, con

interessi e rivalutazione monetaria.

Avendo il pretore accolto la domanda, su appello dell'INPS, il

tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

prima ricordata.

Secondo il giudice rimettente, il sistema introdotto dalla

normativa impugnata comporta la conseguenza che i titolari di

pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988 (fra i quali

l'appellato) possono giovarsi della rivalutazione della quota

aggiuntiva di pensione per il periodo intercorrente "tra l'anno

solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la

decorrenza della pensione" (che nella specie è il 1984), ma non

anche della rivalutazione fra questa data e quella di entrata in

vigore del nuovo sistema (1° gennaio 1988).

Il giudice rimettente ritiene che tale disciplina violi l'art. 3

della Costituzione (essendo irrazionale che coloro che sono andati in

pensione prima del 1° gennaio 1988 "siano penalizzati dalla mancata

perequazione [rectius, rivalutazione] della retribuzione pensionabile

per il periodo intercorrente tra il loro pensionamento originario e

la sua successiva riliquidazione"), nonché l'art. 38, secondo comma,

della Costituzione (perché "la mancata rivalutazione dei valori

monetari relativi alla retribuzione pensionabile si riflette sul

trattamento pensionistico, diminuendone il valore economico effettivo

e rendendolo non più idoneo a fornire agli interessati quei mezzi

adeguati di vita, di cui abbisognano, e che la norma costituzionale

vuole siano assicurati").

3. - La stessa questione è stata posta anche dall'ordinanza

iscritta al n. 639 del 1999, pronunziata dal tribunale di Bologna, in

sede di appello contro la sentenza con la quale il pretore della

città aveva accolto la domanda proposta contro l'INPS da L. R.,

titolare di una pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 1976. A parte la

diversa data di decorrenza della pensione, la vicenda processuale e

la motivazione dell'ordinanza di remissione sono identiche a quella

dell'altro giudizio, prima considerato.

4. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, depositando memorie nelle quali ha sostenuto

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

5. - L'INPS si è costituito in entrambi i giudizi, sostenendo -

in quello di cui all'ordinanza n. 638 - l'infondatezza della

questione di legittimità costituzionale e - in quello di cui

all'ordinanza n. 639 - l'inammissibilità di essa per difetto di

rilevanza.

6. - Nel giudizio di cui alla prima ordinanza si è costituita

(fuori termine) la parte privata M., aderendo alle conclusioni del

giudice rimettente e sviluppando poi le sue tesi con una memoria

illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza odierna. Considerato in diritto

1. - I due giudizi pongono la questione di legittimità

costituzionale della stessa norma, e quindi devono essere riuniti.

2. - Il giudice rimettente dubita della conformità agli artt. 3

e 38, secondo comma, della Costituzione dell'art. 3, undicesimo

comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, in relazione all'art. 21,

comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67, interpretato dall'art. 3,

comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con

modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'art. 3 della legge n. 297 del 1982 - modificando la disciplina

delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per

invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, ed in

particolare il sistema (già esistente nell'ordinamento precedente)

del c.d. "tetto pensionabile" - determinò all'ottavo comma la

retribuzione annua pensionabile, per le pensioni con decorrenza

successiva al 30 giugno 1982, nella quinta parte della somma delle

retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro (o

corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad

eventuale contribuzione volontaria) risultante dalle ultime 260

settimane di contribuzione (pari, in pratica, agli ultimi cinque

anni) precedenti la decorrenza della pensione; e stabilì

all'undicesimo comma la rivalutazione della retribuzione media

settimanale di ciascun anno solare in misura corrispondente alla

variazione dell'indice annuo del costo della vita (calcolato

dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei

lavoratori dell'industria) tra l'anno solare di riferimento e quello

precedente la decorrenza della pensione.

Il sistema è stato poi mitigato dalla legge n. 67 del 1988, il

cui art. 21 ha previsto, al comma 6, la computabilità - con

decorrenza dal 1° gennaio 1988 - della parte di retribuzione

eccedente il "tetto pensionabile" secondo aliquote di rendimento

fissate nella tabella allegata, precisando che la quota di pensione

così determinata si somma a quella originaria.

Il sesto comma dell'art. 21 è stato interpretato autenticamente

dall'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge n. 86 del 1988, aggiunto

dalla legge di conversione n. 160 del 1988, nel senso che la

retribuzione pensionabile rilevante per la determinazione della quota

aggiuntiva si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili e

pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3

della legge n. 297 del 1982, e relative alle ultime duecentosessanta

settimane di contribuzione, cioè, in pratica, allo stesso modo che

per la quota non eccedente il tetto.

Per effetto del richiamo a tale undicesimo comma, la

rivalutazione è fatta secondo la variazione dell'indice annuo del

costo della vita "tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce

e quello precedente la decorrenza della pensione".

3. - La norma ha dato luogo a dubbi interpretativi, in

particolare sull'applicabilità del sistema delle quote aggiuntive

solo alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1988 o anche a quelle

liquidate prima.

Questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale prospettata sull'assunto che il sistema

non concernesse le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio

1988, ritenendola basata su un erroneo presupposto interpretativo, ed

ha affermato che i benefici di cui all'art. 21 della legge n. 67 del

1988 si applicano anche ai soggetti già pensionati al 1° gennaio

1988, in quanto tale data segna solo il momento a partire dal quale

si computa la retribuzione eccedente il tetto e si corrisponde la

quota aggiuntiva (sentenza n. 72 del 1990). Il principio è stato

confermato e precisato dalla sentenza n. 296 del 1995, nel senso che

il meccanismo previsto dalla norma in esame "si esaurisce

nell'erogazione di una semplice "quota" di pensione, da sommare a

quella "determinata in base al limite massimo" della retribuzione

annua pensionabile, con conseguente esclusione di qualsiasi

operazione di complessivo ricalcolo del trattamento".

