Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del

servizio sanitario provinciale) per mancato adeguamento ai principi e

norme indicati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 settembre

1993, depositato in cancelleria il 5 ottobre successivo ed iscritto

al n. 56 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e

l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente,

l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e

l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di

Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario

provinciale), sul presupposto che la predetta disciplina non si sia

adeguata, nel termine prescritto ai nuovi principi contenuti nel

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria), con conseguente violazione

dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai sensi dell'art. 97, primo comma,

dello stesso Statuto, come attuato dall'art. 2, secondo comma, del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto

tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché

la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Premesso che la materia "igiene e sanità, ivi compresa

l'assistenza sanitaria e ospedaliera" sarebbe attribuita in parte

alla competenza concorrente (art. 9, n. 10, dello Statuto) e per

larga parte a quella integrativa e di attuazione (art. 117, secondo

comma, della Costituzione; art. 10 dello Statuto), il ricorrente

impugna la legge della Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1, pur

se quest'ultima legge, a rigore, dovrebbe essere considerata già

abrogata nelle parti contrarie ai nuovi principi posti dalla

legislazione statale, direttamente operanti anche nel territorio

della Provincia di Bolzano.

Tuttavia, il ricorrente, allo scopo di evitare pregiudizievoli

incertezze circa la disciplina legislativa da applicare nella

provincia stessa, chiede, in via subordinata e per tuziorismo, che

questa Corte dichiari cessata l'efficacia delle disposizioni della

predetta legge provinciale divenute costituzionalmente illegittime a

seguito dell'omesso adeguamento ai nuovi principi posti dal decreto

n. 502 del 1992. Tale omesso adeguamento, ad avviso del ricorrente,

si riscontra, tra l'altro, laddove si configura un servizio sanitario

provinciale nominalmente separato, non si delinea l'unità sanitaria

locale come azienda od ente strumentale della regione e non la si

conforma all'art. 3 del citato decreto n. 502, non si disciplina le

aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri in coerenza con l'art. 4

del medesimo decreto, non si tiene conto dell'avvenuto trasferimento

dei beni disposto dall'art. 5 dello stesso decreto e, infine, non si

affida a un organismo unico per tutto il territorio regionale i

compiti previsti dall'art. 7 del decreto n. 502 del 1992.

2. - Si è regolarmente costituita in giudizio la Provincia

autonoma di Bolzano per chiedere l'inammissibilità e, comunque,

l'infondatezza del ricorso.

Dopo aver affermato che la tesi sostenuta dal ricorrente circa

l'immediata operatività nel territorio provinciale del decreto

legislativo n. 502 del 1992 appare palesemente errata, non rientrando

quella considerata in alcuna delle ipotesi di immediata

applicabilità previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266

del 1992 (vista anche l'insostenibilità che nel caso si versi in

materia di competenza "integrativa"), la resistente ritiene che il

ricorso sia inammissibile per almeno quattro motivi.

La prima ragione d'inammissibilità risiederebbe nel fatto che il

ricorso sarebbe stato proposto prima della scadenza del termine per

l'adeguamento stabilito dal predetto art. 2 del decreto legislativo

n. 266 del 1992, a norma del quale, una volta stabilito che tale

termine è ordinariamente di sei mesi, si fa salvo quello più ampio

eventualmente stabilito dalla legge statale innovatrice. E, poiché

quest'ultima (cioè il decreto legislativo n. 502 del 1992) prevede

nel caso che disposizioni correttive possono essere emanate fino al

31 dicembre 1993, è da tale data che dovrebbe decorrere il termine

di novanta giorni per la proposizione del ricorso.

In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per l'estrema

genericità della delibera del Consiglio dei ministri relativa alla

proposizione del ricorso, non risultando dalla stessa delibera alcuna

indicazione sulle disposizioni della legge statale comportanti uno

specifico adeguamento da parte delle leggi provinciali e su quelle

oggetto di contestazione. E ciò sarebbe in palese contrasto,

oltreché con i principi generali sul giudizio di legittimità

costituzionale, con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,

che identifica l'oggetto dell'impugnativa governativa nelle

"disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate".

Analogo vizio di genericità - e questo è il terzo profilo di

inammissibilità - sarebbe imputabile anche al ricorso, dal quale non

risulterebbe specificato l'atto impugnato, né emergerebbero le

motivazioni poste a base delle censure e le censure stesse.

Infine, il ricorso sarebbe inammissibile poiché, per quanto è

dato di capire, le censure riguarderebbero la materia

dell'organizzazione del servizio sanitario provinciale, la quale, ai

sensi dell'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale, è assegnata alla

competenza (esclusiva) della Regione Trentino-Alto Adige, peraltro

già esercitata, e non a quella assegnata alla Provincia, cui invece

il ricorso è stato inammissibilmente indirizzato e notificato.

Nel merito, le censure proposte, oltretutto a titolo

esemplificativo (e questo sarebbe ulteriore motivo

d'inammissibilità), sarebbero infondate poiché, innanzitutto, il

servizio sanitario provinciale è parte integrante del servizio

sanitario regionale; e, poi, perché sulla base della legislazione

primaria regionale la Provincia può, e non deve, istituire le unità

sanitarie locali in aziende ospedaliere; inoltre, perché l'art. 4

del decreto n. 502 non può trovare applicazione nella provincia di

Bolzano, non essendovi nel proprio territorio ospedali di rilievo

nazionale e di alta specializzazione; e, ancora, perché la nuova

disciplina dei beni è condizionata all'istituzione delle aziende

ospedaliere, verso la quale non ha optato la Provincia; e, infine,

perché l'organismo unico per l'intero territorio provinciale

esisteva già nella provincia di Bolzano prima del decreto n. 502 del

1992.

3. - La Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una "domanda di

intervento in giudizio", chiedendo di essere messa in grado di

difendere l'integrità delle proprie competenze di fronte a censure

di mancato adeguamento, che, in realtà, concernono una materia

attribuita alla propria competenza esclusiva. Infatti, anche se il

ricorso è stato proposto contro una legge della Provincia di

Bolzano, apparendo perciò inammissibile, tuttavia dovrebbe essere

consentito l'intervento della Regione, poiché l'eventuale

accoglimento dello stesso ricorso investirebbe anche la legislazione

regionale, sulla quale poggia quella provinciale contestata.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie tanto il

ricorrente quanto la resistente.

L'Avvocatura dello Stato contesta, in particolare,

l'ammissibilità dell'intervento della Regione Trentino-Alto Adige

appellandosi alla pregressa giurisprudenza costituzionale, pur

riconoscendo, peraltro, la peculiarità della situazione altoatesina.

Quanto alle eccezioni proposte dalla Provincia, il ricorrente

osserva, innanzitutto, che il termine per ricorrere non può esser

spostato per effetto della prevista possibilità di "correzioni".

Riguardo, poi, alla censura di genericità, questa risulterebbe priva

di valore, ove si considerasse che il Consiglio dei ministri è

organo squisitamente politico, le cui deliberazioni non possono

contenere indicazioni tecniche specifiche. Più in particolare,

l'Avvocatura dello Stato osserva che la controparte non terrebbe

conto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto

legislativo n. 266 del 1992, oggetto del giudizio sarebbe divenuto un

comportamento di non adeguamento, e non - almeno direttamente - le

singole disposizioni, sicché non si potrebbe richiedere alla

deliberazione governativa la stessa specificità che si esige per

l'ipotesi del rinvio ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della

Costituzione. Del resto, avendo la Provincia resistito

pertinentemente nel merito, ciò significherebbe che, quantomeno il

ricorso, era sufficientemente chiaro.

La Provincia di Bolzano, nel ribadire nella propria memoria le

eccezioni proposte e in particolare quella basata sulla genericità

della delibera governativa, ricorda a favore delle proprie tesi la

sentenza n. 496 del 1993 di questa Corte. Alla stessa decisione la

resistente si richiama laddove la Corte ha affermato che il termine

per ricorrere contro un decreto-legge decorre dalla pubblicazione

della legge di conversione, poiché è a partire da quest'ultima che

gli effetti prodotti divengono stabili. Secondo la Provincia,

allorché si prevede la possibilità di provvedimenti "correttivi",

peraltro effettivamente adottati nelle more del giudizio, a egual

ragione si dovrebbe far decorrere il predetto termine dalla

pubblicazione di questi ultimi provvedimenti, poiché non avrebbe

senso pretendere dalla Provincia un adeguamento a norme statali che

lo stesso legislatore nazionale ha successivamente modificato anche

nei loro principi fondamentali.

