Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 177

bis, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1972 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Lahcen Ben Mohamed, iscritta al n. 314

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di Bassano del

Grappa nel procedimento penale a carico di Brotto Giovanni ed altro,

iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Brotto Antonio e

altro il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza del 9 dicembre

1972 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

177 bis, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui detta norma consente

che il giudice emetta il decreto di irreperibilità nei confronti

dell'imputato all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa

della sua dimora, senza disporre previamente quelle ulteriori ricerche

che sono invece richieste quando l'imputato si trovi nel territorio

dello Stato.

Ciò si risolverebbe, a giudizio del pretore, in una palese

violazione del principio di uguaglianza, nell'esercizio del diritto di

difesa, di cui agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della

Costituzione.

2. - Analoga questione è stata sollevata dal pretore di Milano con

ordinanza emessa il 10 luglio 1972 nel corso del procedimento penale a

carico del cittadino marocchino Lahcen Ben Mohamed. In questa seconda

ordinanza la questione viene prospettata anche con riferimento all'art.

10 della Costituzione.

Nei due giudizi non vi è stata costituzione di parte né

intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze di cui in epigrafe del pretore di Milano e

del pretore di Bassano del Grappa vengono sollevate identiche

questioni, che vanno risolte con unica sentenza, previa riunione dei

relativi giudizi.

2. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3,

10 e 24 della Costituzione l'art. 177 bis c.p.p. nella parte in cui

consente che il giudice e il p.m. emettano il decreto di

irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, ove non risulti

dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza disporre previamente

quelle ulteriori indagini che sono invece richieste quando l'imputato

si trovi nel territorio nazionale (art. 170, secondo comma, c.p.p.).

3. - La questione è fondata.

In effetti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte

di cassazione (che trova il suo fondamento, oltre che nella lettera

della norma impugnata, nei lavori preparatori di questa, introdotta con

la novella nel 1955), quando dagli atti processuali non risulti notizia

precisa del luogo di dimora all'estero dell'imputato, e manchi un

recapito nel territorio nazionale, il magistrato procedente non ha

altro compito che quello di ordinare la notificazione secondo i modi

prescritti dall'art. 170, secondo comma, c.p.p. senza essere tenuto a

disporre prima dell'emissione del decreto di irreperibilità nuove

ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima

dimora.

Orbene, questa Corte ha riconosciuto che la notificazione col rito

degli irreperibili (i cui effetti sono in dottrina ricondotti o

nell'ambito delle presunzioni legali di conoscenza ovvero nella

creazione di una più o meno intensa probabilità di conoscenza degli

atti che ne costituiscono l'oggetto) in tanto può essere ritenuta

costituzionalmente legittima - in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione - in quanto sia disposta dopo che non sia

rimasto intentato alcun mezzo idoneo ad assicurare che l'imputato sia

reso edotto degli atti processuali che la legge stabilisce siano

portati nella sua sfera di disponibilità (sent. n. 54 del 1971).

Pertanto la notificazione col rito degli irreperibili deve ritenersi

prescritta dal legislatore quale ultimo e necessario strumento

processuale onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgimento del

giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico,

connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del

1970).

4. - Se questa è la ratio dell'istituto, non è dato individuare

quali siano le ragioni per le quali deve ritenersi consentita

l'automatica emissione del decreto di irreperibilità nel caso previsto

dalla norma impugnata, specie se si considerano i gravi pregiudizi che

possono derivare ad un imputato dallo svolgimento di un processo nel

quale non sia a lui garantito il massimo di probabilità di conoscenza

degli atti del giudizio, e che potrebbe anche essere stato promosso a

sua insaputa in base ad accuse infondate o addirittura calunniose

formulate ai suoi danni magari traendo profitto dalla sua assenza dal

territorio nazionale.

La dimora all'estero, invero, non è di ostacolo all'esperimento di

indagini volte ad individuare l'esatto recapito dell'imputato. Esse

saranno infatti sempre possibili, senza alcuna limitazione, nel

territorio nazionale e, fuori di questo, nei limiti consentiti dal

diritto internazionale. D'altra parte non vi sarebbe motivo di

considerare con sfavore la dimora all'estero in quanto l'espatrio è

spesso determinato, specie nel nostro Paese, da ragioni di lavoro e non

può quindi presumersi nella generalità dei casi che chi si trovi in

tale situazione, anche se abbia omesso di lasciare indicazioni sul

proprio recapito, sappia necessariamente di avere conti da rendere alla

giustizia del suo Paese. Come invece si afferma apoditticamente nella

relazione al progetto preliminare del codice del 1930 (p. 38).

Va aggiunto, come dato di comune esperienza, che le ulteriori

ricerche (e fra esse quelle nel luogo di nascita e in quello di ultima

dimora) non può affermarsi siano destinate a sicuro insuccesso e ciò

nei riguardi sia del cittadino sia, ancorché in grado minore, nei

confronti dello straniero. Oltretutto non può escludersi che nel corso

del giudizio si verifichino spostamenti o ritorni del notificando. È

appena poi il caso di rammentare che il principio di eguaglianza, pur

essendo nell'art. 3 della Costituzione riferito ai cittadini, è da

ritenersi esteso agli stranieri allorché si tratti della tutela dei

diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche ad essi in conformità

dell'ordinamento internazionale (sent. n. 104 del 1969).

5. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

177 bis c.p.p. nella parte in cui consente che il magistrato procedente

emetta il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato

all'estero, ove non risulti dagli atti notizia precisa della sua

dimora, senza previamente disporre le ulteriori ricerche di cui sopra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis, comma

secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente

che il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto di

irreperibilità nei confronti dell'imputato all'estero, quando non

risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere

che siano previamente disposte - nei sensi e nei limiti di cui in

motivazione - nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in

quello di ultima dimora.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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