Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo

comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla

costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1969 dal

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Borlenghi

Giuseppe, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetfa Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Milano, sezione III penale, nel decidere il

giudizio a carico di Borlenghi Giuseppe, contumace, ha pronunziato

l'ordinanza in data 7 novembre 1969, con la quale, visto che per

comporre il Collegio era stato ad esso applicato, con provvedimento del

Presidente, un giudice di altra sezione, ha ritenuto necessario

verificare preliminarmente se l'applicazione fosse legittima ai sensi

delle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla nomina e alla

capacità del giudice, stante che alla violazione di esse consegue, per

l'art. 185 del codice di procedura penale, la nullità degli atti. Nel

compiere tale verifica il tribunale ha ritenuto che le dette norme

erano state nel caso rispettate, ma che tuttavia l'applicazione non

potesse considerarsi legittima, in quanto non legittima appariva la

nomina del Presidente che l'aveva disposta. E ciò perché egli era

stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura, previo

concerto col Ministro di grazia e giustizia, in conformità dell'art.

11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, laddove tale disposizione sarebbe

da ritenere contrastante con gli artt. 104, primo comma, 105 e 110

della Costituzione, che assegnano tutte le nomine dei magistrati alla

competenza del Consiglio ed attribuiscono al Ministro la sola

competenza in ordine all'organizzazione dei servizi relativi alla

giustizia. In tali sensi il tribunale sollevava questione di

legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte.

Nel giudizio avanti la stessa si costituiva per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato che

concludeva, in via preliminare per la irrilevanza, e nel merito per la

infondatezza della proposta questione di costituzionalità. Considerato in diritto :

La III sezione penale del tribunale di Milano, essendo stato il

Collegio costituito con l'applicazione, disposta dal Presidente, di un

giudice di altra sezione, prima di procedere all'esame del merito del

processo ha ritenuto di dover verificare la legittimità della sua

composizione in ordine al rispetto delle norme sulla "nomina e la

capacità del giudice, stabilite dalle leggi di ordinamento

giudiziario", stante che la loro violazione produce, ai sensi dell'art.

185 del codice di procedura penale, la nullità degli atti. E, pur

constatando che l'applicazione era stata disposta dall'organo indicato

nell'esercizio dei poteri e nell'ambito dei casi fissati dalla legge,

ha tuttavia concluso di dover almeno dubitare della legittimità della

propria composizione per il motivo che il provvedimento di applicazione

era stato adottato dal Presidente, la cui nomina poteva ritenersi

illegittima. E ciò in quanto essa era stata deliberata dal Consiglio

superiore della magistratura a seguito del concerto col Ministro di

grazia e giustizia, e cioè col procedimento stabilito dall'art. 11

della legge 24 marzo 1958, n. 195, la cui disposizione sembrerebbe

contrastare con gli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della

Costituzione.

Dal che la dedotta questione di costituzionalità, in ordine alla

quale la Corte, nel confermare la propria giurisprudenza

sull'appartenenza al giudice a quo del giudizio di rilevanza, purché

sufficientemente e non contradittoriamente motivato, constata come il

giudizio espresso nel caso dal tribunale in ordine alla rilevanza si

manifesti prima facie errato, non essendovi logica connessione tra il

presunto vizio di legittimità costituzionale delle norme denunziate e

l'oggetto della indagine che il tribunale, per non incorrere in

eventuali nullità dei suoi atti, si era proposta in ordine alla

regolarità della propria composizione.

È ovvio infatti che, una volta acclarato che il provvedimento di

applicazione del giudice era stato adottato dal Presidente, e cioè

dall'organo competente ed in conformità delle norme che regolano

quell'istituto, nessun'altra indagine il tribunale aveva a compiere,

perché la regolarità della sua composizione risultava già certa ed

ogni temuta irregolarità degli atti esclusa.

Ultronea risultava, in particolare, l'indagine sulla regolarità

del procedimento di nomina dell'organo che aveva emanato il

provvedimento, perché, essendo stata quella nomina formalmente

assunta, gli atti compiuti e i provvedimenti emanati dall'organo

resterebbero efficaci anche nel caso che essa venisse in prosieguo,

nelle forme stabilite ed in sede competente, ritenuta invalida ed

annullata.

Ed essendo quindi fuori discussione la efficacia del provvedimento

di applicazione del giudice alla sezione, ogni questione, compresa

quella di costituzionalità, sulla regolarità della nomina del

Presidente che quel provvedimento aveva adottato, restava del tutto

priva di interesse ai fini del giudizio e, rispetto ad esso,

irrilevante.

Le questioni proposte devono essere pertanto dichiarate

inammissibili per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195,

istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, proposta dal

tribunale di Milano, sezione III penale, in riferimento agli artt. 104,

primo comma, 105 e 110 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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