Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3r.d.l. 1324/1923

citata

  • art. 6legge 89/1913

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9

novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato) convertito

in legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 23

maggio 1975 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Brucato Maria Pia ved. Turchio e la Cassa nazionale del notariato,

iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Brucato Maria Pia ved. Turchio,

rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cacciavillani, e della Cassa

nazionale del notariato, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio

Sivieri;

udito, nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981, il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Luigi Cacciavillani per Brucato Maria Pia ved.

Turchio ed Emilio Sivieri per la Cassa nazionale del notariato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Sul presupposto che il trattamento di quiescenza previsto

dall'art. 3, terzo comma, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, sulla

Cassa nazionale del notariato, convertito in legge dalla legge 17

aprile 1925, n. 473, si applichi esclusivamente ai notai e non sia

suscettibile di estensione alle persone temporaneamente autorizzate, ai

sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento

del notariato, all'esercizio delle funzioni notarili, e ritenendo che

ciò dia luogo ad una possibile violazione degli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione, il tribunale di Roma, con ordinanza 23

maggio 1975, ha promosso, nei confronti della suddetta disposizione,

giudizio di legittimità costituzionale.

La questione è sorta nel corso di una controversia fra la sig.ra

Maria Pia Brucato e la Cassa del notariato, in seguito al rigetto, con

deliberazione della Commissione amministratrice dell'ente, della

domanda di pensione che la sig.ra Brucato aveva inoltrato, per sé e

per tre figli minori, come vedova del dott. Aldo Turchio, già

esercente funzioni notarili in Ustica ai sensi del citato art. 6 della

legge 16 febbraio 1913, n. 89, il quale prevede che nelle isole, dove

non esiste alcun notaro, possa essere temporaneamente autorizzato ad

esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato che, fornito

dei requisiti necessari per la nomina (come appunto il dott. Turchio),

ne faccia domanda.

In seguito a decreto di autorizzazione del Presidente della

Repubblica, emesso il 1 novembre 1956, il dott. Turchio aveva

ininterrottamente esercitato, nella suddetta località, le funzioni

notarili, fino alla sua morte avvenuta, dopo quasi tredici anni, il 7

luglio 1969. Fin da principio egli era stato iscritto, d'ufficio, alla

Cassa del notariato, ed aveva versato i relativi contributi. Col

rigetto della domanda di pensione avanzata dalla vedova, però, tali

contributi le erano stati restituiti. Con lo stesso provvedimento la

Cassa del notariato decideva tuttavia di corrispondere alla sig.ra

Brucato, a partire dal 1 gennaio 1970, un assegno assistenziale annuo a

tempo indeterminato, di lire 960.000, ripartibile in dodici rate

mensili.

Contro il diniego della pensione, motivato dalla Cassa in base al

citato art. 3, terzo comma, del decreto-legge n. 1324 del 1923, che

prevedeva la costituzione di una cassa pensioni a favore dei notai

cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, la sig.ra Brucato,

respinto un suo primo ricorso, in via amministrativa, dal Ministro per

la grazia e giustizia, che aveva confermato i provvedimenti della

Cassa, e dichiarato dal Consiglio di Stato, successivamente adito, il

proprio difetto di giurisdizione, aveva citato la Cassa innanzi al

pretore di Palermo, in qualità di giudice del lavoro, perché le fosse

riconosciuto il diritto alla pensione. Il pretore, però, avendo

escluso che la causa proposta rientrasse fra quelle riguardanti forme

di previdenza e assistenza obbligatorie demandate al giudice del

lavoro, rimetteva le parti per la trattazione del giudizio nelle forme

ordinarie davanti al tribunale di Roma, sede della Cassa del notariato.

Riassunta la causa dinanzi al tribunale di Roma, la sig.ra Brucato,

nel riproporre, in via principale, l'istanza di pensione, aveva in via

subordinata formulato, riguardo al citato art. 3, terzo comma, del

decreto-legge n. 1324 del 1923, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione, eccezione di illegittimità costituzionale. Il

tribunale, ritenuta la questione rilevante, e, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, non manifestamente

infondata, con la menzionata ordinanza, sospeso il giudizio, ha

ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nel motivare l'ordinanza di rinvio, il giudice a quo, dopo avere

sottolineato che nella norma impugnata sono testualmente indicati,

quali destinatari della pensione, i "notari" cessati dall'esercizio

della loro attività e le loro famiglie, osserva che nell'ordinamento

del notariato la qualità di notaro appare riservata, in via esclusiva,

a coloro che, in possesso dei requisiti previsti, e riusciti vincitori

nel pubblico concorso nazionale, abbiano ottenuto la nomina a notaro.

