Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7d.l. 264/1974
  • art. 7legge 386/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

primo, della legge 17 agosto 1974, n. 386 (conversione in legge, con

modificazione, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1976 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sul ricorso

proposto da Saccinto Francesco ed altri contro l'Ente ospedaliero

provinciale "Caduti in guerra" di Canosa di Puglia, iscritta al n. 197

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977.

Visti l'atto di costituzione di Saccinto Francesco ed altri e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Mario Troccoli per Saccinto Francesco ed altri e

l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza di rimessione iscritta al registro generale al

n. 197 r.o. 1977, emessa il 9 novembre 1976 dal T.A.R. per la Puglia,

è sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 3, primo

comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma primo, legge 17 agosto 1974, n. 386, nella parte in

cui esclude la corresponsione di compensi agli amministratori e ai

dipendenti degli enti ospedalieri per l'attività svolta quali

componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione

del personale degli enti stessi.

In particolare il giudice a quo dubita che la norma impugnata violi

il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e

qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.), nel

presupposto che la mancata corresponsione di compensi ai dipendenti

ospedalieri membri di commissioni di concorso li privi della

retribuzione che loro spetterebbe per un'attività lavorativa - come

quella svolta in seno alle commissioni - che esorbita dalle loro

funzioni istituzionali.

La violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., viene invece

prospettata, con riguardo all'esclusione dei compensi sia per i

dipendenti che per gli amministratori degli enti ospedalieri, sotto due

profili: da un lato - secondo il T.A.R. - tale divieto determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento retributivo tra componenti

delle stesse commissioni, negando il compenso a quelli tra essi che

sono amministratori o dipendenti degli ospedali e riconoscendolo a

quelli che non lo sono, malgrado svolgano tutti, all'interno

dell'organo collegiale, funzioni identiche sul piano della quantità e

qualità, ugualmente dirette al conseguimento di un unico interesse

omogeneo; b) dall'altro il divieto di compenso realizza un'irrazionale

disparità di trattamento tra gli stessi amministratori e dipendenti

degli enti ospedalieri, dei quali alcuni, in quanto membri delle

commissioni, svolgono un'attività lavorativa supplementare, mentre gli

altri, non essendo chiamati a tale incarico, hanno un impegno minore,

pur percependo tutti identica retribuzione; cosicché i primi

verrebbero ad essere discriminati perché obbligati a svolgere un

lavoro superiore per quantità e qualità senza riceverne alcun

compenso.

2. - E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 13 giugno 1977, concludendo per

l'infondatezza delle questioni.

Quanto alla violazione dell'art. 36 Cost. - assume l'Avvocatura -

essa non sussiste, rientrando l'attività di membro di commissione

giudicatrice nelle funzioni istituzionali dei dipendenti ospedalieri,

in quanto la migliore effettuazione delle operazioni concorsuali

soddisfa gli interessi dell'Amministrazione ospedaliera, di cui i

predetti dipendenti fanno parte. Né sussiste - secondo l'Avvocatura -

alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto da un lato l'attività

predetta non si aggiunge, ma si sostituisce, a quella normalmente

esplicata da amministratori e dipendenti ospedalieri, cosicché nessuna

discriminazione si verificherebbe a danno di quanti tra essi sono

chiamati a far parte delle commissioni; dall'altro la disparità di

trattamento tra membri delle stesse commissioni non è irrazionale, dal

momento che la non compensabilità riguarda coloro che esplicano nelle

commissioni funzioni istituzionali, a differenza degli altri

componenti, per i quali l'attività svolta nelle commissioni non

rientra nelle funzioni istituzionali loro proprie e quindi

effettivamente si aggiunge (e non si sostituisce) a quella normalmente

esplicata. Le due posizioni non sono pertanto omogenee e la previsione

di un diverso trattamento da parte del legislatore trova

giustificazione in tale diversità obiettiva.

3. - Nel giudizio si sono costituite altresì le parti private

Francesco Saccinto, Ignazio Marceca, Paolo Puglisi e Saverio Di

Gennaro, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Troccoli, con atto

depositato il 9 maggio 1977, concludendo per l'illegittimità della

norma impugnata.

