Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza

emessa il 15 aprile 1994 dal Pretore di Pistoia nel procedimento

civile vertente tra Esterasi Noseda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 381

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv. Giuseppe Iovino per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui la ricorrente aveva richiesto

la condanna dell'I.N.P.S. a corrisponderle la rendita vitalizia per

il periodo (13/1/1973-31/12/1973) di attività prestata quale

collaboratrice (recte: coadiuvante) nell'azienda artigiana del

coniuge (periodo non coperto da contribuzione), il Pretore di

Pistoia, con ordinanza emessa il 15 agosto 1994, ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,

n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui esclude che la rendita

vitalizia, da detta norma prevista, possa essere riconosciuta anche

ai familiari collaboratori di imprese artigiane.

Osserva il giudice a quo che l'art. 13, nel consentire la

costituzione di rendite in luogo di contributi previdenziali di cui

sia prescritto il versamento all'I.N.P.S., sembra riferirsi

esclusivamente ai lavoratori subordinati ed ai loro datori di lavoro.

La lettera della legge e la natura stessa della legislazione

previdenziale precluderebbero un'estensione analogica ai coadiutori

del titolare dell'impresa artigiana, i quali, ai fini previdenziali,

già sono equiparati ai lavoratori subordinati ex legge 4 luglio

1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la

invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro

familiari), ma nella specie subirebbero un'irragionevole

discriminazione.

Secondo il Pretore, che richiama un'affermazione in tal senso

della Corte di cassazione (sentenza 22 giugno 1990, n. 6289), anche i

rapporti di collaborazione dovrebbero invece essere assimilati a

quelli di lavoro subordinato, in quanto comportano obblighi

assicurativi e contributivi a carico del titolare dell'impresa.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione,

sulla base dell'ontologica diversità tra il rapporto lavoratore

subordinato-datore di lavoro da un lato e collaboratore familiare-titolare dell'impresa dall'altro.

3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.P.S. chiedendo la declaratoria d'infondatezza. Osserva la

difesa della parte che la generale garanzia previdenziale per tutti i

lavoratori non implica un unico trattamento giuridico in materia

pensionistica, il quale anzi è coerentemente differenziato per le

diverse categorie di prestatori d'opera: in particolare, la norma

impugnata è espressione dell'automatismo delle prestazioni

previdenziali e si collega con il principio di responsabilità del

datore di lavoro per le omissioni contributive ex art. 2116, primo e

secondo comma, del codice civile. Tale disciplina - aggiunge detta

difesa - necessariamente comporta una situazione di lavoro

subordinato e risulta viceversa del tutto estranea ai rapporti

caratteristici dell'impresa artigiana svolta con la collaborazione

dei familiari dell'imprenditore. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Pistoia dubita, in riferimento agli articoli 3

e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.

13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude

che la rendita vitalizia reversibile, ivi prevista in favore del

lavoratore per il quale il datore di lavoro abbia omesso di

regolarizzare la posizione contributiva presso l'ente assicuratore,

possa essere costituita anche in favore dei familiari coadiuvanti di

imprese artigiane.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

La legge 4 luglio 1959, n. 463, nell'estendere agli artigiani ed

ai familiari coadiuvanti l'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha espressamente

stabilito (art. 1, secondo comma) che essa è, anche per tale

categoria di soggetti, regolata, salve diverse disposizioni della

legge medesima, dalle norme del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni.

Che si tratti di un rinvio formale alla disciplina

dell'assicurazione dei lavoratori subordinati, è reso palese dalla

latitudine della sua formulazione letterale ed ancor più dalla

ricomprensione nell'àmbito della normativa richiamata, non solo di

uno specifico testo ma anche del progressivo concretarsi

dell'evoluzione modificativa ed integrativa di esso, ciò che esprime

l'intentio legis di un riferimento alla fonte stessa della detta

disciplina più che allo specifico contenuto di determinate regole.

Orbene, l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 è ratione

materiae oltre che per esplicita menzione del relativo coordinamento

(non è infatti senza ragione che il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

sia richiamato specificamente nel primo comma di tale articolo),

disposizione che concorre, ad ogni effetto, alla formazione

dell'ordinamento previdenziale per i lavoratori dipendenti, sicché

devesi, per le esposte ragioni, ritenere esso medesimo oggetto del

cennato rinvio di cui all'art. 1 della legge n. 463 del 1959.

D'altronde tale legge, nell'ultimo comma dell'art. 4, ripete quasi

testualmente la norma dettata nel capoverso dell'art. 55 del r.d.l.

n. 1827 del 1935, secondo la quale "non è ammessa la possibilità di

effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo

che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione".

Norma che costituisce il presupposto per l'operatività della

disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, la

quale ha inteso attuare - come si precisa nella relazione dell'on.

Pezzini al Senato - "un congegno di regolarizzazione contributiva,

che consenta di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico,

quei periodi lavorativi per i quali si siano verificate omissioni

contributive non sanabili per effetto di prescrizione".

Il congegno è stato articolato in relazione alla norma generale

prevista nel succitato art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935, e ciò spiega

il riferimento contenuto nell'art. 13 al "datore di lavoro" in via

principale e al "lavoratore" in via sostitutiva, quali soggetti

ammessi ad esercitare la facoltà di costituire la rendita con

conseguente onere di versare all'I.N.P.S. la riserva matematica

calcolata in base alle tariffe. Ma è evidente che, attraverso

l'attribuzione di codesta facoltà, si è mirato, non ad offrire un

particolare modo di risarcimento del danno bensì a realizzare il

medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento

dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al versamento;

così elidendo le gravissime conseguenze negative dell'inadempimento

contributivo sulla sfera giuridica del lavoratore, che arrivano fino

a rendere inoperante il sistema dell'automatismo delle prestazioni

(il quale presuppone pur sempre la correlazione tra contributi e

prestazioni: v. art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come integrato

dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153), sì da lasciare

affidata soltanto alla responsabilità penale e civile dell'obbligato

la protezione del lavoratore.

È stato dunque creato uno strumento per rendere più piena ed

incisiva, nel quadro di una regolamentazione generale

costituzionalmente garantita, la tutela del lavoratore, nei cui

confronti il "datore di lavoro" è un debitore di sicurezza, il quale

potrebbe nella realtà - intenzionalmente o suo malgrado - non

soddisfare il proprio debito, così frustrando la finalità specifica

dell'assicurazione obbligatoria.

Certo, un legislatore attento non avrebbe mancato di disporre

espressamente l'utilizzabilità di tale congegno in favore di tutti i

soggetti che, nel detto quadro generale di protezione, godano della

stessa tutela previdenziale propria del lavoratore subordinato in

senso tecnico. Nella specie ciò non è avvenuto. Tuttavia non è

dato neppure riscontrare alcun indizio normativo nel senso contrario;

per cui rimane affidato all'interprete il compito di stabilire se non

sia il dinamismo stesso della legislazione previdenziale, improntata

al principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in

via estensiva la norma de qua anche ai familiari dell'artigiano che

non siano titolari dell'impresa ma lavorino abitualmente e

prevalentemente nell'azienda e non siano già compresi nell'obbligo

assicurativo previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione

obbligatoria I.V.S., in quanto lavoratori subordinati; ai quali

lavoratori subordinati - giova sottolineare - i coadiuvanti familiari

vengono equiparati, ai fini previdenziali, dalla citata legge n. 463

del 1959. Compito, codesto, di cui l'interprete non può non darsi

carico quando una interpretazione diversa porterebbe - come nella

specie - a ritenere la norma contrastante con la Costituzione,

segnatamente con gli artt. 3 e 38 indicati quali parametri dal

giudice a quo.

Del resto, una propensione nel senso della necessaria

interpretazione estensiva è già rinvenibile nella giurisprudenza

della Corte di cassazione, la quale, nell'unica occasione

presentatasi e citata dallo stesso pretore remittente, ha appunto

osservato come la norma dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962

potrebbe estendersi "al rapporto fra titolare dell'impresa e

collaboratore familiare, che vede pur sempre due soggetti, il primo

dei quali tenuto a comportamenti per la tutela assicurativa del

secondo".

Tale conclusione, che è l'unica conforme al dettato

costituzionale, trova fondamento nella duplice considerazione: a) che

la legge n. 463 del 1959 ha disposto il summenzionato richiamo

estensivo alla normativa contenuta nel r.d.l. n. 1827 del 1935,

proprio per desumerne la disciplina dell'assicurazione obbligatoria

della particolare categoria di lavoratori in esame; b) che la norma

impugnata dell'art. 13 ha connotati di generalità ed astrattezza

tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle

varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel

determinismo contributivo.

Né con ciò si trasmoda nel procedimento analogico, ritenuto

improponibile dal giudice remittente. Infatti, come questa Corte ha

precisato nella sentenza n. 526 del 1990, "si verte ancora nel campo

dell'interpretazione .. quando l'estensione della norma a un caso non

compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di

meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis

indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto". E proprio in

tale sentenza si è ritenuto - con riguardo bensì ad altra norma, ma

pur sempre in relazione ai contributi di cui alla legge n. 463 del

1959 - che nel significato dell'espressione "datore di lavoro" è

incluso anche quello attinente ai rapporti (non di lavoro subordinato

in senso tecnico) degli artigiani e dei piccoli commercianti con i

loro familiari coadiuvanti o coadiutori.

La norma impugnata, dunque, si sottrae alle proposte censure,

essendo idonea a realizzare, anche nei confronti dei lavoratori in

questione, la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello

propriamente previdenziale, vanificato da omissioni contributive

ormai (a causa del maturare dei termini di prescrizione)

irrimediabilmente consumate; ed in tali sensi, pertanto, la questione

di legittimità costituzionale relativamente ad essa proposta deve

essere dichiarata priva di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto

1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal pretore di Pistoia, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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