Lo confermano, stabilendo fra "notai" ed "esercenti" una netta

contrapposizione, sia l'art. 6 della legge notarile, nel prevedere che

l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni notarili è consentita

solo con riguardo a località "dove non esiste alcun notaro", sia

l'art. 93 del regolamento di esecuzione (approvato con r.d. 10

settembre 1914, n. 1326) col disporre che fanno parte del Collegio

notarile ed hanno diritto di intervenire alle adunanze, "quantunque non

rivestano la qualità di notaro", anche coloro che sono autorizzati ad

esercitarne temporaneamente le funzioni giusta il disposto dell'art. 6

della legge.

Pertanto, non potendo, a giudizio del tribunale, la disposizione

dell'art. 3 della legge sulla Cassa del notariato interpretarsi in modo

da suffragare un immediato accoglimento della domanda dell'attrice,

diventa decisiva, e perciò rilevante, la sollevata eccezione di

incostituzionalità.

In proposito, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il

tribunale osserva, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che

l'esclusione degli esercenti le funzioni notarili dalle forme di

previdenza assicurate ai notai, sembra travalicare i limiti della

razionale discrezionalità spettante in materia al legislatore. Se è

vero infatti che gli esercenti le funzioni notarili non posseggono lo

status professionale del notaio, è innegabile che dal giorno della

loro iscrizione nel ruolo dei notari esercenti nel Collegio, previ gli

adempimenti (prestazione di idonea cauzione, giuramento, ricevimento

del sigillo notarile, ecc.), richiesti, come per i notai, anche per

essi, dagli artt. 18 e 24 della legge notarile, ne esercitano "nomine

proprio" tutte le funzioni. Il diverso trattamento delle due categorie

ai fini previdenziali non sarebbe quindi giustificato.

Ad avviso del tribunale, il prospettato contrasto della denunciata

disposizione con le norme della Costituzione appare ancor più evidente

se si fa riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo tale precetto, immediatamente operativo

nell'ordinamento giuridico, non si riferisce soltanto ai lavoratori

subordinati, dovendo piuttosto ritenersi, anche in considerazione della

generalità del principio di solidarietà sociale a cui si ispira, che

abbracci nel suo ambito anche i lavoratori autonomi. Categoria, questa,

nella quale non sembra illogico comprendere gli esercenti le funzioni

notarili, i quali prestano attività intellettuale in corrispettivo di

onorari stabiliti dalla legge ed in modo continuativo, sin quando,

almeno, l'autorizzazione temporanea non venga revocata, o intervenga

altra causa di cessazione dall'ufficio.

In questa prospettiva la norma impugnata, in quanto non prevede il

trattamento di quiescenza a favore degli esercenti funzioni notarili e

delle loro famiglie, è sospetta di illegittimità costituzionale.

2. - Adempiute le formalità di rito per le comunicazioni e la

pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, sia la sig.ra Brucato sia la

Cassa del notariato si sono costituite innanzi a questa Corte.

Nell'atto di deduzioni, in data 10 luglio 1975, la difesa della

sig.ra Brucato si riporta integralmente ai motivi esposti nel

provvedimento di rimessione, nonché agli scritti difensivi da essa

già presentati nel giudizio di merito, concludendo per la

dichiarazione di incostituzionalità della disposizione impugnata, e

con essa di ogni altra norma connessa e comunque rilevante ai fini del

giudizio di merito, in quanto in contrasto con i principi fissati dagli

artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Dal suo canto la difesa della Cassa del notariato, nell'atto di

costituzione in data 4 agosto 1975, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Secondo la Cassa, il tribunale, nel sollevare la questione di

costituzionalità dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge n; 1324

del 1923, in quanto non prevede trattamento di quiescenza a favore

degli esercenti funzioni notarili e delle loro famiglie, avrebbe

tralasciato di considerare, agli effetti della rilevanza, che il

sindacato che si è chiesto alla Corte costituzionale di esercitare,

sostanzialmente rivolto contro il mancato esercizio di un'attività

legislativa intesa a regolare la posizione di previdenza degli

appartenenti a quella categoria, non poteva essere introdotto

attraverso l'impugnazione di una norma posta in essere per regolare la

materia della previdenza dei notai e delle loro famiglie, e cioè di

una categoria di soggetti distinta e diversa dai suddetti incaricati,

che notai non sono perché non ne posseggono lo stato ed operano solo

per il tempo, essenzialmente limitato, di durata dell'incarico.

Cosicché, in mancanza, nel caso, di una norma di legge ordinaria

impugnabile per contrasto con i precetti della Costituzione, il

requisito della rilevanza si dimostrerebbe insussistente, erroneo il

giudizio espresso dal giudice a quo nell'affermarlo, e la questione di

legittimità costituzionale conseguentemente inammissibile.

Riguardo al merito della questione, la difesa della Cassa sostiene

che l'esclusione degli esercenti temporanei di funzioni notarili dalle

forme di previdenza obbligatorie per i notai, risponde alla intrinseca

diversità delle situazioni considerate, e non può quindi ritenersi

frutto di scelte arbitrarie od irrazionali, ma rientra nei modi

legittimi di esercizio del potere legislativo.

Oltre alla diversità dei sistemi di nomina da cui i notai, da una

parte, e gl'incaricati, dall'altra, traggono la legittimazione della

loro attività, va infatti considerato che, se anche i secondi

esercitano, sotto il controllo dell'autorità di vigilanza, con

assunzione di responsabilità civili, penali e amministrative, e con

percezione di onorari, le funzioni notarili, le esercitano nondimeno

soltanto in via precaria e transitoria, e senza mai assumere quella

posizione di stabilità e permanenza nell'ufficio, che caratterizza lo

status di notaio.

Lungi dal perdere valore per il fatto che si verte in materia

previdenziale, l'elemento della temporaneità e precarietà

dell'incarico svolto dagli esercenti funzioni notarili, costituirebbe,

secondo la difesa della Cassa, il vero criterio discriminativo fra le

due categorie, ed avrebbe un valore determinante proprio ai fini del

previsto trattamento di quiescenza. È chiaro infatti - si sostiene -

che chi, come il notaio, assolve un'attività permanente di durata

prestabilita, destinata a proseguire fino al verificarsi di determinate

condizioni, tassativamente previste, deve fruire di un trattamento

previdenziale che si rifà a precisi criteri di probabilità e a

coefficienti fissati in relazione agli anni di esercizio, nell'ambito

di un quarantennio di attività professionale, mentre non può aspirare

al medesimo trattamento chi, come l'esercente funzioni notarili,

svolge un'attività iniziatasi sotto il segno della precarietà e

dell'accidentalità, che prosegue finché non sia fatta cessare, e può

durare o meno, non essendo previsto, né prevedibile, per essa un

normale periodo di permanenza e giuridica continuità.

Oltre al motivo di illegittimità costituzionale prospettato

nell'ordinanza di rinvio in base all'art. 3, anche quello accolto in

riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, sarebbe

destituito di fondamento. Secondo la Cassa, infatti, anche ammesso che,

come affermato dal tribunale, questo precetto costituzionale abbia

valore di principio fondamentale e immediatamente operativo, sarebbe

innegabile che esso si limita a porre una direttiva per il legislatore

ai finì degl'interventi che esso deve compiere, ai sensi del quarto

comma dello stesso art. 38, per predisporre o integrare organi od

istituti per i compiti previsti dallo stesso articolo. Il che consente

di denunciare la illegittimità costituzionale della legge che in

materia di previdenza detti norme in contrasto con i principi

enunciati, a tutela dei lavoratori, nell'art. 38, secondo comma, ma non

implica la possibilità di far luogo ad un sindacato di

costituzionalità per il mancato esercizio di un'attività legislativa

diretta ad attuare i principi medesimi.

La difesa della Cassa contesta anche le altre affermazioni del

provvedimento di rimessione circa l'applicabilità dei principi

dell'art. 38 della Costituzione ai lavoratori autonomi, e la

possibilità di considerare tali gli esercenti le funzioni notarili.

Ed in particolare, quanto alla "continuità", con cui, secondo il

giudice a quo, può svolgersi l'attività di questi ultimi, la difesa

della Cassa sottolinea come, anche quando, di fatto, l'attività

dell'esercente temporaneo di funzioni notarili si protragga senza

subire interruzioni, ciò avviene pur sempre nella condizione di

precarietà della loro posizione.

3. - In una successiva memoria, in data 4 marzo 1980, la difesa

della sig.ra Brucato insiste nella tesi sostenuta in via principale nel

giudizio di merito, che cioè la norma denunciata può e deve

interpretarsi nel senso di consentire l'estensione del trattamento di

quiescenza, previsto espressamente per i notai, anche alle persone

autorizzate all'esercizio delle funzioni notarili. In via subordinata,

osserva che la norma impugnata, se intesa in senso restrittivo, non

potrebbe sfuggire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale,

sia sotto il profilo dedotto con richiamo ali'art. 3, sia sotto quello

svolto in riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Riguardo al primo, la differenza del trattamento riservato ai

notai, da una parte, e, dall'altra, agli incaricati dell'esercizio

delle funzioni notarili non trova giustificazione nella oggettiva

realtà delle rispettive situazioni. Nei riguardi delle due categorie

(a parte i diversi presupposti dei sistemi di nomina, che peraltro per

entrambe avviene pur sempre con provvedimento del Presidente della

Repubblica), sussiste una sostanziale identità, non soltanto per quel

che attiene alle funzioni esercitate, ma anche per lo stato

professionale.

A parte gli eguali adempimenti che sono prescritti perché possano

legittimamente esercitare, tanto per i notai che abbiano vinto il

concorso, quanto per gl'incaricati dell'esercizio delle funzioni

notarili, e a parte le responsabilità (civili, penali, disciplinari)

comuni agli uni ed agli altri, nella memoria si osserva che, al pari

dei notai, e a differenza dai "coadiutori", che svolgono la loro

attività a nome e per conto del notaio impedito, anche gl'incaricati

dell'esercizio delle funzioni notarili, negli atti pubblici che

raccolgono, si qualificano "notai". Gli onorari che essi percepiscono

(anche in ciò differenziandosi dai "coadiutori" per i quali gli

onorari sono ridotti alla metà) sono gli stessi previsti per i notai.

Non diversamente dai notai, inoltre, in base all'art. 93 del citato

regolamento per la esecuzione della legge notarile, anche gl'incaricati

dell'esercizio delle funzioni notarili fanno parte del Collegio

notarile, il che comporta, anche per essi, con il diritto di

intervenire alle adunanze, di votare per la costituzione del Consiglio

e di essere persino prescelti come componenti del Consiglio stesso,

l'acquisizione di tutti gli obblighi e diritti inerenti alla posizione

di notaio.

La sostanziale identità di status delle due categorie trova

conferma in diverse disposizioni che, avendo come destinatari, in

genere, i notai, sono applicabili indistintamente, in modo automatico

ed obbligatorio, sia ai notai in senso stretto sia agli esercenti

funzioni notarili. Un significativo esempio è dato dalla disposizione

dell'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 1324 del 1923 sulla Cassa del

notariato, secondo cui la quinta parte degli onorari dei notai va

devoluta, per i suoi fini istituzionali, alla Cassa. Poiché è

pacifico che questa disposizione, come per i notai, è applicabile

anche nei confronti degl'incaricati dell'esercizio delle funzioni

notarili, sembra arduo ammettere che in base allo stesso contesto

legislativo gli esercenti le funzioni notarili, costretti per un verso

a cedere parte dei loro proventi a favore della Cassa, non abbiano poi,

per altro verso, diritto a pensione.

Secondo la difesa della sig.ra Brucato va inoltre considerato che

quando il legislatore ha emanato disposizioni modificative o abrogative

riguardanti, in particolari ipotesi, "persone autorizzate ad esercitare

funzioni notarili in luogo dei notai" (come, per esempio, nel r.d. 3

giugno 1940, n. 1344, che prevede appunto, in certi casi, la revoca di

tali autorizzazioni) si è sempre riferito a determinati atti o a

determinate categorie di persone (funzionari dello Stato, di aziende

autonome, dell'Automobil Club e così via). Anche in queste ipotesi la

mancanza di riferimenti ai soggetti autorizzati all'esercizio delle

funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge sul notariato,

dimostra l'intento del legislatore di comprenderli, generalmente, fra i

notai.

A giustificare la lamentata diversità di trattamento sul piano

previdenziale fra i notai e gl'incaricati ex art. 6 della legge

notarile - prosegue la memoria - non avrebbe quindi senso rifarsi

all'argomento della "incompatibilità" dello status di notaio con

impieghi, professioni ed altre attività. A tale incompatibilità (che

peraltro anche per i notai in senso stretto è pur sempre relativa e

non assoluta) non si sottraggono infatti gl'incaricati di funzioni

notarili.

Riguardo al contrasto della disposizione impugnata con l'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, richiamati i motivi svolti in

proposito dal giudice a quo, la difesa della sig.ra Brucato osserva che

questo precetto costituzionale, visto nel suo intero contesto, trae

spunto dall'affermazione fondamentale che ogni cittadino inabile al

lavoro ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In forza di

esso, dunque, l'assicurazione, in caso di invalidità e vecchiaia, di

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, va garantita, senza

distinzioni, a tutti i lavoratori. Anche sotto questo profilo, perciò,

la censura di incostituzionalità investe concretamente la condizione

giuridica e di fatto degli esercenti le funzioni notarili.

4. - La causa è stata chiamata e discussa nell'udienza del 19

marzo 1980. Rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980, è

stata fissata per l'udienza del 21 settembre 1981.

In una memoria, in data 8 settembre 1981, la difesa della sig.ra

Brucato ha fatto presente che nei rapporti fra la ricorrente e la Cassa

del notariato venuti a crearsi, con caratteri: sostanzialmente

anomali, in seguito al provvedimento del 9 gennaio 1970 con cui la

Cassa, pur respingendo la domanda di pensione, aveva accordato alla

Brucato ed ai suoi figli allora minori, un assegno assistenziale, di

lire 960.000 (previsto dall'art. 28 della deliberazione della Cassa del

21 ottobre 1955 per le vedove dei notai, in aggiunta alla pensione,

ovvero per i figli inabili al lavoro e per le figlie nubili), si

sarebbero verificati di recente, nel comportamento dell'ente, dei

notevoli mutamenti, che verrebbero a convalidare la fondatezza delle

eccezioni di incostituzionalità. A prova di ciò sono state allegate

copie di una circolare e di una lettera della Cassa del notariato dalle

quali risulterebbe il convincimento della Cassa, di poter definire

"pensione" l'assegno assistenziale, corrisposto alla Brucato, e,

altresì, di poter praticare, nel caso, attraverso l'adeguamento al

trattamento riservato ai congiunti dei dipendenti dello Stato, anche

degli aumenti. Per il resto, nella memoria si insiste in tutti gli

altri argomenti già svolti nei precedenti scritti.

5. - All'udienza pubblica, la difesa della sig.ra Brucato ha

ribadito e ulteriormente illustrato i motivi dedotti a sostegno della

fondatezza della questione; mentre la difesa della Cassa ha insistito

perché la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 3, comma terzo, del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324,

sulla Cassa nazionale del notariato, convertito in legge 17 aprile

1925, n. 473, prevede, nell'interpretazione accolta dal giudice a quo,

che soltanto i notai nominati a seguito di concorso, e le loro

famiglie, abbiano diritto, cessando dall'esercizio, al trattamento

pensionistico corrisposto dalla Cassa. Ne rimangono, quindi, esclusi

quegli "aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la

nomina" (come, nel caso per cui la questione è sorta, il defunto dott.

Turchio), che su loro domanda, in applicazione dell'art. 6 della legge

16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, siano stati

temporaneamente autorizzati ad esercitare le funzioni notarili nelle

isole dove non esista alcun notaio, o in altre località, egualmente

prive di sede notarile, che, per le condizioni topografiche o di

viabilità, non possano agevolmente, anche solo per certi periodi

dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaio. Ma

non riconoscendo anche a tali soggetti il diritto a trattamento

pensionistico, la norma contrasterebbe - secondo quanto prospetta

l'ordinanza di rimessione del tribunale di Roma - con gli artt. 3 e 38,

comma secondo, della Costituzione. Si concreterebbe, infatti, una

ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai notai, in quanto

gl'incaricati di funzioni notarili ex art. 6 della legge n. 89 del

1913, pur non possedendo lo status professionale di notaio, ne

esercitano, nomine proprio, tutte le funzioni. Essi, per l'attività

svolta, in corrispettivo di onorari stabiliti dalla legge ed in modo

continuativo (quanto meno sino a quando non sia revocata

l'autorizzazione temporanea, o intervenga altra causa di cessazione

dall'ufficio), dovrebbero venir considerati come "lavoratori autonomi",

rientrando perciò fra i soggetti cui non può essere negato un

trattamento previdenziale.

2. - La difesa della Cassa nazionale del notariato, costituitasi in

giudizio, ha preliminarmente eccepito, come esposto in narrativa, che

la denuncia di illegittimità costituzionale, essendo in realtà

rivolta contro il mancato esercizio di un'attività legislativa intesa

ad assicurare un trattamento previdenziale agli esercenti funzioni

notarili in via temporanea, non poteva investire la norma emanata dal

legislatore per regolare la materia della previdenza dei notai, e cioè

di una categoria di soggetti distinta e diversa dai suddetti

incaricati: donde la carenza del requisito della rilevanza, per

effetto della quale carenza la Corte dovrebbe dichiarare la

inammissibilità della questione che le è stata deferita.

L'eccezione va disattesa. Il giudice a quo assume la sostanziale

omogeneità delle due categorie, sotto il profilo dell'esercizio

"nomine proprio", che ad entrambe compete, delle funzioni notarili, ed

in relazione alla comune esigenza, costituzionalmente garantita, di un

trattamento previdenziale a seguito della cessazione dell'attività

lavorativa. Conseguentemente, imputa alla denunciata norma di avere

operato una irrazionale ed ingiustificata discriminazione fra le due

categorie anzidette, riconoscendo il diritto al trattamento

pensionistico soltanto ai notai, e non anche agl'incaricati di funzioni

notarili; i quali, invece, versando, ad avviso del giudice a quo, nella

medesima situazione giuridica dei notai, avrebbero diritto al medesimo

trattamento. E questo loro spetterebbe qualora la Corte dichiarasse la

illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma in parola. La

questione è perciò ammissibile e va decisa nel merito.

3. - La questione è fondata.

Giova premettere che la Cassa nazionale del notariato è compresa

nel novero degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di

previdenza ed assistenza (cfr. tabella allegata alla legge 20 marzo

1975, n. 70). Tutti i notai, in concomitanza con la loro iscrizione nel

ruolo collegiale dei notai in esercizio, sono iscritti di ufficio alla

Cassa, cui sono tenuti a versare (tramite l'Archivio notarile del

distretto), per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20

per cento degli onorari loro spettanti, nonché quote supplementari

progressive degli onorari medesimi, nella misura stabilita dagli artt.

17 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e dalla Tariffa

notarile. I notai devono inoltre corrispondere alla Cassa un contributo

per ogni atto iscritto nei repertori (art. 27 della legge n. 1158 del

1954). Spetta, infine, alla Cassa per intero la quota di onorario

(liquidata dall'Ufficio del registro), corrispondente alla differenza

fra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto

o dichiarato dalle parti (artt. 18 della legge n. 1158 del 1954 e 17

della vigente Tariffa notarile). In corrispettivo del versamento dei

contributi imposti dalla legge a loro carico la Cassa (unitamente ad

altre provvidenze) corrisponde ai notai cessati dall'esercizio ed alle

loro famiglie un trattamento di quiescenza, la cui misura e le cui

modalità sono determinate con deliberazioni della Commissione

amministratrice, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e

giustizia (art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577).

L'esercente funzioni notarili in virtù del menzionato art. 6 della

legge n. 89 del 1913, autorizzato all'uopo con decreto del Presidente

della Repubblica, è "considerato come notaio rispetto alla

responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi

atti". Prima di assumere le funzioni, egli è tenuto - come

esplicitamente vien ribadito nel relativo decreto di nomina - ad

adempiere agli stessi obblighi stabiliti per il notaio dagli artt. 18 e

24 della ripetuta legge n. 89 del 1913. I quali si concretano, tra

l'altro, nel dare cauzione; nel prestare giuramento davanti al

tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sede; nel ricevere

dal Consiglio notarile il "sigillo" (con la dizione "notaio"); nello

scrivere nell'apposito registro la propria firma accompagnata

dall'impronta del sigillo; nell'aprire l'ufficio nel luogo assegnato.

Adempiuto quanto prescritto, l'incaricato ottiene la "iscrizione nel

ruolo dei notai esercenti del collegio", e con ciò è investito delle

funzioni. Funzioni, che non possono venir esplicate fuori dell'isola,

del comune o della frazione assegnati, ma il cui esercizio, entro tale

ambito, non si differenzia in alcun modo da quello commesso ad un

notaio. Al pari di quest'ultimo, l'incaricato ex art. 6 esercita le sue

funzioni nomine proprio (mentre il coadiutore, ex art. 45 della legge

n. 89 del 1913, esercita le funzioni notarili in nome e nell'interesse

del notaio impedito); fa parte del Collegio notarile ed ha diritto di

intervenire alle sue adunanze (art. 93 del regolamento per l'esecuzione

della legge n. 89 del 1913, approvato con r.d. 10 settembre 1914, n.

1326); è sottoposto alle ispezioni biennali; riscuote, per gli atti e

per le prestazioni notarili, gli onorari, i diritti accessori, le

indennità ed i compensi secondo quanto determinato dalla Tariffa,

nella stessa misura prevista per il notaio. Al cessar dall'esercizio

gli atti da lui ricevuti devono - come per il notaio - essere

depositati e conservati nell'archivio del distretto notarile (artt. 6 e

106, n. 6, della legge n. 89 del 1913).

In conclusione, pur non acquisendo lo status professionale dei

notai nominati a seguito di pubblico concorso, gl'incaricati ex art. 6

sono ad essi pienamente accomunati nell'esercizio delle funzioni, e

quindi sul piano concreto dell'attività lavorativa: alla quale fa

appunto riferimento, ai fini previdenziali, la norma di carattere

generale dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione (cfr. sentenza

di questa Corte n. 108 del 1977). Lo stesso congegno previdenziale,

come instaurato dal denunciato art. 3, comma terzo, del r.d.l. n. 1324

del 1923 e come strutturato dalla conseguente normativa, innanzi

richiamata, sulla obbligatoria devoluzione alla Cassa di quote degli

onorari spettanti per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori

notarili, rende evidente il fondamentale nesso tra prestazione

dell'attività lavorativa e concessione del trattamento di quiescenza

ai notai e loro familiari.

Priva di persuasiva giustificazione, e perciò arbitraria, appare

dunque la discriminazione operata dalla denunciata norma con

l'escludere, nell'interpretazione propugnata dalla Cassa ed accolta dal

giudice a quo, i suindicati soggetti che abbiano esercitato funzioni

notarili ex art. 6, da quel trattamento di quiescenza che viene invece

riconosciuto ai notai al cessar dall'esercizio delle funzioni, che

sono, ripetesi, le medesime per entrambe le categorie.

Sotto l'anzidetto profilo, ed in relazione alla primaria esigenza,

costituzionalmente garantita, di assicurare a tutti i lavoratori un

trattamento previdenziale in caso di invalidità e vecchiaia, non può

assurgere a ragionevole motivo della disparità di trattamento operata

dalla denunciata norma il diverso "sistema di nomina" cui fa

riferimento la difesa della Cassa. Invero, non è determinante né

sufficiente la conseguita nomina a seguito di pubblico concorso, per

qualificare i notai come lavoratori ed applicare ad essi la normativa

previdenziale, richiedendosi invece - come si è già ricordato - che

essi abbiano iniziato ad esercitare concretamente le relative funzioni

e siano stati all'uopo iscritti, curati i necessari adempimenti, nel

ruolo collegiale dei "notai in esercizio" (art. 3 del testo delle

disposizioni sulla previdenza e sull'assistenza ai notai ed alle loro

famiglie, deliberate il 21 ottobre 1955 dalla Commissione

amministratrice della Cassa ed approvate il 10 novembre 1955 dal

Ministro per la grazia e giustizia). Requisito questo, afferente

all'esercizio delle funzioni notarili, prescritto tanto per i notai

quanto per gl'incaricati ex art. 6.

