Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 498/1961
  • art. 3d.l. 498/1961

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del

decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 ("Norme per la sistemazione di

talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento

degli Uffici finanziari") convertito in legge 28 luglio 1991, n. 770

promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1991 dalla Corte di

Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavatorta Angelo

ed altra ed Amministrazione Finanziaria dello Stato iscritta al n.

695 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 23 aprile 1991 la Corte d'appello di Roma -

adita in sede di impugnazione della decisione della Commissione

tributaria di primo grado che aveva riconosciuto essere tempestiva, e

quindi legittima, l'ingiunzione di pagamento notificata a Cavatorta

Angelo, Cavatorta Teresa e Della Chiesa Celidea, titolari di diritti

reali su un immobile ricadente nell'asse ereditario di Labrano Maria

Teresa e sul quale l'Amministrazione finanziaria vantava privilegio

fiscale per la riscossione dell'imposta di successione, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la sistemazione

di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento

degli Uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770

per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La Corte rimettente premette che il termine ultimo perché

l'amministrazione potesse far valere la sua pretesa doveva ritenersi

scadere il 16 febbraio 1981 ( ex art. 6 d.P.R. 6 dicembre 1978 n.

914); ma con decreto ministeriale 17 maggio 1982 (in G.U. n. 145 del

28 maggio 1982), emanato ai sensi decreto legge 21 giugno 1961, n.

498 (conv. in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961,

n. 770), recante norme per la sistemazione di talune situazioni

dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici

finanziari, detto termine era stato prorogato fino al 7 giugno 1982

(art. 1, decreto legge n. 498/61, cit.); da ciò la tempestività

dell'ingiunzione in quanto notificata il 10 maggio 1982.

Osserva in particolare la Corte rimettente che l'art. 1 del

decreto legge 26 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni

nella legge 28 luglio 1961, n. 770) contempla che, in caso di mancato

o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi

di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza

nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità

previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore

dell'Erario, scadenti durante tale periodo di disfunzione, sono

prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, previsto dal

successivo art. 3, con il quale il Ministro delle Finanze accerta il

periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici.

Tali norme, nella loro originaria formulazione (che è quella che

rileva ai fini della sollevata questione di costituzionalità), non

prevedevano alcun termine per la emanazione (e la pubblicazione) del

decreto di proroga sicché poteva accadere che il decreto fosse

pubblicato a notevole distanza di tempo dal periodo di irregolare

funzionamento degli uffici finanziari. Nel caso di specie la proroga

era stata disposta in relazione ad agitazioni di carattere sindacale

manifestatesi il giorno 16 febbraio 1981, ma il decreto era stato

pubblicato in Gazzetta solo il 28 maggio 1982 e quindi per un solo

giorno di mancato funzionamento degli uffici era stata disposta una

proroga di ben 471 giorni.

In tal modo l'Amministrazione finanziaria - osserva la Commissione

rimettente - è posta in condizioni di assoluto privilegio rispetto

alla generalità dei creditori, potendo a propria discrezione

prolungare, senza alcun limite, i termini, stabiliti in via generale

dalla legge, per l'esercizio dei propri diritti, vulnerando

conseguentementeil principio costituzionale di eguaglianza e

frustrando così quell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici

che giustifica l'estinzione, per decorso del tempo, di ogni diritto,

anche se costituzionalmente garantito.

La questione di costituzionalità è rilevante ancorché a tale

anomalia abbia successivamente posto rimedio il legislatore prevedendo che la proroga debba essere disposta "entro e non oltre il

sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o

irregolare funzionamento" (art. 2, legge 25 ottobre 1985, n. 592, che

ha sostituto con una nuova formulazione il testo originario dell'art.

3 del citato decreto legge n. 498), atteso che tale nuova disciplina

non trova applicazione nel giudizio a quo. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione (per sospetta violazione del principio di eguaglianza) -

degli artt. 1 e 3 decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la

sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare

funzionamento degli uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio

1961 n. 770, nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate

con la legge 25 ottobre 1985 n. 592, nella parte in cui consentivano

all'Amministrazione finanziaria - in caso di mancato od irregolare

funzionamento dei suoi uffici a causa di eventi di carattere

eccezionale - di prolungare (con decreto del Ministro delle finanze)

a propria discrezione e senza alcuna limitazione i termini di

decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per l'esercizio dei

suoi diritti e scadenti nel periodo di mancato o irregolare

funzionamento degli uffici suddetti.

2. - La norma censurata prevedeva, nella sua originaria

formulazione, che, qualora gli uffici finanziari non fossero in grado

di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere

eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli

di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme

riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti

durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici

stessi, erano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in

cui veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del

Ministro per le finanze, che tale mancato od irregolare funzionamento

accertava.

Tale speciale normativa è stata prima modificata dall'art. 18

della legge 2 dicembre 1975 n. 576 (che - novellando l'art. 1 decreto

legge n. 498 del 1961 - ha esteso gli effetti della proroga a tutti i

termini che venivano a scadere nel periodo compreso tra la data di

cessazione del mancato od irregolare funzionamento degli uffici

finanziari e quella di pubblicazione del decreto suddetto) e

successivamente riscritta dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592

(Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e

decadenza per il mancato irregolare funzionamento degli uffici

finanziari), che ha ripristinato l'originaria formulazione dell'art.

1 decreto legge n.498 del 1961, così rimuovendo la modifica

apportata dal legislatore del 1975, ed inoltre - nel regolamentare il

procedimento che ha, come atto terminale, l'emanazione del suddetto

decreto del Ministro delle finanze - ha previsto che tale decreto sia

pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro e non oltre il sessantesimo

giorno dalla scadenza del periodo di mancato od irregolare

funzionamento degli uffici. La nuova normativa - che introduce più

rigorosi criteri di legittimità del decreto ministeriale perché ne

procedimentalizza l'emanazione e ne fissa la scansione temporale -

non trova però applicazione nel giudizio a quo, come evidenziato dal

giudice rimettente, e quindi la questione di costituzionalità

riguarda l'originaria formulazione dell'art. 1 decreto legge n. 498

del 1961, ancora applicabile ratione temporis (mentre non rileva la

modifica apportata dal cit. art. 18 della legge n. 576 del 1975).

3. - La questione di costituzionalità, così circoscritta, non è

fondata.

Premesso che non viene in rilievo - perché fuori dal tema

dell'ordinanza di rimessione - la coerenza e ragionevolezza in sé

della previsione della proroga dei termini di prescrizione e

decadenza come conseguenza di un provvedimento accertativo del

mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari, la

questione di costituzionalità si incentra nella mancanza di limiti

(essenzialmente temporali) per l'emanazione di tale provvedimento.

Tale mancanza però non determina uno sbilanciamento della norma

in favore dell'Amministrazione finanziaria atteso che la proroga

riguarda non solo i termini afferenti all'azione di accertamento o di

riscossione dell'Amministrazione medesima, ma anche i termini di

adempimento delle obbligazioni tributarie dei contribuenti e di altre

prescrizioni a carattere formale poste a carico degli stessi. Quindi

la proroga è bilateralmente orientata nel senso che opera sia a

favore dell'Amministrazione finanziaria, che dei contribuenti. Mentre

la circostanza che al riscontro del presupposto di fatto da cui

discende la proroga dei termini sia preposta una delle parti del

rapporto tributario non vulnera il principio di eguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione sia perché si tratta di attività

accertativa, sia perché l'interesse dell'Amministrazione al regolare

accertamento e riscossione delle imposte ha carattere di specialità

e natura di valore primario, in quanto connesso al generale dovere di

solidarietà dei singoli di concorrere alle spese pubbliche (art. 53

della Costituzione).

Né - può infine osservarsi - l'ingiustificata dilatazione del

tempo necessario per l'emanazione del decreto è del tutto sprovvisto

di sanzione, pur nel regime anteriore alla legge n. 576 del 1975 che

viceversa fissa rigorosi limiti temporali, atteso che in tale

evenienza - essendo il potere accertativo del Ministro delle finanze

finalizzato al mero riscontro del disservizio degli uffici e quindi

dovendo essere esercitato non oltre il periodo di tempo che di fatto

è richiesto per questa attività di riscontro sicché deve

escludersi, sul piano della corretta applicazione della norma, ogni

possibilità di strumentale differimento per perseguire eventuali

obiettivi di politica fiscale - il decreto stesso sarebbe affetto da

vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa per cui tale

potere è dalla legge previsto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 ("Norme per

la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o

irregolare funzionamento degli uffici finanziari"), convertito in

legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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