Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione,

modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici

ex combattenti ed assimilati) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal Consiglio di Stato -

Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sarti Renato contro

il Ministero della Difesa-Aeronautica, iscritta al n. 448 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 320 del 23 novembre 1977;

2) ordinanza emessa il 17 febbraio 1978 dal Consiglio di Stato -

Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto dal Ministero della

Difesa contro Palumbi Giulio, iscritta al n 339 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del

20 settembre 1978;

3) ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dal Consiglio di Stato - Sez.

IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Iannuccilli Lorenzo contro

il Ministero della Difesa-Aeronautica, iscritta al n. 883 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36 del 6 febbraio 1980;

4) ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla Corte dei conti - Sez.

IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Audano Giuseppe,

iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980.

Visti gli atti di costituzione di Sarti Renato, di Palumbi Giulio e

di Iannuccilli Lorenzo e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi l'avv. Alessio Festa, per Iannuccilli Lorenzo e l'avvocato

dello Stato Pietro De Francisci, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre ordinanze sostanzialmente coincidenti la IV Sezione

giurisdizionale del Consiglio di Stato sottoponeva alla Corte la

possibile incostituzionalità del 1 comma dell'art. 5 della legge g

ottobre 1971, n. 824, per preteso contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

La norma richiamata, nell'estendere i benefici previsti dalla legge

24 maggio 1970, n. 336, ai militari in servizio alla data del 7 maggio

1968, ne indicava come beneficiari gli "ufficiali, sottufficiali e

militari di truppa delle Forze Armate e dei Corpi di polizia in

servizio permanente e continuativo".

Nel caso esaminato con l'ordinanza di remissione in data 12

novembre 1976 (n. 448 del reg. ord. 1977) il Consiglio di Stato era

investito del ricorso di un ufficiale dell'Aeronautica Militare già in

s.p.e. e quindi collocato in ausiliaria a far tempo dal 30 giugno 1967;

questi era stato richiamato in servizio dal 1 gennaio 1965 al 1 giugno

1968, data quest'ultima in cui era stato nuovamente collocato in

congedo, con riliquidazione della pensione, nel frattempo sospesa a

norma di legge.

I1 ricorrente, il tenente colonnello Renato Sarti, aveva chiesto

l'applicazione a suo favore dei benefici previsti dalle citate leggi n.

336/1970 e 824/1971, benefici che invece gli erano stati rifiutati in

base alla considerazione secondo la quale l'espressione "servizio

continuativo" non sarebbe riferibile agli ufficiali ed ai

sottufficiali, ma soltanto ai vice brigadieri, graduati e militari di

truppa, secondo le norme del rispettivo stato giuridico.

I1 Collegio a quo sollevava questione di legittimità

costituzionale in via incidentale dell'art. 5 della legge n. 824 del

1971, in relazione all'art. 1 della legge n. 336 del 1970, per

possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il Consiglio di Stato osservava che pur "nel presupposto comune ed

identico per tutti del rapporto d'impiego i benefici previsti sarebbero

consentiti a tutti gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di

ruolo, ma limitati ai soli ufficiali in servizio permanente effettivo

con esclusione di ogni altra categoria di ufficiali, equiparabili agli

impiegati civili non di ruolo, determinando una duplice disparità di

trattamento fra detti ultimi ufficiali da un lato, e gli ufficiali in

servizio permanente effettivo e tutti gli impiegati civili dello Stato

dall'altra".

2. - Con l'ordinanza in data 17 febbraio 1978 (n. 339 del reg.

ord. 1978) lo stesso Consiglio di Stato sollevava eguale questione di

legittimità costituzionale della surrichiamata norma. Nel caso di

specie emergeva che l'allora capitano dei carabinieri in ausiliaria

Giulio Palumbi venne collocato in congedo assoluto per inidoneità

fisica dal 1 luglio 1958 e, in pari data, iscritto al ruolo d'onore in

quanto invalido di guerra. Successivamente, quale ufficiale del ruolo

d'onore, il Palumbi venne richiamato in servizio, conseguendo varie

promozioni, sino a quella di generale di brigata; alla data del 1

gennaio 1972 ebbe termine l'ultimo provvedimento di richiamo in

servizio.

Avendo il Palumbi richiesto i benefici di cui alle leggi n. 336 del

1970 e n. 824 del 1971, il Consiglio di Stato, rifacendosi anche

all'ordinanza prima riassunta, riteneva che alla stregua della

normativa vigente i benefici combattentistici non spettano agli

ufficiali del ruolo d'onore richiamati in servizio, la cui posizione

deve essere considerata analoga a quella degli ufficiali

dell'ausiliaria o della riserva richiamati.

Ciò premesso, venivano svolti, con considerazioni analoghe, i

dubbi di costituzionalità dell'art. 5 della legge n. 824 del 1971, in

riferimento all'art. 3 Cost., già sopra riferiti; si aggiungeva che

l'art. 28 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ha esteso i benefici

combattentistici agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio,

"per i quali, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, si costituisce

rapporto di impiego ". Tale ultima disposizione, ad avviso del

Consiglio di Stato, introdurrebbe una ulteriore discriminazione,

ingiustificata ed irrazionale, nei confronti dei detti ufficiali di

complemento cui è riservato un trattamento di maggior favore. Ancora

più ingiustificata apparirebbe l'esclusione dai detti benefici degli

ufficiali in congedo, provenienti dal s.p.e. e richiamati ove si abbia

riguardo al fatto che il servizio da questi prestato è considerato

utile agli effetti della pensione, che viene riliquidata dopo la

definitiva cessazione del richiamo.

3. - Investita del ricorso dal generale dell'A.M. Lorenzo

Iannuccilli, in servizio permanente effettivo dal 13 gennaio 1930 al 26

febbraio 1967 e trattenuto in servizio in posizione di ausiliaria dal

27 febbraio 1967 al 31 ottobre 1968, la stessa IV Sezione

giurisdizionale del Consiglio di Stato, nel negare che la vigente

normativa consenta di fruire dei benefici combattentistici agli

ufficiali richiamati in servizio in posizione di ausiliaria, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n.

824 del 1971 in termini coincidenti con quelli delle ordinanze sopra

riassunte.

4. - La IV Sezione giurisdizionale della Corte dei conti era stata

investita del ricorso dal Col. pilota Giuseppe Audano, in ausiliaria

dal 23 febbraio 1968 e trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1973,

con cui esso ricorrente chiedeva l'applicazione, a suo favore, dei

benefici combattentistici, respinta in sede amministrativa. Affermata

la propria "inderogabile giurisdizione" nella dedotta materia

concernente pensioni a carico della pubblica amministrazione, la Corte

rilevava che, alla stregua della legislazione vigente, la richiesta del

ricorrente non poteva trovare accoglimento. Premesso che il rapporto

d'impiego cessa con il collocamento in ausiliaria e non si riattiva con

il richiamo in servizio da tale posizione e che l'espressione "servizio

continuativo" non concerne lo stato giuridico degli ufficiali, il

Collegio a quo poneva la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge n. 824 del 1971, che avrebbe ingiustamente

discriminato la posizione degli ufficiali in ausiliaria (o della

riserva) rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti cui è

riconosciuto il diritto a fruire dei cennati benefici.

Né la Corte riteneva valide le argomentazioni, desumibili per un

verso dalla asserita ratio di sfollamento dei ruoli del personale, che

non potrebbe trovare applicazione per quel personale militare che non

può ovviamente essere oggetto di una siffatta operazione; e per altro

verso dal fatto che gli ufficiali richiamati non risultano legati da

rapporto di pubblico impiego, ma da rapporto di servizio. E ciò in

quanto "ove si tenga presente che si tratta di benefici collegati a

benemerenze combattentistiche, la cui preminente importanza a confronto

di un mero sfollamento di personale non può essere revocata in dubbio,

non sembra che il legislatore possa ragionevolmente sacrificare la

parità di ex combattenti, per i quali sussista lo stesso denominatore

comune, esplicitamente scelto dal legislatore medesimo, nella esistenza

di un rapporto di pubblico impiego al 7 marzo 1968, ai fini

dell'applicazione dei benefici concessi".

Né sembra sicuramente sostenibile che nei confronti degli

ufficiali in questione possa escludersi un rapporto d'impiego, se

meglio si analizza tale posizione ed in particolare l'effettività

della prestazione, l'attribuzione dello stipendio corrispondente al

grado rivestito con relativa progressione economica e la utilizzazione,

ai fini di pensione, del servizio reso; il che, nella sostanza, rende

il rapporto del richiamato, nei riguardi dello Stato, non di minor

rilievo, ai fini qui considerati, rispetto a quello del personale

civile non di ruolo al quale i benefici vengono applicati.

5. - Le ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate e in

relazione ad esse spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato; si

costituivano altresì le parti ricorrenti, relativamente alle ordinanze

nn. 448 del reg. ord. 1977, 339 del reg. ord. 1978 e 883 del reg. ord.

1979, emesse tutte dal Consiglio di Stato.

Negli atti di costituzione il ten. col. Renato Sarti sosteneva in

primis che l'impugnato art. 5 della legge n. 824 del 1971 era

chiaramente da interpretarsi nel senso che l'espressione "servizio

continuativo" ivi contenuta doveva essere estesa anche agli ufficiali e

ciò in contrasto con quanto affermato sul punto dal collegio

remittente. Ove tale ultima interpretazione, posta a base del dubbio di

costituzionalità fosse ritenuta erronea, la proposta questione sarebbe

da considerarsi inammissibile, siccome irrilevante.

Comunque, nel merito, si sostiene la fondatezza della proposta

questione di legittimità costituzionale, in adesione alle ragioni

contenute nell'ordinanza di rimessione, sottolineando la grave

disparità di trattamento, anche nei confronti degli ufficiali di

complemento e della riserva di complemento cui i benefici

combattentistici sono, ai sensi del già ricordato art. 28 della legge

n. 824 del 1973, riconosciuti a certe condizioni.

Anche il generale Giulio Palumbi, riassunti i termini essenziali

della sua carriera militare e ricordato che già l'Amministrazione gli

aveva riconosciuto i benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge n.

336 del 1970 e negato solo quello discendente dall'art. 3, con intima

contraddizione, precisa che egli era in servizio al momento in cui ha

inoltrato la domanda di applicazione dei benefici combattentistici e

che ben avrebbe potuto restarvi.

Tanto premesso, anche egli sostiene l'interpretazione dell'art. 5

impugnato secondo la quale anche agli ufficiali deve ritenersi

applicabile l'espressione " servizio continuativo" ivi contenuta.

Nel merito, si sottolinea comunque la peculiarità della posizione

degli ufficiali del ruolo d'onore, cui egli appartiene, rispetto agli

altri ufficiali provenienti dal s.p.e. e richiamati nell'ausiliaria o

nella riserva. Il in servizio del ruolo d'onore, infatti, "permane

finalizzato ad esigenze concrete dell'Amministrazione e disciplinato

con norme derogatorie rispetto a quelle relative agli ufficiali in

congedo assoluto...". In linea subordinata, si aderisce alle ragioni

addotte a sostegno della incostituzionalità della norma, e si chiede

che la proposta questione venga accolta.

Anche il generale Lorenzo Iannuccilli, nell'atto di costituzione,

sottolinea i motivi di disfavore che la normativa, così come

interpretata dal collegio remittente, riserva agli ufficiali trattenuti

in servizio provenendo dal s.p.e. rispetto agli impiegati non di ruolo

dello Stato ed evidenzia la simiglianza tra lo status dell'ufficiale in

s.p.e. e quello dell'ufficiale trattenuto in servizio. Conclude

pertanto per l'accoglimento della proposta questione così come

prospettata dal Consiglio di Stato.

L'Avvocatura dello Stato svolge un'unica tesi relativamente a tutte

le ordinanze di rimessione di cui si è detto.

A suo avviso, infatti, i giudici a quibus non avrebbero

compiutamente approfondito "gli aspetti concernenti la rilevanza della

prospettata questione, a causa di una impropria lettura delle due

espressioni "permanente" e "continuativo" contenute nella legge del

1971; mentre "il problema che il Consiglio di Stato avrebbe... dovuto

affrontare era di stabilire se la posizione dell'ufficiale (in congedo)

richiamato sia o non sia riconducibile ad un rapporto di pubblico

impiego".

Al riguardo, si osserva che il rapporto caratteristico che lega

l'ufficiale allo Stato è inerente al grado; ove il soggetto faccia del

servizio militare la propria professione, a tale rapporto può

accompagnarsi "un distinto ed ulteriore rapporto, quello di pubblico

impiego".

Ma, si assume, "questo rapporto di impiego si aggiunge al rapporto

inerente al grado solo per gli ufficiali in servizio permanente, come

testualmente è stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge n.

113 del 1954; non sussiste, invece, come è testualmente precisato nel

terzo comma, per gli ufficiali in congedo, sebbene in capo ad essi, in

ragione del diverso rapporto inerente al grado, permangano obblighi di

servizio".

