Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 154/1991
  • art. 7legge 254/1991

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

15 maggio 1991, n. 254 (di conversione del decreto legge 16 marzo

1991 n. 83 recante "modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,

conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516 in materia di repressione delle

violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative

pendenze") promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla

Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale

presso la Corte d'Appello di Firenze contro Cascio Riccardo iscritta

al n. 691 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del

reato di cui all'art. 1, comma secondo n. 1, legge 7 agosto 1982 n.

516, per omessa annotazione di corrispettivi nel libro giornale, ed

assolto in primo grado alla stregua della nuova disciplina sub art. 1

d.-l. 1991 n. 83 (escludente la rilevanza penale della suddetta

omissione quando - come nella specie - il corrispettivo risulti

annotato in altra scrittura contabile e sia stata versata l'imposta

globalmente dovuta), la Corte di Cassazione, adita in sede di

impugnazione avverso la decisione del Tribunale - premesso che alla

applicazione della sanatoria (rectius della nuova disciplina della

riferita infrazione, in via di sanatoria) ai sensi degli artt. 1 ed 8

della legge n. 154 di conversione del citato d.-l. n. 83 del 1991,

ostava il principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

sub art. 20 legge 1929 n. 4, derogato dall'art. 7 della stessa legge

n. 154/91 solo per ipotesi di reato, contenute nella medesima legge

516/82 (e nella legge n. 17/85), diverse da quelle in esame - ha

ritenuto di conseguenza rilevante, ed ha per ciò sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale del predetto art. 7 della legge 154/1991

nella parte appunto in cui esclude dal beneficio della sanatoria

l'ipotesi di reato previsto dall'art. 1 secondo comma legge 516/82.

Ad avviso della Corte a quo, la denunciata esclusione si porrebbe

infatti in contrasto con il precetto dell'eguaglianza, atteso che

"anche sul piano etico giuridico", il reato escluso dal beneficio in

parola si risolverebbe in un comportamento "meno allarmante ed

antisociale" rispetto alle altre violazioni (omessa tenuta del

repertorio della clientela, irregolare tenuta delle scritture

contabili, omessa dichiarazione ed omesso versamento da parte del

sostituto d'imposta) viceversa assoggettate alla indicata deroga.

2. - Di detta questione, l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto

Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità

o in subordine l'infondatezza. Considerato in diritto

1. - La legge 15 maggio 1991 n. 154, di conversione del decreto

legge 16 marzo 1991 n. 83 - nel quadro della già da tempo auspicata

e programmata revisione organica della legislazione penale tributaria

ed in una logica anticipativa delle perseguite finalità di

razionalizzazione ed armonizzazione dalle varie ipotesi criminose

attraverso una più oculata scelta e modulazione tra sanzioni penali

ed amministrative - ha provveduto, nell'immediato, a ridisegnare le

minori fattispecie già disciplinate dal d.l. 10 luglio 1982 n. 429

conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516; di esse rinnovando più

ponderatamente la valutazione di gravità e diversamente graduando la

rispettiva sanzione, con risultati, in taluni casi, di alleggerimento

ed, in altri, di complessivo irrigidimento rispetto al precedente

trattamento sanzionatorio.

In forza del primo comma dell'art. 7 della stessa legge 154, le

nuove norme hanno effetto dalla data di entrata in vigore del

provvedimento legislativo, in coerenza con il principio dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929 n. 4 che sancisce l'ultrattività della

legge penale tributaria. Tuttavia il secondo comma dell'art. 7 pone

una deroga a tale principio per taluni dei reati considerati nelle

precedenti disposizioni, sempreché si provveda alla regolarizzazione

nei modi previsti nel successivo art. 8.

