Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 38d.P.R. 818/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dal

pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra D'Errico

Magni Marfisa e l'INPS, iscritta al n. 338 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di un giudizio promosso dalla tutrice di due

nipoti minorenni contro il diniego dell'INPS di cointestare anche a

questi ultimi la pensione di reversibilità concessale a seguito

della morte del marito e di corrisponderle l'assegno al nucleo

familiare comprendente i due nipoti, il pretore di Firenze ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26

aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), nella parte in cui non prevede che le provvidenze da

esso elencate possano essere riconosciute, oltre che ai minori

regolarmente affidati dagli organi competenti, anche ai minori dei

quali risulti la vivenza a carico di altra persona assicurata, e non

consente la prova di tale circostanza tramite atto notorio od altro

mezzo.

2. - Il giudice a quo rileva che l'istruttoria ha confermato

l'assunto della ricorrente, secondo cui i due minori, pur se da tempo

convivevano ed erano a completo carico dei nonni, non erano stati

formalmente affidati agli stessi, in quanto, nelle more del relativo

procedimento, era sopravvenuta la morte del nonno.

Tuttavia soggiunge il pretore la tutrice sostiene che la situazione

di fatto sarebbe tale da consentire la concessione della

contitolarità della pensione di reversibilità ed il pagamento

dell'assegno al nucleo familiare, alla luce della ratio del suddetto

d.P.R. n. 818 del 1957: che è quella di garantire il sostentamento a

coloro che, incapaci di procurarsi da soli un proprio reddito,

dipendono in tutto o in parte da quello del defunto,

indipendentemente dall'accertamento di tale situazione in base a dati

meramente formali.

3. - Secondo il giudice a quo la norma impugnata, "certamente

ispirata dalla finalità di evitare facili abusi, sembra però

peccare di eccessivo rigore, laddove non consente che la situazione

di vivenza a carico, ove manchi un formale affidamento, possa essere

accertata con qualunque altro mezzo": ad esempio, con l'atto notorio,

richiamato dall'art. 5 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico

sugli assegni familiari).

Di conseguenza, persone prive di qualsiasi risorsa economica e

della capacità di procurarsi un reddito, come i minori affidati di

fatto ai parenti, ricevono una tutela inferiore rispetto a quella

goduta da coloro che sono stati regolarmente e formalmente affidati,

senza che nessuna colpevole inerzia possa loro addebitarsi.

Ne risulterebbero violati il principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3, oltre all'art. 38 della Costituzione.

4. - Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto che

la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Istituto, nella normativa previdenziale l'attribuzione

delle prestazioni fa sempre riferimento alle situazioni

giuridicamente rilevanti e non a quelle di fatto, proprio perché,

come ha ritenuto anche il giudice a quo devono essere evitati facili

abusi.

Quindi l'effettiva convivenza con il de cuius non costituirebbe un

criterio sufficiente per l'attribuzione delle prestazioni, essendo

necessaria una idonea situazione giuridica.

D'altra parte, la tutela inferiore di cui godrebbero i minori

affidati di fatto ai parenti non sarebbe riconducibile alla

previsione normativa, ma sarebbe l'effetto del mancato

perfezionamento della fattispecie legale.

5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

Secondo l'Avvocatura, la scelta compiuta dal legislatore di

ancorare l'individuazione dei soggetti titolari del diritto alle

prestazioni previdenziali a situazioni di diritto, quali la

filiazione e l'affidamento, anziché alla situazione di fatto della

vivenza a carico, appare non solo pienamente razionale, ma altresì

conforme ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche.

La norma, poi, non risulterebbe discriminatoria nei confronti dei

minori che siano di fatto a carico dell'assicurato, non solo per la

diversità della loro situazione giuridica, ma anche per la ragione

che al loro mantenimento è comunque tenuto a provvedere il genitore

o l'affidatario.

Parimenti, non costituirebbe idoneo tertium comparationis l'art. 5

del d.P.R. n. 797 del 1955, dato che lo stesso condiziona il diritto

agli assegni familiari alla prova della vivenza a carico, che deve

però aversi esclusivamente all'interno di un preesistente rapporto

di filiazione.

Per quanto attiene poi al contrasto della norma impugnata con

l'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la questione

potrebbe essere dichiarata inammissibile per assenza di specifica

motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. In

ogni caso, per la difesa erariale l'attuazione del principio

solidaristico di cui all'art. 38 della Costituzione "è assicurata

dalla reversibilità del trattamento previdenziale, di cui godeva

l'assicurato, in favore del minore, cui era già tenuto a provvedere

in virtù del predetto rapporto di filiazione o di affidamento". Considerato in diritto

1. - Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme

di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118,

sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non

prevede che le provvidenze da esso elencate possano essere

riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi

competenti, anche ai minori dei quali risulti la vivenza a carico di

altra persona assicurata, e non consente la prova di tale circostanza

tramite atto notorio od altro mezzo.

2. - La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Secondo la norma impugnata, i trattamenti previdenziali si

estendono entro certi limiti e condizioni a determinati componenti

della famiglia dell'assicurato. In particolare, "sono equiparati ai

figli legittimi e legittimati i figli adottivi e gli affiliati,

quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,

quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i

minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di

legge". Nel caso in cui i soggetti prioritariamente indicati manchino

o non abbiano più titolo alla reversibilità, la pensione viene

assegnata ad altri parenti (art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come

sostituito dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965). È necessario,

comunque, che i suddetti familiari, al momento del decesso del

lavoratore o del pensionato, vivessero a suo carico.

3. - Tra i destinatari diretti e immediati della pensione di

reversibilità non sono, dunque, inclusi i nipoti, pur se minori e

viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente

affidati a questi ultimi dagli organi competenti.

Tale esclusione risulta irragionevole e comporta la violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, la ratio della reversibilità dei trattamenti

pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente,

anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei

soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi

così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal

decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998,

n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche

sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della

solidarietà familiare.

Tanto premesso, nel presente caso è sufficiente osservare che il

rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha non solo nella

realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico un carattere

peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra

un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti. Ed

infatti tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato

dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli

obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di

mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del

codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i

mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può

essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli

aventi diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela

penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 del codice

penale).

A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti

(e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano

stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne

segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della legge 4 maggio 1983,

n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di

modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle

pubbliche autorità.

Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente

affidati dagli organi competenti legati da vincoli meno stretti di

quelli familiari in linea retta possono continuare a godere del

trattamento pensionistico del de cuius i minori che vivono a carico

dell'ascendente assicurato ne siano esclusi. Se nel primo caso la

ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di

famiglia presa in considerazione dal regime generale della previdenza

sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo

riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso

l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione.

Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata nella parte in cui non include tra i

destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i

nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non

siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi

competenti.

4. - Resta assorbito il profilo relativo alla denunciata violazione

dell'art. 38 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi

elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico

degli ascendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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