Con successive brevi deduzioni, depositate il 2 ottobre 1980, la

difesa delle parti private ha contestato la tesi dell'Avvocatura dello

Stato, assumendo che, alla stregua della normativa vigente, non si

possa in alcun modo far rientrare tra le funzioni istituzionali degli

amministratori e dei dipendenti degli ospedali la partecipazione alle

commissioni di concorso.

Alla pubblica udienza le parti hanno ampiamente illustrato le

rispettive argomentazioni, insistendo entrambe nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - Davanti alla Corte costituzionale viene denunciato l'art. 7,

primo comma, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (nel testo risultante dalla

legge di conversione del 17 agosto 1974, n. 386), nella parte in cui

stabilisce che non debbono essere corrisposti compensi agli

amministratori ed ai dipendenti degli enti ospedalieri, chiamati a far

parte di commissioni per esami di concorso per l'assunzione di

personale presso gli enti stessi.

La Corte è chiamata a decidere su due questioni: 1) se la norma

impugnata contrasti con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per

il dubbio che il suddetto divieto di compenso ad amministratori e

dipendenti ospedalieri violi il diritto ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) se la

norma stessa contrasti con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

dubitandosi che da tale divieto derivi per gli amministratori e i

dipendenti ospedalieri un'ingiustificata disparità di trattamento

retributivo rispetto ai componenti delle stesse commissioni che non

rivestano tale qualifica - e ai quali invece il compenso è

riconosciuto -e rispetto agli altri amministratori e dipendenti

dell'ente che, non essendo membri delle commissioni, svolgono una

minore attività lavorativa, pur percependo identica retribuzione.

2. - Le questioni non sono fondate.

Invero, riguardo alla prima questione, questa Corte, con altre sue

precedenti decisioni relative al principio della giusta retribuzione,

garantito dall'art. 36 Cost., ha affermato che la tutela costituzionale

non si estende ad ogni compenso che sia il corrispettivo di un

qualsiasi tipo di prestazione, ma intende piuttosto assicurare al

lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa mediante

una retribuzione che, costituendo la fonte principale di sostentamento,

deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato

(sent. n. 82 del 1973).

Nella specie la prestazione richiesta agli amministratori o ai

dipendenti degli enti ospedalieri, nominati membri di commissioni per

esami di concorso, benché istituzionale riveste carattere di

occasionalità. Essa, infatti, mentre è collegata al rapporto con

l'Ente in quanto la legge prescrive che alcuni componenti della

commissione debbono essere amministratori o dipendenti dell'ente

interessato alle assunzioni, si rivela d'altra parte del tutto

eventuale, giacché da un lato ricorre solo in caso di provvista di

nuovo personale, dall'altro per effetto della rotazione non incombe

sempre sulle stesse persone. Di tal che un apposito emolumento non si

porrebbe quale fonte ordinaria e continuativa di retribuzione tesa ad

assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, bensì come

un'ulteriore utilità, la cui concessione è rimessa al giudizio

discrezionale del legislatore, non ricadendo nell'ambito della tutela

disposta dall'art. 36 della Costituzione.

3. - Per quanto riguarda la seconda questione, che investe il

principio di uguaglianza, è evidente la diversità di situazione in

cui versano gli amministratori e i dipendenti degli enti ospedalieri

rispetto ai membri "esterni" componenti la stessa commissione di

concorso, in quanto solo questi ultimi - a differenza dei primi - sono

chiamati a svolgere un'attività del tutto aliena dai compiti da essi

espletati istituzionalmente. Sicché, se la legge prevede la

corresponsione di emolumenti solo in favore di tali soggetti,

escludendola per i componenti "interni" della commissione, non può

dirsi che il trattamento preordinato dal legislatore sia sprovvisto di

ragionevolezza o che costituisca una diversificazione arbitraria nei

confronti del personale ospedaliero.

Infine, la prospettata disparità "interna" tra amministratori o

dipendenti a seconda che siano chiamati o meno a far parte della

commissione non sussiste, in quanto il già richiamato sistema della

rotazione previsto dal legislatore realizza una sostanziale

equiparazione di prestazioni lavorative all'interno di ogni qualifica,

cosicché non si verifica alcuna discriminazione a parità di

retribuzione ordinaria connessa alla qualifica stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma primo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (convertito con

legge 17 agosto 1974, n. 386), sollevate, in riferimento agli artt. 36

e 3 della Costituzione, con l'ordinanza del T.A.R. per la Puglia

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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