Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1976 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

settembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico

di Santoro Onofrio ed altra, iscritta al n. 498 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del

15 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento penale a carico di Santoro Onofrio e Di

Giglio Lucia il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 24

settembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma

secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt.

502 e 503 del codice di procedura penale sotto il profilo che essi

consentirebbero che il sommario interrogatorio dell'arrestato, previsto

dall'art. 502 del codice di procedura penale, possa aver luogo anche

senza l'assistenza del difensore.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata il 15 gennaio 1975 nel n. 14 della Gazzetta Ufficiale. Non

vi è stata, però, costituzione di parte né intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 502 del codice di procedura penale nel disciplinare i

casi e i modi del giudizio direttissimo prevede, fra l'altro, che il

Procuratore della Repubblica interroghi sommariamente l'imputato in

istato di detenzione prima di farlo condurre alla presenza del giudice.

Il successivo art. 503 stabilisce poi che nel giudizio direttissimo, se

l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal

pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se ciò non è

avvenuto, dal Presidente prima dell'apertura del dibattimento.

Il tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe prospetta il

dubbio che la disciplina risultante dalle disposizioni sopra

richiamate, consentendo che il sommario interrogatorio dell'imputato di

cui all'art. 502 del codice di procedura penale possa aver luogo anche

senza l'assistenza del difensore, violi l'art. 24, comma secondo, Cost.

che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e

grado del procedimento. Secondo il giudice a quo, la mancata

assistenza del difensore si risolverebbe in un'effettiva e concreta

lesione del diritto di difesa dell'imputato in un momento cruciale e

rilevantissimo che neanche la specialità del rito potrebbe

giustificare; lesione resa ancor più grave dal fatto che a seguito

delle modifiche apportate con l'art. 3 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99

(convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) l'imputato detenuto può

rimanere sprovvisto di difensore anche per un periodo di dieci giorni.

2. - Occorre premettere che con sentenza n. 171 del 1972 questa

Corte, nell'affrontare la stessa questione, ha ritenuto di dover

escludere ogni contrasto tra le norme impugnate e l'art. 24 della

Costituzione, sul presupposto che una interpretazione sistematica di

dette norme, compiuta tenendosi conto della loro necessaria connessione

con le altre disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato,

consentisse di affermare che il difensore avesse il diritto di

assistere anche all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502 del

codice di procedura penale. In tal modo interpretati gli artt. 502 e

503 avrebbero potuto così come formulati permanere nel sistema in

piena armonia con la Costituzione.

3. - Senonché la giurisprudenza ordinaria, ed in particolar modo

quella della Corte di cassazione, non ha acceduto a tale

interpretazione ed ha continuato a ritenere che, avuto riguardo al

tenore letterale delle norme impugnate, alle peculiari caratteristiche

del giudizio direttissimo e alle finalità del sommario interrogatorio

previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale (il quale non

sarebbe diretto alla contestazione dell'accusa e a ricevere l'eventuale

confessione di reità ma alla identificazione del soggetto e al

controllo della legittimità dell'arresto), l'omissione del preventivo

avviso al difensore dell'imputato, conseguendone eventualmente

l'assenza del difensore, non determini la nullità del detto

interrogatorio.

Ma non v'ha dubbio che, in tal modo interpretate e applicate, le

disposizioni impugnate vengono a porsi in insanabile contrasto col

precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Per convincersene, basta riportarsi alla costante giurisprudenza di

questa Corte secondo cui il diritto di difesa, che è in primo luogo

garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale

(sent. n. 190 del 1970), pur potendo variamente atteggiarsi in funzione

delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia

essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano assicurati lo

scopo e la funzione (sent. n. 55 del 1971 e n. 255 del 1974). Di qui la

necessità che in occasione di un atto di grande rilievo quale

l'interrogatorio, l'imputato abbia la possibilità di essere assistito

dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale più di

lui è in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a

difesa (sent. n. 190 del 1970). Necessità che sussiste anche

nell'ipotesi contemplata dall'art. 502 c.p.p., dal momento che anche in

tal caso l'interrogatorio viene in considerazione quale strumento di

difesa offerto alla persona su cui incombe l'alea di un giudizio

immediato.

Quanto ai rilievi circa l'incompatibilità con i modi ed i tempi

del rito direttissimo dell'espletamento delle formalità relative alla

nomina, all'avviso e all'intervento del difensore, prima del sommario

interrogatorio previsto dall'art. 502 c.p.p., è sufficiente osservare

che a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 11 aprile 1974, n.

99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 (e quindi entrate in

vigore prima degli atti processuali che hanno dato luogo alla ordinanza

di rimessione), il procedimento direttissimo ha perduto in gran parte,

anche in confronto dell'imputato detenuto, i caratteri di immediatezza

e di celerità che originariamente gli erano propri: infatti, non solo

il termine per la presentazione in giudizio dell'arrestato è stato

portato da cinque a dieci giorni ma si è introdotta, altresì, la

possibilità di procedere a giudizio direttissimo, sempre che non siano

necessarie speciali indagini, anche nei confronti di persone arrestate

a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal

commesso reato.

Pertanto, attesa l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza

ordinaria, che questa Corte non può non tenere nel debito conto ai

fini dell'interpretazione delle norme impugnate, e in conformità dei

precedenti segnati dalle sentenze n. 26 del 1961 e n. 52 del 1965, va

dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503

c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato

abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo.

4. - È opportuno aggiungere, per quanto non sia necessario ai fini

di dimostrare l'esattezza della decisione come sopra adottata, che con

norme entrate in vigore dopo l'ordinanza di rimessione, l'adozione del

giudizio direttissimo è stata resa obbligatoria per numerosi reati, e

taluni anche di particolare gravità, prescindendosi da presupposti o

modalità del rito come disciplinato dal codice di procedura penale.

Così per i reati di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n.

497, circa i quali è prevista deroga al disposto del primo comma

dell'art. 502, salvo che siano necessarie speciali indagini. Così

ancora per i reati di cui agli artt. 17 e 26 della legge 22 maggio

1975, n. 152, in cui la deroga è espressamente prevista in riferimento

agli artt. 502 e 504 del codice di procedura penale.

D'altro canto l'art. 167 bis (aggiunto al c.p.p. dall'art. 33 della

citata legge n. 152 del 1975) consente ormai che, nei casi di urgenza,

soggetti diversi dall'imputato (e fra essi si ritiene compreso il

difensore di quest'ultimo) possano essere avvisati o convocati a mezzo

del telefono e, se ciò risulti impossibile, mediante telegramma. Ciò

con innegabile riduzione di remore processuali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del

codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il

difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario

interrogatorio del medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari