Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 luglio

1971, n. 556 (Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72,

concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di

quiescenza del personale) promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1975

dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso

proposto da Mazzilli Beniamino contro la Camera di Commercio di

Taranto, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visti l'atto di costituzione di Mazzilli Beniamino e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso al T.A.R. Puglia, notificato il 13 gennaio 1975,

il prof. Beniamino Mazzilli, premesso che a seguito di pubblico

concorso era stato nominato, con deliberazione commissariale 9 luglio

1925, Segretario della Camera di Commercio e Industria di Taranto e,

successivamente ai sensi dell'art. 2 r.d. 26 febbraio 1928 n. 1626,

incaricato delle funzioni di Direttore dell'Ufficio provinciale

dell'Economia di Taranto e delle connesse funzioni di Segretario del

Consiglio provinciale dell'Economia, che, trasferito, a far tempo dal 1

gennaio 1934 con la medesima qualifica, alla sede di Lecce, e con

decorrenza 19 ottobre 1937 inquadrato nei ruoli statali degli Uffici

Provinciali dell'Economia (poi denominati dell'Economia Corporativa,

quindi delle Corporazioni e infine dell'Industria e Commercio) nel

quadro A, gr. VII, 2 scatto, venne il 1 giugno 1939 promosso al grado

VI e il 1 agosto dello stesso anno trasferito da Lecce a Bari, e il 3

dicembre 1946 promosso al grado V (con la qualifica prima di Direttore

di la classe e poi di Direttore Superiore), nel quale conseguì sette

aumenti biennali prima del collocamento a riposo avvenuto il 19 giugno

1961, che detto grado V era stato poi equiparato al coefficiente 670 e

successivamente al parametro 530, che quanto al trattamento di

quiescenza in base alle disposizioni del r.d. 27 giugno 1942 n. 962 e

delle leggi 7 febbraio 1951 n. 72, 17 maggio 1952 n. 608 e altre, era

stata data la facoltà di optare o per il mantenimento del trattamento

già previsto per il personale delle Camere di Commercio con capitale

una volta tanto, o per la pensione di Stato o, infine, per il

trattamento con capitale una volta tanto relativamente al periodo di

servizio precedente all'inquadramento nei ruoli dello Stato e il

trattamento dello Stato dalla data di detto inquadramento (19 ottobre

1937), che, avendo esso Mazzilli optato per la terza alternativa,

ottenne il trattamento con capitale una volta tanto dal 9 luglio 1925

al 19 ottobre 1937 e la pensione dello Stato per il periodo successivo,

che detta pensione dello Stato gli venne liquidata per anni 30, a

cominciare dal 19 ottobre 1937, con gli aumenti spettantigli per

benemerenze belliche, in ragione del 62% dello stipendio anziché

dell'80% previsto per 40 anni di servizio, mentre il pagamento del

capitale una tantum (a carico della Camera di Commercio di Taranto dal

9 luglio 1925 al 31 dicembre 1933 e a carico di quella di Lecce dal 1

gennaio 1934 al 18 ottobre 1937), fu eseguito, in base a liquidazione

della Camera di Commercio di Taranto competente per disposizioni

ministeriali, in tre volte successive per complessive L. 17.634.388,

dedusse che la liquidazione del capitale una tantum, per più di 12

anni di servizio, gli aveva impedito la liquidazione della pensione di

Stato per 40 anni nella misura dell'80% con evidente danno in quanto

l'interesse legale del 5% sul capitale di L. 17.634.388 pagatogli

copriva solo in parte la differenza di pensione di Stato tra quella

concessagli nella misura del 62% e quella massima dell'80%, che la

pensione di Stato in atto corrispostagli era di L. 5.775.200 annue

lorde dal 1 dicembre 1972 e gli era stata riliquidata in base al D.P.R.

30 giugno 1972 n. 748, mentre al 1 settembre 1971 ammontava a L.

2.837.900 e precedentemente dal 1 marzo 1968 a L. 2.417.200, pari

sempre al 62% dello stipendio di servizio attivo, laddove anche se gli

fosse stata liquidata in ragione dell'80%, pari a 40 anni di servizio,

sarebbe stata rispettivamente di L. 7.246.000 dal 1 dicembre 1972 con

la differenza di L. 1.670.800, di L. 3.661.767 dal 1 settembre 1972 con

la differenza di L. 823.867 e di L. 3.219.065 dal 1 marzo 1968 con la

differenza di L. 801.865.

Proseguì il Mazzilli nell'esporre che, intervenuta la l. 24 luglio

1971 n. 556 con la quale venne disposta la concessione di un assegno

pensionistico integrativo a carico della Camera di Commercio e a favore

del personale collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del

16 marzo 1970, chiese tale concessione con istanza 1 ottobre 1971 alla

Camera di Commercio di Taranto, che aveva provveduto alla liquidazione

una tantum, e, a seguito della l. 6 giugno 1973 n. 314 di

interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 556/1971, rinnovò

sotto la data del 6 luglio 1973 l'istanza.

Avendo la Camera di Commercio di Taranto respinto la domanda con

delibera 15 dicembre 1973 n. 388 "perché il periodo relativo al fondo

di quiescenza liquidato dalla Camera non raggiunge il minimo prescritto

di anni 19, mesi 6 e giorni 1", il Mazzilli impugnò la delibera

denunciando 1) la violazione e falsa applicazione delle disposizioni

delle leggi 16 luglio 1971 n. 556 e 6 giugno 1973 n. 314 e eccesso di

potere, 2) illegittimità per violazione del principio costituzionate

di eguaglianza ravvisata in ciò che, avendo l'assegno di che trattasi

funzione di integrare la liquidazione una tantum indipendentemente

dalla pensione di Stato e dalle vicende di questa, una discriminazione

ai fini dell'attribuzione di detto assegno nell'ambito della categoria

del personale che ha ottenuto tale liquidazione, in base all'anzianità

di servizio maturata, realizzerebbe disparità di trattamento

contrastante con l'art. 3 Cost., il quale esige uguale trattamento, sia

pure proporzionato, per situazioni obiettivamente e subiettivamente

identiche (difformità di trattamento che non rinverrebbe

giustificazione nella durata del servizio in quanto non espressamente

prevista dal legislatore).

Pertanto chiese annullarsi il provvedimento impugnato con la

condanna della Camera di Commercio di Taranto al pagamento dell'assegno

pensionistico dovuto in proporzione al servizio calcolato a base alla

una tantum e in subordine riconoscerne la rilevanza e dichiarare non

manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 2 l. 24 luglio 1971 n. 556 in riferimento all'art. 3 Cost..

Si costituì la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Taranto con memoria depositata il 27 giugno 1975

deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non

avere il Mazzilli impugnato la circolare 26 novembre 1971 n. 40 del

Ministro dell'Industria, contenente istruzioni per le Camere di

commercio ai fini dell'applicazione della l. 556/1971, e in via

principale la sua infondatezza vuoi perché il Mazzilli, avendo fruito

della liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 2 r.d. 27 giugno 1942

n. 962, aveva esercitato la facoltà prevista dall'art. 1 l. 608/1952

ottenendo l'ammissione al trattamento di pensione a carico dello Stato

con decorrenza dalla data dell'inquadramento nei ruoli statali (19

ottobre 1937) vuoi perché, a norma dell'art. 2 l. 556/1971, l'assegno

integrativo va determinato sulla base del trattamento annuale

complessivo di pensione spettante al personale camerale avente

qualifica ed anzianità di servizio corrispondenti a quelle dell'ex

dipendente camerale e secondo la formula riportata in calce alla legge.

2. - Con ordinanza, pronunciata l'8 luglio 1975 e depositata il 28

gennaio 1976, notificata il 7 febbraio e comunicata il 17 dello stesso

mese, pubblicata nella G.U. n. 112 del 28 aprile 1976 e iscritta al n.

212 R.O. 1976, l'adito T.A R ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione

di legittimità costituzionate della l. 24 luglio 1971 n. 556,

istitutiva dell'assegno integrativo ai dipendenti collocati a riposo,

con liquidazione una tantum a norma della l. 7 febbraio 1951 n. 72,

prima del 16 marzo 1970 nell'applicazione ad essa data dalla Camera di

Commercio di Taranto in conformità alla circolare 26 novembre 1971 n.

40 del Min. Industria e Commercio e che ha portato all'esclusione dal

beneficio di quei dipendenti che non hanno raggiunto il minimo di

anzianità di servizio richiesto dall'ordinamento della C.P.D.E.L.

(Cassa previdenza dipendenti enti locali) per conseguire la pensione e

che si sono avvalsi della facoltà di opzione di cui alla l. 17 maggio

1952 n. 608 stabilendo nei loro confronti una situazione di palese

disparità in contrasto con il principio di eguaglianza.

Discriminazione che - sempre a giudizio del T.A.R. - "in occasione

dell'aumento del 30 % sulle pensioni dei dipendenti statali concesso

con la legge 27 settembre 1963 n. 1315, indusse il Ministero

dell'Industria e del Commercio a diramare la circolare n. 63 del 7

novembre 1964 per l'estensione del beneficio in parola tanto al

personale camerale fruente del trattamento di quiescenza sotto forma di

pensione quanto, per ragioni equitative, al rimanente personale la cui

forma di quiescenza era prevista con la liquidazione una tantum".

3. - Avanti la Corte si è costituito nell'interesse del Mazzilli

l'avv. Mario Troccoli giusta delega in margine alle deduzioni

depositate il 4 agosto 1976 in cui ha contestato la rilevanza della

questione in quanto il T.A.R., in luogo di sollevarla senza motivare

sulla rilevanza, avrebbe potuto decidere della legittimità dell'atto

impugnato disattendendo la circolare ministeriale, l'applicazione della

quale, e non della legge, offrirebbe il fianco alla eccezione

d'incostituzionalità, ed ha richiamato - a sostegno della istanza di

restituzione degli atti al T.A.R. per il riesame della rilevanza - il

parere 28 gennaio 1975 n. 1895 del Consiglio di Stato su ricorso

straordinario di tale Mastracchi al Capo dello Stato avverso la Camera

di Commercio di Lecce. Conclusioni ribadite, con il richiamo di altro

parere 28 gennaio 1975 n. 2373/74 del Consiglio di Stato, nella memoria

difensiva depositata il 21 settembre 1982.

Non si è costituita la Camera di Commercio; ha invece spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato

il 18 maggio 1976 in cui, poste in rilievo le diverse situazioni delle

due categorie di dipendenti la cui parità di trattamento provocherebbe

violazione del principio di eguaglianza, ha concluso per la

infondatezza della proposta questione.

4. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione ponendo tra l'altro in rilievo

l'inammissibilità della tardiva costituzione del Mazzilli, l'avv.

dello Stato Carlo Salimei nell'interesse del Presidente del Consiglio

dei ministri ha illustrato le argomentazioni già svolte e ribadito le

già formulate conclusioni. Considerato in diritto :

5. - Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione del

Mazzilli, avvenuta nell'inosservanza del termine di cui all'art. 25

comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87.

6. - La esposizione del contenuto degli atti di causa e la

riproduzione alle volte letterale della motivazione della ordinanza di

rimessione (sopra n. 2) pongono in chiara luce che il T.A.R. ha

scambiato per incidente di costituzionalità il conflitto tra le

interpretazioni di norme di diritto effettuate in due circolari

ministeriali e dalle parti, la cui soluzione costituisce puntuale

oggetto di potere-dovere dei giudici dei diritti e degli interessi

legittimi. Del che è espressione indubitabile anche la stessa

morfologia del dispositivo dell'ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 24 luglio 1971 n. 556, sollevata dal T.A.R. Puglia sotto il

profilo in premessa indicato, in riferimento all'art. 3 Cost., con

ordinanza 8 luglio 1975 - 28 gennaio 1976 (n. 212 R.O. 1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA

GIOVANNI - CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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