Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 155/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,

lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti

per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge

15 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio

1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra

Bertini Renzo e l'INAIL, iscritta al n. 828 del registro ordinanze

1995, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Pasquale Napolitano per l'INAIL e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia previdenziale promossa da

Bertini Renzo nei confronti dell'INAIL per ottenere l'indennizzo

relativo ad un infortunio sul lavoro subìto in data 4 giugno 1993,

il pretore di Parma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15

luglio 1993, n. 243 - recte: dell'art. 14, comma 1, lettera b), del

decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1993,

n. 243 -, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Premette il giudice a quo, che l'art. 205, lettera b) del testo

unico n. 1124 del 1965, regolando la materia degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali in agricoltura, ha stabilito

che debbano godere di tale tutela anche i proprietari, mezzadri,

affittuari e loro familiari, con ciò sancendo il principio per cui

il lavoratore autonomo in agricoltura usufruisce della tutela

assicurativa se presta attività lavorativa con carattere di

abitualità, anche se non di prevalenza o esclusività.

L'art. 14, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,

convertito nella legge 15 luglio 1993, n. 243, ha stabilito che i

lavoratori di cui alla citata lettera b) dell'art. 205 sopra

richiamato vengono individuati secondo i criteri previsti dalla legge

26 ottobre 1957, n. 1047; tale previsione, dovendosi leggere in una

con l'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n.

9, porta, secondo il giudice a quo, a ritenere che, per poter godere

della tutela assicurativa, i predetti lavoratori agricoli autonomi

debbano prestare la propria opera in maniera esclusiva o, almeno,

prevalente.

Da tale innovazione deriva che, a decorrere dal 1 giugno 1993,

coloro i quali si trovavano in condizioni di fruire della tutela

assicurativa secondo la normativa previgente non possono più

beneficiare della stessa se non sono in possesso dei requisiti nuovi

introdotti col citato art. 14 lettera b); situazione resa ancora più

ingiusta dal fatto che la legge 15 luglio 1993, n. 243 non ha

previsto alcuna normativa transitoria idonea a salvaguardare le

situazioni pendenti alla data di entrata in vigore della legge

medesima.

Il giudice a quo ha richiamato le sentenze n. 822 del 1988, n. 349

e n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971 di questa Corte, secondo le quali

il legislatore può incidere sfavorevolmente sui rapporti

preesistenti anche in presenza di diritti soggettivi perfetti, ma la

potestà di emanare norme siffatte non può trasformarsi in un

regolamento arbitrario ed irrazionale della materia, tale da

frustrare i più elementari principi di affidamento del cittadino nei

confronti dello Stato.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INAIL chiedendo che la questione sollevata sia

dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Secondo l'ente

previdenziale la norma impugnata non ha fatto altro che armonizzare

la materia degli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli con

quella delle altre forme assicurative gestite dall'INPS, senza che

l'omessa previsione di una norma transitoria possa assurgere a

violazione di rilevanza costituzionale.

3. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo nel senso che la questione sollevata sia dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata. La difesa erariale ha premesso

alcuni rilievi circa il contenuto dell'ordinanza di rimessione, nella

quale si ravvisa mancanza di chiarezza in ordine all'interpretazione

della norma impugnata. Inoltre ha osservato che il pretore non ha

motivato in modo adeguato se effettivamente il ricorrente avesse o

meno diritto alla prestazione assicurativa richiesta.

Quanto al merito, l'Avvocatura ha rilevato che la modifica

legislativa sospettata di incostituzionalità ha prescritto per i

lavoratori agricoli la possibilità di fruire dell'assistenza per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base agli stessi

criteri previsti per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia; per

cui nessun problema può esistere in ordine alla mancata previsione

di una norma transitoria.

4. - In prossimità dell'udienza di discussione, l'INAIL ha

depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire i precedenti

rilievi, ha insistito nella declaratoria di inammissibilità della

questione. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Parma dubita che l'art. 14, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la

finanza pubblica), convertito nella legge 15 luglio 1993, n. 243,

nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a

garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei

lavoratori agricoli autonomi, quali coltivatori diretti, coloni,

mezzadri che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente

normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualità dello

svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al

nuovo regime non si trovano più nelle condizioni richieste dalla

nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento di tale

attività in modo esclusivo o prevalente), sia in contrasto con gli

artt. 3 e 38 della Costituzione.

2. - Viene preliminarmente eccepita dall'INAIL e dall'Avvocatura

dello Stato l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla

rilevanza della questione in quanto il giudice a quo - prima di

dolersi che la nuova disciplina del 1993 sulla tutela infortunistica

abbia frustrato l'affidamento del lavoratore ad usufruire di quanto

disposto dalle norme del 1965 - avrebbe dovuto accertare che

effettivamente spettasse al lavoratore la prestazione in base alla

predetta normativa precedente.

L'eccezione non può essere condivisa dal momento che l'ordinanza

di rimessione in realtà testualmente osserva - sia pure in modo

sintetico - che "la nuova legge n. 243 del 1993 è connotata da un

vuoto di tutela assicurativa contro gli infortuni nei confronti di

coloro che, come il ricorrente, pur si trovavano nel possesso dei

requisiti richiesti in base alla precedente normativa per godere

della tutela massima, essendo iscritti ai soli fini INAIL e avendo

versato i relativi contributi".

3. - Queste ultime espressioni della ordinanza di rimessione danno

lo spunto per ravvisare un diverso e fondato motivo di

inammissibilità, al quale sembra che anche la difesa del Presidente

del Consiglio faccia riferimento quando denunzia le carenze,

perplessità e contraddizioni di detta ordinanza.

Va premesso in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa

Corte (sentenze nn. 311 del 1995, 822 del 1988, 349 e 36 del 1985),

se "nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al

legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino

sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il

loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti", si

avverte che "dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto

legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale,

né arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in

essere da leggi precedenti, frustrando cosi anche l'affidamento del

cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento

fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto".

È stata altresì più volte ribadita (sentenze nn. 311 del 1995,

378 del 1994 e ordinanza n. 565 del 1987) l'inammissibilità della

richiesta di un intervento da parte di questa Corte per il

riconoscimento di norme transitorie di natura essenzialmente

discrezionale, salvo tuttavia che tali norme si impongano per

esigenze logicamente conseguenziali alla razionalità del sistema

risultante dalla stessa legge o, quando le stesse siano necessarie,

trattandosi solo di riconoscere ed attuare un diritto già maturato.

4. - Ed allora, per accertare se ricorrano queste ultime

situazioni, o le condizioni del predetto legittimo affidamento su

diritti soggettivi perfetti, o ancora l'evidente irrazionalità

dell'immediato impatto della nuova disciplina su posizioni già

acquisite, il giudice rimettente avrebbe dovuto preliminarmente

precisare quantomeno a quale periodo e a quali fini si riferiva

l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, ed indicare quali

diritti nella specie potevano ritenersi già maturati, o se essi

potevano dar luogo ad un legittimo affidamento.

Di fronte alla carenza di accertamento di questi essenziali

elementi, deve ravvisarsi un difetto di motivazione sulla rilevanza,

che determina l'inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993,

n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 15 luglio 1993, n. 243, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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