Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con

ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dalla Corte dei conti, sezione

terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Emilia Urciuoli,

iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 26 aprile 1990, la Corte dei conti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La norma dispone che l'indennità integrativa speciale non è

cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle

dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il

Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne deriva che dell'indennità

integrativa è salvaguardata, al pensionato che lavori, una parte

rappresentata dalla differenza tra il trattamento minimo INPS e

l'importo connesso alla pensione in godimento.

Per contro, tale trattamento deve intendersi escluso nella diversa

e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti più opera

retribuita: come nel caso all'esame del giudice remittente, caso in

cui il titolare di pensione indiretta ha cessato di prestare

attività lavorativa ed anzi, per il servizio reso quale ex

insegnante statale, ha conseguito altresì la pensione diretta.

La Corte dei conti dubita della razionalità di una norma che,

mentre attribuisce l'integrazione al dipendente statale in attività

di servizio, percettore, come tale, della indennità integrativa

speciale, e titolare di trattamento pensionistico inferiore al minimo

INPS, nel contempo la preclude al dipendente che, cessata ogni

attività lavorativa, sia titolare di due pensioni (di cui una di

importo inferiore al minimo stesso), il quale, pertanto, viene a

percepire la indennità integrativa speciale una sola volta.

Rileva inoltre la Corte dei conti che se la indennità integrativa

speciale va intesa come mezzo per assicurare il trattamento

retributivo minimo, sufficiente e necessario per le esigenze vitali

del lavoratore o del pensionato, la indicata preclusione appare ancor

più arbitraria ed irrazionale e palesemente contrastante con i

precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, della legittimità dell'art. 17 della legge 21

dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede, anche in

favore del titolare di due pensioni - così come dispone per il

titolare di una pensione che presti opera retribuita presso terzi -

che oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione,

gli sia garantito anche il trattamento minimo di pensione previsto

per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. - La questione è fondata.

In materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n.

843 stabilisce che "l'indennità integrativa speciale non è

cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di

lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo

l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto

per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Il giudice a quo lamenta che tale salvezza, mentre è prevista in

favore di chi, godendo di un trattamento pensionistico lavori alle

dipendenze di terzi, non è previsto in favore di chi fruisce di due

trattamenti pensionistici. Cosicché può avvenire che, un soggetto

il quale sia titolare di una pensione statale di riversibilità e sia

a sua volta impiegato statale, possa beneficiare della suddetta

integrazione finché è in servizio ma non, invece, dal momento del

suo collocamento a riposo.

Il carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina è

di tutta evidenza. Il passaggio dalla condizione di lavoratore

dipendente a quella di pensionato non può infatti giustificare una

minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il

soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.

La norma impugnata va quindi dichiarata illegittima - sotto il

profilo assorbente della violazione dell'art. 3 della Costituzione -

nella parte in cui non estende al titolare di due pensioni la

medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti

altresì lavoro dipendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte

in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due

pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative

speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al

trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni

lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari