Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/03/1964 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 21d.P.R. 818/1957
  • art. 27d.P.R. 818/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, seconda parte, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con

ordinanza emessa il 13 marzo 1963 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Francescangeli Mario e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 118 del 4 maggio 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francescangeli Mario;

udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito l'avv. Franco Agostini, per Francescangeli Mario.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 20 giugno 1961 il sig. Mario

Francescangeli conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, esponendo che, essendo già

titolare di pensione di vecchiaia, aveva presentato domanda per

ottenere la liquidazione di un supplemento di pensione in relazione ai

contributi versati regolarmente a suo favore dal datore di lavoro per

gli anni dal luglio 1958 al gennaio 1960, ma la liquidazione gli era

stata rifiutata, con la motivazione che già in precedenza gli era

stato liquidato un supplemento per altri periodi di contribuzione e che

l'art. 21 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, non

ammetteva che il supplemento potesse essere attribuito al pensionato

più di una volta; che peraltro, la disposizione sulla quale l'Istituto

aveva basato la propria decisione doveva ritenersi incostituzionale,

avendo ecceduto i limiti della delega contenuta nella legge 4 aprile

1952, n. 218.

L'Istituto si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione della

domanda dell'attore, contestando recisamente che la norma applicata al

caso potesse essere considerata costituzionalmente illegittima.

In pendenza del giudizio, si avveravano peraltro alcuni fatti

nuovi, sui quali le parti richiamavano l'attenzione del Tribunale nelle

rispettive comparse conclusionali. L'attore faceva presente che lo

stesso Tribunale di Roma aveva sollevato in due giudizi la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 in discussione, rimettendo gli

atti alla Corte costituzionale, e che altrettanto aveva fatto in altro

giudizio il Tribunale di Genova. Ricordava poi che nei riguardi della

ordinanza pronunciata da quest'ultimo la Corte aveva disposto, con

ordinanza n. 113 del 12 dicembre 1962, la restituzione degli atti al

Tribunale, perché questo esaminasse se sussistesse tuttora la

rilevanza della questione proposta, dato che nel frattempo era

sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, che recava una nuova

disciplina della materia, e abrogava fra l'altro l'art. 21 del decreto

presidenziale del 1957, n. 818, con effetto dal 1 luglio 1962.

L'attore osservava poi che, avendo egli presentato la domanda di

supplemento fin dal 18 maggio 1960, restava pur sempre da risolvere il

problema sul suo diritto a ottenere il supplemento da tale data a

quella della entrata in vigore della nuova legge. Nella sua comparsa

conclusionale l'Istituto convenuto contestava però il diritto

dell'attore ad ottenere il supplemento sin dalla data della domanda

amministrativa.

Il Tribunale accoglieva la tesi che, ai fini della propria

decisione su questo punto, fosse rilevante la questione di legittimità

costituzionale del terzo comma, seconda parte, dell'art. 21 del

decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, nonostante l'avvenuta

abrogazione, e pertanto sospendeva il giudizio e disponeva la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con ordinanza in data

13 marzo 1963.

L'ordinanza, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze del 1963, è

stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 marzo

1963, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati

in data 26 marzo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 4 maggio 1963, n. 118.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Francescangeli,

mentre non si è avuta costituzione dell'Istituto, né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 24 maggio 1963 la

difesa del Francescangeli osserva che lo stesso legislatore, cogliendo

l'occasione della introduzione di altri benefici a favore dei

pensionati, ha provveduto con la legge n. 1338 del 1962 a sanare una

situazione della cui costituzionalità evidentemente dubitava. Essa

rileva nella nuova disposizione una conferma del principio, da essa

sostenuto e contestato invece costantemente dalla parte avversa, della

corrispettività tra contributi e prestazioni, e, riproponendo tesi

già sostenute nel giudizio principale e in altre sedi, contesta la

legittimità della norma in questione, affermando che il legislatore

delegato avrebbe ecceduto dai limiti della delega, quali sono stati

precisati anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, avendo

posto limitazioni ad un diritto altrimenti risultante illimitato dal

complesso delle disposizioni vigenti in materia e in particolare dalla

legge di delega. L'art. 27 di questa, disponendo che l'obbligo di

versamento dei contributi "non cessa", intenderebbe disporre che esso

continui, non solo con le modalità, ma anche con gli effetti che lo

contraddistinguono. Per queste ragioni, e per altre dedotte dalle

intenzioni del legislatore ricavabili dal sistema assicurativo, non si

potrebbe dubitare della illegittimità della norma denunciata.

Gli stessi argomenti sono stati ribaditi all'udienza dal difensore

del Francescangeli. Considerato in diritto :

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale

proposta dal Tribunale di Roma, ai fini della decisione del giudizio

principale, trova esauriente dimostrazione nell'ordinanza di rimessione

degli atti a questa Corte; né si potrebbe obbiettare che la norma

denunciata è stata ormai abrogata, posto che il Tribunale ha

espressamente avvertito che la decisione della causa sottoposta al suo

giudizio richiede precisamente l'applicazione della norma suddetta, da

considerare in vigore per il tempo anteriore alla data del 1 luglio

1962, con riferimento alla quale la legge 12 agosto 1962, n. 1338, ha

disposto l'abrogazione della disposizione in discussione.

Nel merito la Corte osserva che l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, attribuiva al pensionato il diritto ad "un solo

supplemento" per i contributi versati dopo aver conseguito la pensione,

negandogli il diritto di ottenere ulteriori maggiorazioni in relazione

ai contributi versati successivamente.

Esso introduceva così nella liquidazione del supplemento di

pensione una limitazione, non contenuta nella legge di delegazione e

che risulta in contrasto con la constatazione, già fatta da tempo da

questa Corte, che "a ben considerare il succedersi delle leggi nel

campo della legislazione sociale, affiorano da esse direttive sempre

più favorevoli al lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla

pensione; in modo particolare vanno ricordate le disposizioni che

agevolano il raggiungimento del minimo pensionabile, il mantenimento ai

fini della pensione della qualità di assicurato, il conseguimento del

massimo della contribuzione con effetto integrativo della pensione

stessa, il cumulo in taluni casi delle pensioni previdenziali"

(sentenza n. 2 del 28 febbraio 1961).

L'art. 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che ha sancito

espressamente il diritto del titolare di pensione ad ottenere la

liquidazione di ulteriori supplementi dopo la decorrenza del primo, in

relazione ai contributi versati successivamente alla liquidazione della

pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, si è adeguato alle

direttive suddette, dalle quali la norma impugnata costituiva una

deviazione.

Esso ha dato inoltre attuazione esplicita ad un altro principio

riconosciuto quasi unanimemente valido nel complesso della legislazione

sociale: la corrispettività tra contributi versati e misura della

pensione, con la conseguente utilizzazione di tutti i contributi che

figurano nella posizione assicurativa del lavoratore. E con ciò ha

confermato che, dettando la disposizione denunciata, il legislatore

delegato aveva ecceduto oltre i limiti della delega conferitagli e

violato l'art. 77 della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'articolo 27

della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento

all'art. 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

-GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari