Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo

dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della

buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il

30 novembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per il

Veneto, sul ricorso proposto da Turcato Anna Maria ed altri contro

l'ENPAS ed altri, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Turcato Anna Maria ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avv.to Angelo Foletto per Turcato Anna Maria ed altri e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo promosso - con

ricorso notificato il 23 giugno 1994 da dipendenti del Ministero

della pubblica istruzione, cessati dal servizio in periodi di tempo

ricompresi tra il 1982 ed il 1986, al fine di ottenere l'accertamento

del rispettivo diritto al computo totale dell'indennità integrativa

speciale nella buonuscita - il tribunale amministrativo regionale per

il Veneto, con ordinanza emessa il 30 novembre 1995, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n.

87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), nella

parte in cui esclude dall'applicazione del beneficio della

rideterminazione del computo dell'indennità di buonuscita tutti quei

soggetti che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984.

Secondo il rimettente, il termine decennale di prescrizione del

diritto derivante dalla dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle disposizioni che non stabilivano "meccanismi

legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale, secondo

criteri di riequilibrio, di compensazione e di omogeneizzazione dei

trattamenti di fine rapporto che devono essere stabiliti dal

legislatore" (pronunciata con sentenza n. 243 del 1993), avrebbe

dovuto viceversa decorrere - ex art. 30 della legge 11 marzo 1953, n.

87 - retroagendo di un decennio dal giorno di cessazione di efficacia

erga omnes delle disposizioni ritenute incostituzionali (a seguito

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della menzionata sentenza,

avvenuta il 26 maggio 1993) e quindi essere fissato al 27 maggio

1983.

Ulteriore profilo di arbitrarietà del termine in questione viene

ravvisato nella sua coincidenza con la data di cessazione dal

servizio dell'interessato, anziché con quella della materiale

liquidazione dell'indennità integrativa speciale, in quanto i

termini di prescrizione di un diritto di contenuto esclusivamente

economico non possono decorrere se esso non è certo, liquido ed

esigibile, essendo irrazionale avere collegato la perdita del diritto

alla riliquidazione ad un evento (cessazione dal servizio) di per sé

inidoneo ai fini della relativa prescrizione.

Rileva, infine, il rimettente come il legislatore non abbia tenuto

conto della peculiarità del rapporto di lavoro degli insegnanti, i

quali non sono affatto liberi di scegliere il momento che essi

reputano più conveniente per lasciare il servizio, ma sono vincolati

da ben precise norme settoriali che li pongono obbligatoriamente in

quiescenza a decorrere dal 1 settembre di ogni anno. Da ciò, la

palese disparità di trattamento - rispetto a tutti gli altri

dipendenti del comparto statale - del personale docente, per il quale

non varrebbe la regola generale della prescrizione decennale dei

diritti, ma quella deteriore di una prescrizione novennale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Affermata la discrezionalità spettante al legislatore nel fissare

il limite per l'attribuzione del beneficio stabilito dalla legge n.

87 del 1994, osserva l'Avvocatura come il termine del 30 novembre

1984 risulta intimamente ricollegato alla data del 1 dicembre 1994,

momento in cui - come previsto dall'art. 1, comma 1, della stessa

legge - l'indennità integrativa speciale viene concretamente

computata nella base di calcolo della buonuscita e di analoghi

trattamenti di fine rapporto: la qual cosa comporta una ragionevole

retrodatazione del beneficio in questione, che coincide con il limite

prescrizionale di dieci anni previsto dall'art. 2, terzo comma, del

regio decreto-legge n. 295 del 1939, essendo erroneo riferire la

decorrenza del suddetto termine alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 243 del 1993.

Inoltre, l'opzione sottesa alla fissazione del limite di decorrenza

uguale per tutti, non rende affatto deteriore - secondo l'Avvocatura

- il trattamento riservato al personale docente, il quale semmai è

avvantaggiato, rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti, dal

peculiare regime di collocamento in quiescenza. Né può dirsi

contrastante con il canone di ragionevolezza il riferimento al

momento di cessazione dal servizio, anziché a quello della materiale

esazione del beneficio, poiché la scelta normativa risponde ad un

criterio logico-giuridico di carattere generale che semplifica e

rende facilmente individuabili i beneficiari del trattamento in

questione, il cui relativo diritto è sorto solo con l'emanazione

della legge n. 87 del 1994.

3. - Si sono costituite altresì le parti private del giudizio a

quo, che hanno concluso per l'accoglimento della questione in

conformità alle motivazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, che

vengono fatte proprie, nonché a quelle contenute nella sentenza n.

439 del 1994, in cui la Corte sottolinea la peculiarità del regime

di collocamento a riposo del personale docente rispetto a quello

generale valevole per i restanti comparti del pubblico impiego. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge

29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), nella parte in cui esclude dall'applicazione

del beneficio del computo in misura percentuale dell'indennità

integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di

buonuscita, e di analoghi trattamenti di fine servizio, i dipendenti

che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984.

Secondo il collegio rimettente, la norma censurata si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione:

a) perché il termine di prescrizione decennale del diritto alla

conseguente riliquidazione dell'indennità di buonuscita avrebbe

dovuto decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

- avvenuta in data 26 maggio 1993 - della sentenza n. 243 del 1993

(con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle norme che non stabilivano meccanismi di computo

dell'indennità integrativa speciale), e quindi essere fissato al 27

maggio 1983;

b) per avere stabilito la coincidenza del detto termine con la

data di cessazione dal servizio, anziché con quella della materiale

liquidazione dell'indennità integrativa speciale;

c) per non aver tenuto in considerazione le peculiari modalità

di cessazione dal servizio degli insegnanti, rispetto a quelle

previste per gli altri pubblici dipendenti, trattando in modo uguale

situazioni diverse.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Con la sentenza n. 243 del 1993 questa Corte - nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme allora

censurate "nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di

fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo

dell'indennità integrativa speciale secondo i princi'pi e i tempi

indicati in motivazione" - aveva esplicitamente sottolineato come

tale decisione, pur comportando il riconoscimento della titolarità,

in capo ai soggetti, del diritto ad un adeguato computo del beneficio

ai fini della determinazione del rispettivo trattamento di fine

rapporto, lasciasse tuttavia al legislatore, secondo il suo

"discrezionale apprezzamento", la funzione di determinare "la misura,

i modi e i tempi di detto computo" onde "rendere in concreto

realizzabile il diritto medesimo".

Successivamente, investita del vaglio di costituzionalità di

alcune norme della legge n. 87 del 1994, la Corte ha ribadito come le

aspettative degl'interessati, in virtù della citata sentenza n. 243

del 1993, avessero "bensì assunto il rango di diritti, ma non

(fossero) ancora immediatamente determinabili". Da ciò

l'affermazione della natura satisfattiva della legge n. 87 del 1994,

considerata quale adeguata e sufficientemente tempestiva risposta a

quanto ritenuto non eludibile da parte del legislatore, al fine di

una graduale realizzazione delle pretese a suo tempo azionate

(sentenza n. 103 del 1995), e come tale prodromica rispetto alla

omogeneizzazione (realizzata poi con la legge 8 agosto 1995, n. 335)

dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari

comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati.

2.2. - Stante dunque l'ampia discrezionalità riconosciuta al

legislatore in materia di interventi sui trattamenti pensionistici,

ed in particolare sulla scelta del dato temporale cui necessariamente

si ricollega la decorrenza degli effetti di una riforma (v. da ultimo

sentenze n. 311 e n. 205 del 1995), a questa Corte è dato soltanto

verificare se sia stato rispettato il limite della razionalità; e la

conclusione non può essere che affermativa. Il termine del 30

novembre 1984, infatti, risulta collegato con il sistema predisposto

dalla legge n. 87 del 1994 (v. sentenza n. 401 del 1996), poiché

esso si pone - come ripetutamente sottolineato anche in sede di

lavori preparatori - quale dies a quo della decorrenza della

prescrizione decennale rispetto al nuovo regime introdotto a partire

dal 1 dicembre 1994; e dunque non è ravvisabile la dedotta

arbitrarietà nella scelta del legislatore.

2.3. - Quanto poi alla stabilita coincidenza di detto termine con

la data di cessazione dal servizio, va osservato come essa trovi una

sua plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nel fatto stesso che

proprio in tale momento nasce il diritto a percepire il relativo

trattamento di fine rapporto. Sicché, neanche la scelta

dell'adozione di siffatta data può considerarsi viziata da quelle

manifeste ragioni di irrazionalità o discriminazioni prive di

fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare il

menzionato ampio potere discrezionale riservato al legislatore in

materia (cfr. sentenze n. 417 del 1996 e n. 185 del 1995).

Sembra il caso di aggiungere che tale tipo di discrimine tra il

vecchio ed il nuovo regime si dimostra fondato su un elemento univoco

- certamente più oggettivo rispetto a quello della concreta

liquidazione delle spettanze prospettato dal rimettente - valevole

nei confronti di tutti i pubblici dipendenti e, di per sé, inidoneo

a produrre il paventato vulnus all'art. 3 della Costituzione Né

rilevano le prospettate disparità di fatto che in concreto

potrebbero derivarne. Questa Corte ha infatti più volte affermato

che non danno luogo a un problema di costituzionalità le disparità

derivanti da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non

alla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma semplicemente

alla sua concreta applicazione: l'eventuale funzionamento patologico

della norma stessa non può costituire presupposto per farne valere

un'illegittimità riferita alla lesione del principio di uguaglianza

(sentenze n. 417 del 1996 e nn. 295 e 188 del 1995).

2.4. - La lesione all'art. 3 della Costituzione in danno dei

ricorrenti nel giudizio a quo non è ravvisabile neppure avuto

riguardo alla particolare sequenza procedurale di cessazione dal

servizio del personale della scuola, vigente all'epoca del

collocamento a riposo dei ricorrenti stessi (secondo gli artt. 15

della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 110 del d.P.R. 31 maggio 1974,

n. 417) ed alle relative limitazioni della libera determinazione

degl'interessati, fondate sull'esigenza di preservare il regolare

funzionamento degli apparati scolastici.

Difatti, nel caso di specie, la peculiarità di tale sistema di

pensionamento - in base al quale il collocamento a riposo per

raggiunti limiti di età ovvero la decorrenza delle dimissioni

avevano effetto dal 1 ottobre successivo - non si risolve in danno

del dipendente, poiché il meccanismo di posticipazione della data di

cessazione dal servizio allarga la sfera dei soggetti beneficiari

della nuova normativa, fino a ricomprendere nell'ambito di

operatività del termine decennale anche il personale dimessosi nel

periodo tra il 1 aprile ed il 30 novembre 1984.

Non vale in contrario, pertanto, il richiamo alla sentenza n. 439

del 1994, la quale riguarda un caso del tutto diverso, in cui il

cosiddetto "blocco" delle pensioni di anzianità sancito dal d.-l.

19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge

14 novembre 1992, n. 438, produceva una lesione al personale della

scuola proprio in ragione dello specifico regime di accettazione

delle dimissioni e della sua valenza temporale, così come allora

disciplinato dall'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme

relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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