Nella suddetta deroga sono in particolare ricompresi i reati di

omessa od irregolare tenuta delle scritture (di cui all'art. 1 della

legge 516/82, come modificato dall'art. 1 della legge 154/91), di

omessa dichiarazione o versamento delle ritenute da parte del

sostituto di imposte ( sub art. 2 legge 516/82 a sua volta modificato

dall'art. 3 della legge 154) e di omessa tenuta e conservazione del

repertorio della clientela (di cui all'art. 3 co. 4 legge 1985 n. 17,

poi modificato dall'art. 2 legge 154).

Dalla deroga al principio di ultrattività restano invece esclusi

tutti i reati di cui all'art. 1 della legge 154/91 (ad eccezione di

quello del comma 6 e quello del primo comma dell'art. 2, ossia tutti

i reati di omessa dichiarazione e omessa fatturazione o annotazione

in scritture contabili.

2. - Proprio della legittimità di tale esclusione - e con

specifico riguardo al reato di omessa annotazione di corrispettivi ex

art. 1 secondo comma 1 cit. (per cui nella specie si procede) -

dubita ora il collegio rimettente: che all'uopo ipotizza il contrasto

del menzionato art. 7 (in parte qua) con l'art. 3 della Costituzione

per irragionevole disparità di trattamento, sul presupposto che il

reato escluso dalla suddetta deroga sia "di gran lunga meno

allarmante ed antisociale" rispetto alle altre violazioni che

viceversa ne beneficiano.

3. - La questione così prospettata è infondata.

Quella che - in relazione al considerato profilo di inclusione o

meno nella deroga al principio di ultrattività delle norme penali

tributarie - con l'ordinanza di rimessione in sostanza si censura è

infatti una valutazione (comparativa) di politica criminale, come

tale riservata all'esclusiva competenza del legislatore (cfr., da

ult., sent. 215/91).

Né può dirsi che l'esercizio della discrezionalità legislativa

riveli nella specie quegli aspetti di irragionevolezza che possono

giustificarne in tesi il controllo di costituzionalità.

Ed invero - per quanto innanzitutto attiene al prospettato

raffronto dell'ipotesi di omessa "annotazione" sub iudice con quelle

di omessa "tenuta" (del repertorio della clientela) ed irregolare

tenuta delle scritture contabili - è agevole rilevare che il più

favorevole trattamento riservato alle seconde, sotto il profilo del

dies a quo di efficacia della nuova disciplina, è assolutamente

coerente alla scelta di fondo operata sul piano sostantivo dallo

stesso legislatore del 1991, con l'attenuare, nel suo complesso, il

regime punitivo delle infrazioni del secondo tipo e l'irrigidire

viceversa il paradigma incriminativo delle infrazioni del primo tipo

(assumendo ad ipotesi base quelle configurate come aggravate nel

testo precedente).

Scelta, quest'ultima, a sua volta non certo censurabile sul piano

della razionalità: essendo di intuitiva evidenza la maggiore

insidiosità che presentano le condotte di omessa (od infedele)

annotazione (in scritture apparentemente regolari) rispetto a quelle

di radicale omissione od irregolare tenuta della documentazione

contabile (che consentono alla finanza di prescinderne ai fini

dell'accertamento fiscale).

Laddove per quanto poi attiene al residuo profilo della

comparazione, operata dal giudice a quo, in riferimento alle

violazioni del sostituto di imposta - a prescindere dalla reiterabile

considerazione che l'inclusione nella deroga sub art. 7 legge 154

consegue anche in questo caso all'alleggerimento delle fattispecie

assunte a parametro - va sottolineata l'assoluta disomogeneità (che

esclude la fondatezza della censura di violazione dell'art. 3 della

Costituzione) delle infrazioni poste a raffronto rispettivamente

ascrivibili al contribuente od al sostituto d'imposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 15 maggio 1991 n. 154 (di conversione del

d.l. 16 marzo 1991 n. 83 recante "modifiche al d.l. 10 luglio 1982 n.

429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516 in materia di repressione

delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative

pendenze"), "nella parte in cui esclude dalla sanatoria l'ipotesi di

reato prevista dall'art. 1 comma secondo, della legge 516/1982", in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di

Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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