5. - Nel corso dell'udienza tanto il Presidente del Consiglio dei

ministri, quanto la Provincia di Bolzano hanno insistito sulle

posizioni espresse nelle memorie. Anche la Regione Trentino-Alto

Adige, autorizzata a discutere soltanto dell'ammissibilità del

proprio intervento, ha ribadito la propria richiesta affermando che

il ricorso governativo investe implicitamente le competenze ad essa

attribuite in materia di ordinamento degli enti sanitari e

ospedalieri. Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in

camera di consiglio tale questione procedurale rigettando la

richiesta con un'ordinanza letta nel corso dell'udienza stessa. La

Corte ha, infatti, ritenuto che, avendo il Presidente del Consiglio

dei ministri impugnato una legge della Provincia di Bolzano, spettava

soltanto a quest'ultima la legittimazione a stare in giudizio,

poiché, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di

legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la

presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare

della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. Considerato in diritto

1. - Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 97, primo comma,

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), come attuato dall'art. 2 del decreto legislativo 16

marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi

statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale

di indirizzo e coordinamento), il Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei

confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio

1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), per

violazione dell'art. 9, n. 10, del citato Statuto speciale, non

essendosi la Provincia adeguata nei termini di legge ai nuovi

principi introdotti nella materia dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).

2. - Il ricorso è inammissibile.

In attuazione dell'art. 97, primo comma, dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, l'art. 2 del decreto legislativo n. 266

del 1992 prevede eccezionalmente per le leggi delle Province autonome

di Trento e di Bolzano e per quelle della Regione Trentino-Alto Adige

un particolare sistema di adeguamento ai principi e alle norme

statali costituenti limiti alla legislazione provinciale e regionale

di tipo esclusivo o concorrente. Questo sistema comporta, non già

l'immediata applicabilità delle ricordate norme statali nel

territorio della Regione e delle Province, ma l'insorgere in capo a

queste ultime, all'entrata in vigore di quelle disposizioni statali,

di un obbligo di adeguamento della propria legislazione ai nuovi

principi introdotti nell'ordinamento nazionale. Tale obbligo

dev'essere soddisfatto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, entro i

sei mesi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'atto legislativo recante i nuovi principi ovvero, nel caso che

tale atto disponga diversamente, nel termine più ampio eventualmente

fissato dal medesimo atto. Nel frattempo, precisa lo stesso articolo,

continuano ad essere applicate le disposizioni legislative regionali

o provinciali preesistenti. Nel caso che il termine di sei mesi

concesso per l'adeguamento trascorra inutilmente, entro i successivi

novanta giorni dalla scadenza del medesimo termine le disposizioni

legislative regionali o provinciali preesistenti non adeguate possono

essere impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri in via

diretta davanti alla Corte costituzionale, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri (art. 2, secondo e terzo comma).

Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, sono sottratte a questo

sistema di adeguamento - e, quindi, sono immediatamente applicabili

nel territorio della Regione e delle Province - soltanto le leggi

costituzionali, le leggi statali adottate nelle materie nelle quali

la Regione e le Province autonome sono attributarie di delega di

funzioni statali o di potestà legislativa integrativa delle

disposizioni statali, nonché le norme internazionali e comunitarie

direttamente applicabili. Lo stesso articolo, al quinto comma,

dispone altresì che restano fermi i poteri di ordinanza

amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di

necessità ed urgenza.

Diversamente da quel che mostra di supporre il ricorrente, non si

può dubitare che nel caso in esame venga in questione il particolare

sistema di adeguamento e di impugnazione appena descritto, dal

momento che deve assolutamente escludersi che ricorra alcuna delle

ipotesi elencate nell'art. 2, quarto comma, relative alle leggi

statali di immediata applicabilità nel territorio della Regione o

delle Province autonome. Infatti, la legge della Provincia di Bolzano

n. 1 del 1981, oggetto del ricorso esaminato, è riconducibile

all'esercizio della competenza di tipo concorrente attribuita alla

stessa Provincia dall'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale ("igiene

e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera"). Non

può, pertanto, fondatamente affermarsi che la legge provinciale

impugnata sia stata abrogata per effetto del sopravvenire del

decreto-legislativo n. 502 del 1992, considerato che non può in

alcun modo ritenersi che la materia disciplinata da quella legge sia

oggetto di potestà legislativa integrativa o di delega di funzioni

statali.

3. - Contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia di Bolzano

nella sua prima eccezione di inammissibilità, il ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri introduttivo del presente

giudizio è stato proposto nei termini prescritti dall'art. 2,

secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Secondo l'art. 2, primo comma, del decreto ora citato i sei mesi

per adempiere l'obbligo di adeguamento iniziano a decorrere dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo

contenente i principi e le norme costituenti limiti alla legislazione

regionale o provinciale, vale a dire, con riferimento al caso di

specie, dal giorno della pubblicazione del decreto legislativo n. 502

del 1992 (30 dicembre 1992). Come è stato prima ricordato, ai sensi

del secondo e terzo comma del medesimo art. 2, il termine per

l'impugnazione diretta, da parte del Governo, delle disposizioni

legislative regionali o provinciali non adeguate è di novanta giorni

dalla scadenza del precedente termine semestrale. E poiché il

ricorso è stato notificato a quest'ultima il 28 settembre 1993, non

v 'è dubbio che siano stati rispettati i termini prescritti dal

ricordato art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Né può ritenersi fondato l'argomento addotto dalla Provincia di

Bolzano, secondo il quale - poiché l'art. 1, quarto comma, della

legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, stabilisce che "disposizioni

correttive" dei decreti delegati emessi sulla base della stessa legge

(quindi del decreto n. 502 del 1992) possono essere emanate,

ovviamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal

medesimo art. 1, con ulteriori decreti legislativi da adottarsi fino

al 31 dicembre 1993 - è da quest'ultima data che dovrebbe iniziare a

decorre il termine semestrale per l'adeguamento delle leggi regionali

o provinciali.

In realtà, il 31 dicembre 1993 è il termine ultimo dato al

Governo per l'esercizio della delega prevista dall'art. 1 della legge

n. 421 del 1992 in relazione a eventuali ulteriori decreti volti a

correggere disposizioni emanate, nell'esercizio della medesima

delega, con precedenti decreti delegati. Si tratta di un'evenienza

del tutto concepibile nell'ambito della delegazione legislativa, che

tuttavia non può condurre a ipotizzare che i decreti soggetti a

eventuali correzioni, entro i limiti temporali ultimi concessi per lo

svolgimento del potere delegato, possano esser considerati per ciò

stesso come atti provvisori. Al contrario, ciascun decreto

legislativo delegato, una volta emanato, è un atto legislativo a sé

stante, potenzialmente idoneo a produrre effetti normativi stabili

nell'ordinamento giuridico, allo stesso modo di una comune legge

ordinaria. Pertanto, poiché l'art. 2 del decreto legislativo n. 266

del 1992, prima ricordato, fa decorrere il termine semestrale di

adeguamento dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei singoli

atti legislativi, è dal 30 dicembre 1992, data di pubblicazione del

decreto legislativo n. 502 del 1992, che deve iniziare la decorrenza

della sequenza dei termini per l'impugnazione effettuata con il

ricorso in esame.

Le argomentazioni ora svolte dimostrano la netta differenza del

caso ora esaminato con quello oggetto della decisione n. 496 del 1993

di questa Corte, invocata dalla Provincia di Bolzano nella sua

memoria di udienza. Allora, avendo di fronte a sé il problema della

tempestività di un adeguamento delle leggi provinciali a principi

posti con un decreto-legge, questa Corte ha affermato che "non si

può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio

limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un

decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore

provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione,

debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto

irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia

affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie

discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge,

che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto

dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero

successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine". È

evidente che queste considerazioni, riferibili a un atto provvisorio

e di per sé non idoneo a produrre norme stabilmente vigenti

nell'ordinamento, non possono essere estese a un atto, come il

decreto legislativo, al quale non sono minimamente attribuibili i

predetti caratteri.

4. - L'inammissibilità del ricorso deriva, invece, dal fatto che,

con riguardo al testo della delibera del Consiglio dei ministri posta

a base del ricorso stesso, le questioni di legittimità

costituzionale non risultano sufficientemente determinate, né

determinabili, nella loro sostanza.

Questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. n. 496 del 1993),

in conformità a una giurisprudenza costante, che, collocandosi in un

quadro connotato dal carattere tassativo delle competenze di ordine

costituzionale, la deliberazione del Consiglio dei ministri, da

adottare in previsione del ricorso di legittimità costituzionale nei

confronti di leggi regionali o provinciali, ha il suo fondamento in

un'esigenza, non di natura formale, ma di sostanza, connessa

all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità

dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. La stessa Corte

ha, anzi, precisato nella medesima sentenza che "trattandosi di una

decisione dell'organo costituzionale investito della direzione

politica nazionale, al quale nella specie spetta, in rappresentanza

dell'unità dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la

reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso da una

legge regionale (o provinciale), la deliberazione del Consiglio dei

ministri comporta una scelta di politica istituzionale diretta a

prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione

ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto

della questione che si intende sollevare e che verrà definita nei

suoi termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni

legislative sospettate d'incostituzionalità e delle disposizioni

costituzionali che si assumono violate (art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87).

