Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi primo

e secondo della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno

1985 dal Pretore di Enna nel procedimento civile vertente tra Faraci

Giuseppe e la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e

procuratori, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.9/1ª s.s.

dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale previdenza e

assistenza avvocati e procuratori nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per la Cassa nazionale previdenza

e assistenza avvocati e procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio

Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Avanti al Pretore di Enna, in funzione di giudice del lavoro,

l'avvocato Giuseppe Faraci con ricorso del 14 gennaio 1985 ha

convenuto in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e di

assistenza degli avvocati e procuratori "per vedere dichiarata

erronea la liquidazione della pensione di vecchiaia, effettuata a suo

favore, ed applicabile la previgente normativa di cui alla l. 22

luglio 1975 n. 319, avendo il ricorrente compiuto 65 anni di età il

1° gennaio 1982".

A seguito di che il Pretore, con ordinanza emessa l'11 giugno

1985, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ex art. 3

Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo

e secondo comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui, nel

determinare il termine di decorrenza della nuova disciplina, fissata

con la menzionata legge, non è previsto che, anche quando la

pensione sia maturata in data successiva al 1° gennaio 1982, la

liquidazione della stessa deve essere comunque effettuata,

relativamente a tutto il periodo antecedente a quella data, secondo

lo schema della anteriore l. 22 luglio 1975 n. 319.

La questione riguarderebbe, secondo il remittente, "un profilo

attiguo e tuttavia diverso" da quelli evidenziati con la sentenza n.

132 del 1984 della Corte costituzionale, che ebbe "buon gioco" deduce

l'ordinanza - nell'affermare (rigettandosi le sollevate questioni),

sia la necessità della fissazione di un momento temporale di

decorrenza; sia la non intangibilità del trattamento pensionistico

previgente a fronte "di un indimostrabile diritto" al riguardo,

quando siasi trapassato dal sistema mutualistico ad altro di natura

solidaristica.

Invece, l'odierna fattispecie concernerebbe, secondo il Pretore,

"un distinto reale diritto soggettivo a che il nuovo sistema faccia

salvo tutto il periodo antecedente al 1° gennaio 1982".

Si avrebbe, così, il risultato di "cumulare, in capo allo stesso

soggetto, un trattamento complessivo dato dalla sintesi del sistema

vecchio con quello nuovo; operazione, questa, contabilmente forse

meno comoda, ma certo l'unica rispettosa del principio di

uguaglianza".

2. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza per gli avvocati e procuratori che ha concluso, in

memoria, per l'infondatezza della questione. Dopo aver richiamato la

già citata sent. n. 132 del 1984 di questa Corte, viene messo in

evidenza il carattere "previdenziale in senso proprio, dalle

connotazioni pubblicistiche ineliminabili", del sistema adottato per

la Cassa previdenziale forense; viceversa il giudice a quo avrebbe

sollevato la questione come se l'art. 26 impugnato "fosse inserito in

un rapporto assicurativo di natura privata".

Si pone in evidenza la fragilità della prospettazione del

pretore, per il quale sopravviverebbe un "sistema misto", cumulante

cioè due discipline ispirate a due diversi criteri (mutualistico da

un lato, solidaristico, dall'altro) in contrasto con "l'ottica

pubblicistica che ispira il rapporto previdenziale".

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta infondatezza (o quanto meno per la non

fondatezza) della questione sollevata.

Secondo l'Avvocatura, "la prospettazione dell'ordinanza non appare

del tutto difforme da quella delle altre ordinanze alle quali si

riferisce" la sent. n. 132 del 1984 che, tra l'altro, proprio in

relazione all'impugnato art. 26 ha osservato che "la fissazione di un

momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque

modificazione normativa", affermando poi la non configurabilità di

un diritto all'intangibilità del trattamento pensionistico

previgente. Considerato in diritto

1. - L'art.26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre

1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabilisce

che le pensioni maturate posteriormente al 1° gennaio del secondo

anno successivo alla sua entrata in vigore (e cioè a partire dal

1982) sono disciplinate dalla nuova normativa introdotta con la legge

medesima, restando regolate da quella previgente le altre maturate,

invece, anteriormente.

Secondo il giudice a quo tali disposizioni confliggerebbero con

l'art. 3 Cost. poiché verrebbe rimesso "all'arbitrio supremo

dell'occasionalità e cioè a un dato del tutto irrazionale perché

cieco il criterio di calcolo del trattamento, a seconda che il

diritto ad esso maturi prima o dopo quella data".

2. - La questione non è fondata.

Il remittente mostra di non ignorare che la Corte - in punto

specifico - dopo aver considerato che la fissazione di un momento

temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque

modificazione normativa, ha espressamente osservato che il sistema

previdenziale introdotto con la legge n. 576 del 1980, disancorato

com'è dalla corrispondenza fra contributi e pensioni, non porta

assolutamente a configurare un diritto dell'iscritto

all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente (sentenza

n. 132 del 1984).

Senonché, sempre secondo l'ordinanza, è il sottostante criterio

di calcolo della effettiva liquidazione che dovrebbe essere tenuto

distinto nei diversi periodi, prima e dopo, cioè, l'intervento della

nuova disciplina.

Con il che, basterà considerare, verrebbe a reintrodursi - altro

non rappresentando il calcolo liquidatorio se non l'elemento

oggettivo di computo del trattamento - quella intangibilità del

trattamento medesimo che - sul piano dell'art. 3 Cost. - la Corte ha

ritenuto non sussistere, essendosi verificato il razionale trapasso

dal sistema contributivo a quello retributivo.

Per contro, si prospetterebbe irrazionale, nel momento in cui

radicalmente - come detto - si trasforma la disciplina da

mutualistica in solidaristica, proprio l'introduzione di un sistema

di computo misto - quale quello assunto in ipotesi dal giudice a quo

- che per il suo palmare e discutibile ibridismo negli addendi di

calcolo contrasterebbe altresì, in concreto, con quella chiarezza

nella applicazione del dettato normativo, che rappresenta contributo

essenziale alla certezza del diritto (sentenza n. 31 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980 n.

576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata dal Pretore

di Enna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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