Sulla base di questa interpretazione, la giurisprudenza di

legittimità si è consolidata - divenendo "diritto vivente" - nel

senso che, ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva relativa

a pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1988, le retribuzioni medie

imponibili e pensionabili devono essere rivalutate per il periodo che

va da ciascun anno solare considerato fino all'anno antecedente a

quello dell'originaria decorrenza della pensione.

4. - Sull'implicita premessa che la norma impugnata debba così

essere interpretata, l'ordinanza n. 638 la ritiene in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., essendo irrazionale che coloro che

sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1988 "siano penalizzati

dalla mancata perequazione della retribuzione pensionabile per il

periodo intercorrente tra il loro pensionamento originario e la sua

successiva riliquidazione";

b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché "la mancata

rivalutazione dei valori monetari relativi alla retribuzione

pensionabile si riflette sul trattamento pensionistico, diminuendone

il valore economico effettivo e rendendolo non più idoneo a fornire

agli interessati quei mezzi adeguati di vita di cui abbisognano, e

che la norma costituzionale vuole siano assicurati".

5. - La questione non è fondata.

Anzitutto il giudice rimettente ragiona erroneamente in termini

di "riliquidazione" della pensione, senza considerare che le citate

sentenze della Corte hanno escluso che la norma impugnata dia luogo

ad un "complessivo ricalcolo del trattamento".

Ma soprattutto - nella sostanza - finisce per sollecitare un

sindacato sull'esercizio della discrezionalità del legislatore in

tema di modulazione temporale dell'applicabilità dei trattamenti

previdenziali.

Orbene, tale sindacato è possibile soltanto sotto il profilo del

controllo di ragionevolezza (cfr., fra le altre, sentenza n. 202 del

1999, ordinanza n. 177 del 1999): e nella specie è da escludere che

la scelta legislativa sia irragionevole.

In effetti, la soluzione auspicata dal rimettente - secondo cui,

ai fini del calcolo della "quota aggiuntiva" su pensioni anteriori al

1° gennaio 1988, la retribuzione media pensionabile dovrebbe essere

rivalutata non solo dai singoli anni dell'ultimo quinquennio fino

all'anno antecedente il pensionamento (come dispone la norma

impugnata), ma anche per il periodo successivo, fino al 1° gennaio

1988 - comporterebbe l'applicazione a tali pensioni di un meccanismo

radicalmente diverso rispetto a quello apprestato dalla stessa norma

per tutte le altre.

Infatti - mentre per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio

1988 la quota aggiuntiva è calcolata tenendo conto della

svalutazione della retribuzione di ciascun anno di riferimento fino

all'anno anteriore a quello del pensionamento - per le pensioni

liquidate prima di quella data la retribuzione sarebbe rivalutata non

solo per lo stesso anno di pensionamento, ma anche per un periodo ad

esso successivo, posteriore quindi alla cessazione del rapporto di

lavoro; e si configurerebbe, sia pure ai soli fini della quota

aggiuntiva, proprio quel " complessivo ricalcolo" del trattamento

pensionistico che la Corte ha decisamente escluso (sentenza n. 296

del 1995, citata).

Pertanto, la scelta operata dalla norma in esame (interpretata

nel senso della sua applicabilità anche alle pensioni liquidate

prima del 1° gennaio 1988) di sottoporre categorie diverse di

soggetti - collocati in pensione in momenti diversi e nel vigore di

leggi diverse - ad una disciplina coerentemente differenziata, idonea

ad evitare contraddizioni interne al sistema, non può dirsi

irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 della Costituzione.

6. - La questione è infondata anche in riferimento all'art. 38

della Costituzione.

Certamente il precetto costituzionale esige che il trattamento

previdenziale sia sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del

lavoratore pensionato; ma nell'attuazione di tale principio al

legislatore deve riconoscersi un margine di discrezionalità, anche

in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco

la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (ex

multis, sentenza n. 457 del 1998). E tale garanzia sicuramente non è

incisa da una scelta legislativa mirante - secondo quanto si è detto

- a ricondurre la posizione dei titolari di pensioni liquidate prima

del 1° gennaio 1988 alla disciplina generale del calcolo delle quote

aggiuntive, che per la rivalutazione della retribuzione considera

unicamente periodi anteriori al pensionamento.

7. - La questione sollevata dall'ordinanza n. 639 è

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, come eccepito

dall'INPS.

Secondo la giurisprudenza di legittimità - che sul punto

costituisce "diritto vivente" e che non è contestata dal giudice a

quo - la norma dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988,

autenticamente interpretata dall'art. 3, comma 2-bis, del

decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, in legge

n. 160 del 1988, essendo strettamente correlata al sistema di

liquidazione introdotto dall'art. 3 della legge n. 297 del 1982, non

è applicabile alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982, nel

vigore della disciplina precedente.

E dall'ordinanza in esame emerge che il giudizio concerne un

soggetto collocato in pensione nel 1976.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297

(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia

pensionistica), in relazione al comma 6 dell'art. 21 della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988), come

interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo

1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile

e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema

informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),

convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n.160,

sollevata dal tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza n. 638 r.o. del

1999;

Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione,

sollevata dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 639 r.o. del

1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001 .

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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