Se si applicano questi principi al caso di specie, risulta che la

delibera del Consiglio dei ministri posta a base del ricorso

introduttivo del presente giudizio omette gli elementi minimi in base

ai quali sia possibile determinare con sufficiente chiarezza

l'oggetto della questione che si intendeva sollevare. Infatti,

dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio, risulta

che il Consiglio dei ministri, in data 24 settembre 1993, ha

approvato la "determinazione di promuovere ricorso per legittimità

costituzionale avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2

gennaio 1981, n. 1, recante disciplina del servizio sanitario

provinciale". È agevole osservare che, a differenza del caso deciso

con la sentenza n. 496 del 1993 di questa Corte, nella delibera

appena citata manca del tutto qualsiasi riferimento al parametro

costituzionale o, più precisamente, alle disposizioni di legge

statale contenenti i principi o le norme cui occorreva adeguare la

legislazione provinciale contestata. Inoltre, non si rivela

sufficientemente chiara neppure l'indicazione dell'oggetto

dell'impugnazione, sia perché la legge provinciale n. 1 del 1981

consta di molteplici articoli dal contenuto assai diverso fra loro

(ripartizione delle funzioni tra Provincia e comuni, organizzazione

dei servizi gestiti dalla provincia e di quelli gestiti dalle Unità

sanitarie locali, procedure di programmazione, prestazioni sanitarie

e livelli di assistenza, etc.), sia perché la stessa legge è stata

sottoposta a numerose modificazioni succedutesi in un arco di tempo

oscillante fra il 1982 e il 1993. In altri termini, sotto il profilo

da ultimo accennato, la semplice indicazione della legge provinciale

"non adeguata" non rende sufficientemente determinabile nei suoi

elementi essenziali l'oggetto della questione di legittimità

costituzionale che si era deciso di sollevare in sede di Consiglio

dei ministri.

Questa conclusione non si basa su una pretesa equiparazione dei

requisiti di determinatezza richiesti per la delibera del Consiglio

dei ministri susseguente al rinvio della legge regionale ai sensi

dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione (o delle

corrispondenti norme contenute in altri Statuti speciali). Come ha

osservato l'Avvocatura dello Stato, quest'ultima ipotesi è

particolarmente connotata dall'inserimento della promozione della

questione di costituzionalità nell'ambito di un procedimento di

formazione di una determinata legge regionale e, pertanto, comporta

una puntuale definizione dei termini del giudizio in relazione alle

singole disposizioni che si intendono censurare. Tuttavia, la

particolare disciplina dell'impugnazione delle leggi delle Province

autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige

prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 non

modifica - né potrebbe modificare - il principio secondo il quale il

giudizio di legittimità costituzionale promosso direttamente dallo

Stato o dalle regioni (o dalle province autonome) è un giudizio

basato sulla domanda o, più propriamente, in via di azione.

Pertanto, se pure in modo sintetico, la deliberazione del Consiglio

dei ministri volta a promuovere il giudizio di costituzionalità nei

modi previsti dal citato art. 2 deve indicare, oltre alla legge

regolante la materia di competenza delle province autonome o della

Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto adeguamento, le

disposizioni statali innovatrici comportanti la predetta attività

legislativa di adeguamento.

In conseguenza di ciò non può riconoscersi fondamento

all'osservazione formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la

quale, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nell'art.

2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, l'oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale delle leggi regionali o provinciali "non

adeguate" sarebbe divenuto, più propriamente, il comportamento

omissivo tenuto dal legislatore regionale o provinciale. Infatti, per

quanto sia indubitabile che l'individuazione dell'oggetto

dell'impugnazione comporti una maggiore elasticità nel caso in cui

questo consiste nelle "disposizioni legislative regionali o

provinciali non adeguate", per usare l'espressa dizione contenuta

nell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992,

tuttavia ciò non può condurre fino al punto di ritenere che, allo

stesso modo del conflitto di attribuzione, l'oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale possa essere dato da un comportamento.

Sulla base dei principi costituzionali posti a base di tale giudizio,

puntualmente svolti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il

controllo di legittimità costituzionale di competenza di questa

Corte non può avere ad oggetto altro che atti legislativi e le

disposizioni normative in essi contenute, tanto se il giudizio è in

via incidentale, quanto se è in via principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1

(Disciplina del servizio sanitario provinciale), sollevata, per

violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il ricorso indicato

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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