Del pari non rilevano, sempre al perseguito fine di giustificare il

denegato riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza, la

"precarietà" e la "temporaneità", sottolineate dalla difesa della

Cassa, dell'incarico conferito ai sensi del più volte citato art. 6

della legge n. 89 del 1913. Pur non assistito, come per i notai, dal

connotato della stabile permanenza nell'ufficio, tale incarico si

concreta sempre in un'attività lavorativa che non si differenzia in

verun modo da quella svolta dai notai, e che di fatto - come per

l'appunto è avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo - può,

nonostante la suddetta "precarietà", protrarsi anche per diversi anni.

D'altronde, la equiparazione ai notai, ai fini del trattamento di

quiescenza, degl'incaricati ex art. 6 - equiparazione, la cui mancata

previsione il giudice a quo imputa alla denunciata norma - comporta che

il relativo diritto venga a maturazione, oltre che nei casi di morte o

di inabilità permanente ed assoluta, solo con il raggiungimento di

determinati traguardi di anzianità di esercizio: il che conferisce

all'esercizio medesimo un carattere di continuità professionale.

L'esigenza di porre riparo all'ingiustificata discriminazione, sul

piano previdenziale, fra notai ed incaricati ex art. 6, al cessar

dall'esercizio delle loro funzioni, è stata avvertita anche in sede

parlamentare, come è dato rilevare sia da una proposta di legge

presentata alla Camera il 15 ottobre 1975 (doc. n. 4057) e decaduta

per fine legislatura, sia da un disegno di legge d'iniziativa

parlamentare, presentato il 25 giugno 1980 (doc. n. 967) e tuttora

all'esame del Senato. In entrambe le relazioni che accompagnano i due

atti, si trae occasione proprio dall'ordinanza di rimessione alla Corte

della questione de qua agitur per proporre che il trattamento

previdenziale previsto a favore dei notai e delle loro famiglie sia

esteso anche a favore di coloro che abbiano esercitato con continuità

e professionalmente le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della

legge sul notariato. All'uopo si sottolinea che "l'equiparazione di

questa categoria a quella dei notai è totale ed assoluta non solo

nell'esercizio delle funzioni, ma anche per l'adempimento di tutti gli

altri obblighi che incombono ai notai e per le responsabilità civili,

penali ed amministrative derivanti dall'esercizio delle funzioni". E si

soggiunge che essi "per di più sono costretti a pagare i contributi

nelle forme obbligatorie previste dagli artt. 17 e 18 della legge 22

novembre 1954, n. 1158; queste norme, infatti, stabiliscono che il

pagamento dei contributi previdenziali notarili deve avvenire mediante

versamento di una quota degli onorari percetti all'Archivio notarile al

momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori degli

atti stipulati, nonché mediante trattenuta diretta di parte

dell'onorario effettuata dall'Ufficio del registro nell'ipotesi di atti

notarili soggetti a rettifica di valore".

Per le sue esposte considerazioni la Corte ritiene che il

denunciato art. 3, comma terzo, del r.d.l. n. 1324 del 1923 contrasti

con l'art. 3, comma primo, posto in relazione con l'art. 38, comma

secondo, della Costituzione, e che debba pertanto dichiararsene

l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il

trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati

dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto,

ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato,

forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente

autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6

della legge n. 89 del 1913, cessati dall'esercizio, ed alle loro

famiglie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo,

del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre

1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito in

legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede che il

trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati

dall'esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto,

ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato,

forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente

autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'art. 6

della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall'esercizio, ed alle

loro famiglie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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