Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo

comma, e 68, terzo comma, lettera f), della legge regionale del

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con

ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dal pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Gojca Roberto, iscritta al n. 536 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di Gojca Roberto,

imputato del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. c) della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver fatto installare nell'aerea

di pertinenza del proprio edificio un serbatoio di gas di petrolio

liquefatto su piattaforma in cemento e relativa recinzione, in

assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta al vincolo

paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, il pretore di

Trieste, con ordinanza del 17 giugno 1992 (R.O. n. 536 del 1992), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 78,

primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Il giudice a quo osserva che, a norma dell'art. 7 della legge

statale n. 94 del 1982, per le opere costituenti impianti tecnologici

al servizio di edifici già esistenti è necessaria la concessione

edilizia, quando le opere sono eseguite in zone sottoposte ai vincoli

paesaggistici, ambientali e architettonici di cui alle leggi n. 1089

e n. 1497 del 1939, mentre è sufficiente l'autorizzazione negli

altri casi.

Per contro la legge regionale de qua, per effetto del combinato

disposto delle norme impugnate, prevede sempre il rilascio della mera

autorizzazione con la conseguente possibilità di rilascio di

autorizzazione in sanatoria. Essa ha così l'effetto di rendere

lecita un'attività che la normativa statale considera invece

illecita e passibile di sanzione penale.

Risulterebbero quindi violati l'art. 3 della Costituzione,

sussistendo disparità di trattamento tra chi pone in essere la

medesima condotta nel Friuli-Venezia Giulia o in altre regioni,

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, a causa della

illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva

penale, esclusiva dello Stato, e gli artt. 116 della Costituzione e 4

dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), in quanto la stessa regione,

pur nell'esercizio della potestà legislativa, è tenuta ad

armonizzarsi con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e

con i principi fondamentali in essa stabiliti.

2. - È intervenuto nel giudizio il presidente della giunta

regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione venga

dichiarata non fondata.

Nell'atto di intervento si osserva che il contrasto rilevato dal

pretore tra la normativa regionale e quella statale in realtà non

esisterebbe, in quanto né l'art. 48 della legge n. 457 del 1978, né

l'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, come convertito nella legge

n. 94 del 1982, subordinerebbero le opere considerate alla

concessione edilizia. Considerato in diritto

1. - Gli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della

legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52

(Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica) sono impugnati nella parte in cui subordinano la

realizzazione di impianti tecnologici, destinati al servizio di

edifici già esistenti in zona sottoposta a vincolo paesistico, al

rilascio di semplice autorizzazione. Tale previsione si porrebbe in

contrasto con la normativa statale, che prevederebbe, invece, la

concessione edilizia, la cui mancanza comporta sanzioni penali.

Risulterebbero quindi violati l'art. 3 della Costituzione,

sussistendo disparità di trattamento tra chi pone in essere la

medesima condotta nel Friuli-Venezia Giulia o in altre regioni,

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, a causa della

illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva

penale, esclusiva dello Stato, e gli artt. 116 della Costituzione e 4

dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto la

stessa regione, pur nell'esercizio della potestà legislativa

esclusiva, è tenuta ad armonizzarsi con le norme fondamentali di

riforma economico-sociale e con i principi fondamentali in essa

stabiliti.

2. - La questione non è fondata.

Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, nella sentenza n.

100 del 1994, in occasione della verifica di conformità alla

Costituzione della stessa legge regionale del Friuli-Venezia Giulia

n. 52 del 1991 nella parte in cui richiede la sola autorizzazione, in

luogo della concessione, per le pertinenze di edifici esistenti e

l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o esposizione

di merci a cielo libero, anche nella fattispecie all'odierno esame il

presupposto interpretativo da cui muove il giudice remittente -

secondo il quale la normativa statale sottoporrebbe a concessione

edilizia, e non a semplice autorizzazione, le opere costituenti

impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, se

eseguite in zone sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi nn. 1089

e 1497 del 1939 - non trova riscontro in un'adeguata analisi della

normativa considerata.

L'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 stabilisce, al primo

comma, che sono soggetti ad autorizzazione, secondo la disciplina di

cui all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, i lavori di recupero

abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c)

dell'art. 31 della citata legge, quali gli interventi di manutenzione

straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, che

consentono, tra l'altro, la realizzazione o la integrazione dei

servizi igienico-sanitari e tecnologici e l'inserimento di elementi

accessori ed impianti.

L'applicazione della disciplina di cui all'art. 48 della legge n.

457 del 1978 comporta anche, per le opere sopraindicate, che la

relativa domanda di autorizzazione si intende accolta se il sindaco

non si pronuncia nel termine di novanta giorni, mentre nel caso in

cui i medesimi interventi riguardino edifici sottoposti ai vincoli

previsti dalle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939, non trova

applicazione l'istituto del silenzio-assenso, ed è, pertanto,

necessaria l'adozione di un esplicito provvedimento autorizzatorio.

Il secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982 include, tra gli interventi soggetti ad autorizzazione gratuita: alla

lett. a) le opere costituenti pertinenze o - per la parte che in

questa sede rileva - gli impianti tecnologici al servizio di edifici

già esistenti; alla lett. b) le occupazioni di suolo mediante

deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; alla

lett. c) le opere di demolizione, reinterri e scavi che non

riguardino la coltivazione di cave e torbiere.

La natura intrinseca di tali interventi, la loro limitata

rilevanza sul piano urbanistico ed edilizio, li rendono, infatti,

equiparabili a quelli indicati al primo comma.

L'art. 7, secondo comma, citato enuncia il presupposto della

conformità delle opere agli strumenti urbanistici, conformità che

deve, del resto, sussistere anche per l'adozione di un provvedimento

concessorio: per le opere che insistono in aree sottoposte a vincoli

paesistici o di interesse storico rimane, inoltre, fermo il principio

dell'esclusione del silenzio-assenso, così come prevede, mediante il

rinvio all'art. 48 della legge n. 457 del 1978, il primo comma della

stessa disposizione per lavori non meno rilevanti.

Ed infatti, come questa Corte ha affermato nella citata sentenza

n. 100 del 1994, la necessità di autorizzazione, comune a tutte le

opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è

correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che

possa mutare il tipo di provvedimento richiesto (da autorizzatorio in

concessorio) allorché si sia in presenza di vincoli particolari. La

esigenza di garantire la valutazione degli interessi protetti da tali

vincoli risulta soddisfatta dalla previsione di un esplicito

provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori.

Rimangono comunque salvi, come pure rilevato nella ricordata

sentenza, gli strumenti di protezione e le sanzioni che il

legislatore prevede in modo specifico per la tutela degli interessi,

paesaggistici e ambientali, eventualmente coinvolti.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve escludersi che le

impugnate norme della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel

disporre che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sia

soggetta a semplice autorizzazione, si pongano in contrasto con la

disciplina prevista dalla normativa statale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della

Costituzione e 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal pretore di

Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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