Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre

1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui

miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990,

nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),

convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21,

nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n.

216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7

gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la

perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma

dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale

n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché

perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle

corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al

Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle

Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il

riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti

economici), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dalla

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sul

ricorso proposto da Marchetti Achille, iscritta al n. 659 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Marchetti Achille, nonché gli

atti di intervento di Pricolo Giuseppe, Moro Pietro ed altri e del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Filippo De Jorio per Marchetti Achille, per Pricolo

Giuseppe, Moro Pietro ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Achille Marchetti

avverso il provvedimento in data 3 dicembre 1992 con il quale il

Ministero dell'interno aveva respinto la richiesta di riliquidazione

della pensione, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Abruzzo, con ordinanza emessa in data 29 aprile 1994, ma

pervenuta alla Corte il 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella

legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344

(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti

economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché

disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della

legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,

recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento

economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione

alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991

e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui

non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti

pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente

all'ottobre del 1989.

Osserva il giudice a quo che, nelle impugnate leggi recanti

aumenti stipendiali ai dirigenti in servizio, mancano apposite norme

di perequazione per i dirigenti in quiescenza; da ciò deriverebbe,

rileva il rimettente, che, in conseguenza degli erogati aumenti di

stipendio, si sarebbe verificata una irragionevole discriminazione,

agli effetti del trattamento pensionistico, tra soggetti che si

trovano in identica posizione funzionale, con evidente incidenza sui

principi di proporzionalità ed adeguatezza alle esigenze di vita di

cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito Achille

Marchetti limitandosi ad allegare copia dell'ordinanza di rimessione

e riservandosi di presentare ulteriore memoria.

Hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell'avv. Filippo

De Iorio, numerosi altri dirigenti tuttavia sprovvisti della qualità

di parti nel giudizio a quo.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

questione.

4. - In prossimità dell'udienza sia la parte privata costituita

che l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memorie

insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

5. - Nel corso dell'udienza, la Corte, ritiratasi in camera di

consiglio, si è pronunciata con ordinanza qui allegata, dichiarando

la inammissibilità dell'intervento del Generale Giuseppe Pricolo ed

altri. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Abruzzo, sottopone all'esame della Corte la seguente questione di

legittimità costituzionale: se il decreto-legge 27 dicembre 1989, n.

413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, il decreto-legge 24

novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21 e

la legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216, nella

parte in cui non prevedono un meccanismo di perequazione delle

pensioni anteriormente all'ottobre 1989, siano in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinano una

ingiustificata disparità di trattamento, agli effetti del

trattamento di quiescenza, fra soggetti che si trovano in identica

posizione funzionale;

b) con gli artt. 36 e 38 della Costituzione in quanto tale

mancata previsione non assicura il rispetto dei principi di

proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita)

alle esigenze di vita.

2. - La questione è inammissibile.

Invero, il giudice rimettente impugna l'intero testo normativo di

tre diverse leggi che prevedono esclusivamente miglioramenti

economici in favore del personale in servizio, ma non fanno alcun

riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale

collocato a riposo.

Le leggi denunciate, pertanto - come già affermato con riguardo

ad altra questione (sentenza n. 15 del 1981) - non rappresentano la

sedes materiae idonea a dar luogo ad un sindacato di legittimità

costituzionale sulla mancata previsione della diversa materia

relativa alle pensioni dei dirigenti collocati a riposo anteriormente

all'entrata in vigore delle predette leggi, che - come già detto -

concernono soltanto il personale in servizio.

3. - Né, d'altra parte, può essere utilmente richiamata la

sentenza n. 1 del 1991, con la quale la Corte costituzionale ha

affermato il diritto dei dirigenti collocati a riposo anteriormente

al 1979 alla riliquidazione della pensione, dal momento che, in quel

caso, oggetto dell'impugnazione era una norma di legge (l'art. 3,

comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468) che - a

differenza del contenuto dei testi normativi ora denunziati -

espressamente disciplinava le pensioni corrisposte ai dirigenti

civili e militari dello Stato, nonché del personale ad essi

collegato od equiparato, cessati dal servizio con decorrenza

successiva ad una determinata data (1 gennaio 1979).

4. - Per completezza, giova in proposito ribadire alcuni principi.

Da una parte, affinché possa essere considerata ammissibile una

questione rivolta ad un intero testo legislativo, occorre che le

censure formulate siano tali da potersi riferire a tutte le norme

contenute nei provvedimenti denunciati (cfr., fra le molte, la

sentenza n. 317 del 1992); d'altra parte, allorquando si sollevi il

dubbio della legittimità costituzionale di una norma deducibile

dalla complessiva disciplina di una materia, ovvero si lamenti

l'irragionevole mancanza di un'altra norma ritenuta necessaria in

detta disciplina, non può il giudice rimettente indicare tutte le

disposizioni del sistema o un grande settore dell'ordinamento

giuridico, ma è tenuto a precisare le disposizioni che abbiano un

effettivo e notevole grado di pertinenza con la norma sospettata di

illegittimità. Ne deriva che l'indicazione di ampi settori

normativi, senza detta precisazione, risulta inficiata da genericità

ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della

questione così sollevata.

Nel caso di specie non appaiono rispettati questi principi

poiché, essendo stati riportati gli interi tre testi legislativi,

non è possibile identificare le specifiche disposizioni cui riferire

la denunzia, con la conseguente inammissibilità della questione,

come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 306 del 1987) in

una fattispecie riguardante proprio l'aggancio degli aumenti delle

pensioni alla dinamica salariale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in

materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di

polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino

delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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