Prive di pregio sarebbero le obiezioni legate all'entrata in vigore

della ricordata legge n. 824 del 1973 la quale stabilisce, per taluni

ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio per lunghi

periodi, che con il trattenimento in servizio si costituisce il

rapporto di impiego. In tal caso infatti si è tenuto presente che è

ora consentito che gli ufficiali di complemento siano ammessi "ad un

servizio... destinato a durare sino al raggiungimento di limiti di età

o di pensionabilità".

Neppure rileverebbe "che il servizio prestato come richiamato sia,

in date circostanze e a certe condizioni, considerato utile ai fini del

conseguimento del diritto a pensione o della riliquidazione della

pensione già conseguita. Tale evenienza, infatti, non è collegata

alla reviviscenza o alla costituzione ex novo di un rapporto di

impiego".

Si conclude pertanto per una dichiarazione di irrilevanza o di

manifesta infondatezza delle prospettate questioni. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze del Consiglio di Stato e quella della Corte

dei conti riassunte in narrativa propongono un'eguale questione di

legittimità costituzionale. I quattro giudizi possono quindi essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Tutti i giudici a quibus sospettano di incostituzionalità

l'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale, estendendo agli

ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate e dei Corpi di

polizia in servizio permanente o continuativo i benefici

combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, esclude da

questi, nell'interpretazione degli stessi giudici, gli ufficiali in

posizione ausiliaria (n. 448 del reg. ord. 1977, n. 883 del reg. ord.

1979, n. 297 del reg. ord. 1980) e quelli del ruolo d'onore (n. 339 del

reg. ord. 1978) che alla data del 7 marzo 1968 si trovavano in servizio

per esservi stati trattenuti o richiamati.

In tutte le ordinanze di rimessione il parametro indicato è l'art.

3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza sarebbe, infatti,

violato per il diverso trattamento che la norma impugnata riserva agli

ufficiali in ausiliaria nonché a quelli del ruolo d'onore, rispetto:

a) agli ufficiali in servizio permanente effettivo; b) agli impiegati

civili non di ruolo; c) agli ufficiali di complemento trattenuti in

servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari

grado del servizio permanente, di cui agli artt. 2, 3 e 28 della legge

20 dicembre 1973, n. 824.

3. - La questione non è fondata.

Non esiste, innanzitutto, eguaglianza o omogeneità di situazioni

giuridiche tra gli ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore e quelli

in servizio permanente effettivo.

Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 448 del reg. ord. 1977,

riconosce che il presupposto dell'applicazione dei benefici

combattentistici è costituito dal rapporto di pubblico impiego, ma

soggiunge che gli "ufficiali non in servizio permanente effettivo né

in servizio obbligatorio di leva" sono "soggetti anch'essi... di un

rapporto di impiego pubblico". Senonché questa affermazione è priva

di fondamento nella normativa vigente, della quale non è contestata la

legittimità costituzionale.

La fondamentale legge 16 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) stabilisce all'art. 3

che "gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio permanente,

ufficiali in congedo, ufficiali in congedo assoluto"; che "gli

ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali

dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e

ufficiali della riserva di complemento"; che mentre "gli ufficiali in

servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego", invece "gli

ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego".

L'art. 55 della stessa legge definisce lo status degli ufficiali

dell'ausiliaria, cioè di quegli "ufficiali che, avendo cessato dal

servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente

legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere

all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli

ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi

regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in

ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del

Ministro per il Tesoro".

Infine l'art. 116 della stessa legge stabilisce che "in ruoli

d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio,

previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano

riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare" per

mutilazioni e invalidità riportate in servizio di guerra, o in

incidente di volo comandato, o in servizio e per causa di servizio; e

precisa che "gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati

in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace,

solo in casi particolari".

Le norme sopra riportate dimostrano che nel diritto positivo (salvo

quanto si dirà di seguito al n. 5) non esiste, per quanto riguarda gli

ufficiali, rapporto di impiego se non nel caso del servizio permanente

effettivo, situazione giuridica, questa, nettamente distinta tanto

dall'ausiliaria, quanto dal ruolo d'onore.

Nell'ordinamento militare italiano non c'è coincidenza tra

rapporto di servizio e rapporto di impiego: il secondo implica il

primo, ma non viceversa. Sicché viene meno il dato che costituisce il

fondamento del ragionamento del Consiglio di Stato.

4. - Ne è consentita l'assimilazione che, in un certo senso, opera

la Corte dei conti (n. 297 del reg. ord. 1980), ponendo a raffronto lo

status degli ufficiali in ausiliaria richiamati con quello degli

impiegati civili non di ruolo. Questi ultimi sono legati

all'Amministrazione da un "rapporto di impiego" (cfr. artt. 3, 4 e 7

del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207; 4 e 5 della legge 5 giugno 1951,

n. 376)) ne mai si è dubitato della loro qualità di impiegati.

Riferendosi agli ufficiali in ausiliaria trattenuti o richiamati in

servizio, la Corte dei conti riconosce che "da un primo esame parrebbe

escluso un rapporto di impiego", ma soggiunge che "ciò non sembra

sicuramente sostenibile se meglio si analizza tale posizione ed in

particolare quanto a tale proposito ha rilevato il pubblico ministero

(l'effettività delle prestazioni, l'attribuzione dello stipendio

corrispondente al grado con relativa progressione economica e la

utilizzazione, ai fini della pensione, del servizio reso); il che,

nella sostanza, rende il rapporto del richiamato, nei riguardi dello

Stato, non di minore rilievo, ai fini qui considerati, rispetto a

quello del personale civile non di ruolo". Ma queste osservazioni della

Corte dei conti non sono tali da capovolgere le opposte conclusioni cui

giunge questa Corte.

Innanzitutto l'art. 3 della legge n. 113 del 1954 limita lo status

di impiegati agli ufficiali in servizio permanente effettivo: e questa

norma non è stata censurata dal giudice a quo. Del pari, per quanto

riguarda il riferimento allo stipendio " corrispondente al grado", non

forma oggetto di censura l'art. 4 della citata legge, il quale

stabilisce che "il grado è indipendente dall'impiego". Del resto è

evidente che effettività della prestazione, stipendio e utilizzazione

del servizio ai fini della pensione, sono effetti collegati al rapporto

di servizio che nell'ordinamento militare italiano non coincide, come

già rilevato, col rapporto di impiego. Dovendosi escludere

quest'ultimo nel caso degli ufficiali in ausiliaria trattenuti o

richiamati, mentre esso è dichiarato dalla legge, come si è visto,

per gli impiegati civili non di ruolo, deve escludersi il presupposto

della sospettata violazione del principio di eguaglianza.

5. - Resta da esaminare se, invece, tale presupposto esista in

relazione agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio in

virtù della legge 20 dicembre 1973, n. 824, come ritiene di non

escludere il Consiglio di Stato nelle ordinanze nn. 339 del reg. ord.

1978 e 883 del reg. ord. 1979.

Ma anche in questo caso la conclusione dell'esame è negativa.

È vero, infatti, che l'art. 28 della legge n. 824 del 1973 estende

"agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti artt.

2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26" "le

norme dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824", cioè i benefici

combattentistici. Ma questo avviene in conseguenza del fatto che in

virtù delle disposizioni della stessa legge gli ufficiali " vincolati

alla ferma volontaria" al termine della ferma, "gli ufficiali di

complemento e della riserva di complemento... e i cappellani militari"

che abbiano prestato altri quattro anni e mezzo di effettivo servizio

escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva e si

trovino in servizio vi permangono, a domanda, "fino al raggiungimento

dei limiti di età stabiliti per pari grado del servizio permanente"

(art. 2: richiamato negli artt. 3 e 7). La loro posizione viene ad

assumere di diritto (non in via di fatto ipotetico) la stabilità nel

servizio che è estranea alla posizione degli ufficiali in ausiliaria,

i quali sono a disposizione del Governo "per essere all'occorrenza

chiamati (,, in temporaneo servizio,,) a prestare servizi che non siano

riservati agli ufficiali in servizio permanente" (art. 55 della legge

n. 113 del 1954). Il che vale anche per gli ufficiali iscritti nel

ruolo d'onore (art. 116 della legge citata). In ogni caso, l'art. 1

della legge n. 824 del 1973 stabilisce testualmente che per gli

ufficiali e cappellani (e sottufficiali) di cui trattasi con "il

trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego". E questa

disposizione che non è messa in discussione nella ordinanza di

rimessione, risolve ancora una volta la questione in base al diritto

positivo. Pertanto si può concludere che anche nei confronti degli

ufficiali di cui alla legge n. 824 del 1973 manca il presupposto della

eguaglianza o omogeneità delle situazioni per sostenere la irrazionale

disparità di trattamento denunciata in due delle tre ordinanze del

Consiglio di Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionate

dell'art. 5, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 sollevata,

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato

con le ordinanze 12 novembre 1976, 17 febbraio 1978, 10 aprile 1979 e

dalla Corte dei conti con l'ordinanza 27 aprile 1979 di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 25 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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