Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2002

Altra decisione · depositata il 06/02/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2

della legge della Regione Liguria, riapprovata il 1 marzo 2000,

concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali

27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti

disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni

di norme tributarie", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 2000, depositato in

cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del registro

ricorsi 2000, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della

Regione Toscana, riapprovata il 19 dicembre 2000, concernente

"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di

norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980,

n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato

l'11 gennaio 2001, depositato in cancelleria il 18 successivo ed

iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della

Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione

Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con il primo dei ricorsi in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 119

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 1 e 2 della legge approvata dal Consiglio regionale della

Liguria in data 1 marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente

"Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994,

n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di

sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".

La disposizione dell'art. 1 prevede, per le tasse sulle

concessioni regionali, la riduzione, al quinto del minimo, della

sanzione applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o

di un acconto) entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia

comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o

siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di

accertamento portate a formale conoscenza dell'autore o dei soggetti

obbligati.

Il ricorrente, nel rammentare il carattere attuativo della

competenza regionale in materia tributaria, è dell'avviso che la

norma all'esame si ponga in contrasto con la disciplina del

"ravvedimento" racchiusa nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472

del 1997.

È oggetto di censura anche l'art. 2, il quale prevede la

inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per

insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il

deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996,

qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio

1997.

Secondo il ricorrente, l'art. 3 della legge statale n. 549 del

1995 non consentirebbe al legislatore regionale - al quale è rimessa

solo la potestà di "stabilire le modalità di versamento" (comma 30

art. cit.) - di esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a

corrispondere il tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni

correlate al ritardato o insufficiente pagamento.

1.2. - Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo

"il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato";

conclusioni ribadite nella memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza.

2.1. - Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e

119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana

in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni

in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme

tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80;

29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37".

Nel rammentare, anche in questo caso, che la potestà tributaria

regionale ha carattere meramente attuativo, il ricorrente denuncia

l'art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi precedenti all'entrata

in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene disposto

che, in caso di tardivo versamento del tributo speciale dovuto per il

deposito in discarica di rifiuti solidi, la sanzione, sempreché il

ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi successivi alla

scadenza di legge, è pari al 5 del tributo stesso.

Secondo il ricorrente, la menzionata disposizione violerebbe

l'art. 119 della Costituzione, per contrasto con la norma statale

(art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) che regola gli

effetti del ravvedimento.

La medesima disposizione, disattendendo l'art. 3 della

Costituzione, introdurrebbe, inoltre, una non ragionevole

discriminazione tra le medesime infrazioni tributarie, a seconda che

esse siano state commesse prima o dopo il 1 aprile 1998 (data di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Il ricorrente censura, in relazione agli articoli 3 e 119 della

Costituzione, anche la disposizione contenuta nel comma 2 del

menzionato art. 3, riguardante le sanzioni da applicare per le

ipotesi di esercizio di attività di discarica abusiva ovvero di

abbandono, scarico o deposito in modo incontrollato di rifiuti.

2.2. - Con memoria del 22 ottobre 2001, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione

di quest'ultima disposizione, insistendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo.

2.3. - Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo

che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale

censurata sia dichiarata "inammissibile e infondata".

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la stessa

regione sostiene che l'intervenuta entrata in vigore della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione) e, in particolare, della modifica

dell'art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno l'istituto del

"ricorso in via preventiva" nei confronti delle leggi regionali. Di

qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità sopravvenuta o

comunque di inammissibilità del giudizio avverso la delibera

legislativa n. 67 del 2000.

In tale mutata situazione normativa, la regione chiede, in via

subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della

materia del contendere o, comunque, l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto

1. - Oggetto del primo dei giudizi in epigrafe è la questione

di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della delibera

legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data

1 marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente "Disposizioni integrative

alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999,

n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per

le violazioni di norme tributarie", per contrasto con l'art. 119

della Costituzione.

Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri,

l'art. 1 della delibera legislativa è da reputare incostituzionale,

perché disattende la disciplina del "ravvedimento" racchiusa

nell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l'art. 2

introduce una non consentita generalizzata sanatoria per

l'insufficiente o ritardato versamento dei tributi, destinata a

risolversi in una rinuncia della regione stessa ad un credito già

insorto.

2. - Oggetto del secondo dei giudizi in epigrafe è la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della

delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della

Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente

"Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di

norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980,

n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37".

Secondo il ricorrente, Presidente del Consiglio dei ministri,

sarebbero violati:

l'art. 119 della Costituzione, a causa del contrasto delle

citate disposizioni legislative regionali con le norme statali che

disciplinano, rispettivamente, gli effetti del ravvedimento in caso

di pagamento tardivo del tributo (art. 13 del decreto legislativo

n. 472 del 1997) e le sanzioni amministrative per il caso di

esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o

deposito incontrollato di rifiuti (art. 3 della legge n. 549 del

1995);

l'art. 3 della Costituzione, a causa della non ragionevole

discriminazione derivante dalle norme censurate tra violazioni dello

stesso tipo. Infatti, l'art. 3, comma 1, della deliberazione

legislativa denunciata, introdurrebbe una diversa disciplina

sanzionatoria a seconda che le violazioni siano state commesse prima

o dopo il 1 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto

legislativo n. 472 del 1997), con l'effetto, altresì, di comportare

l'applicazione di una sanzione superiore a carico di chi abbia

versato l'imposta con un ritardo minimo, e cioè sino a cinque giorni

lavorativi, rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia

effettuato il versamento con un ritardo maggiore. A sua volta,

l'art. 3, comma 2, della medesima deliberazione legislativa

determinerebbe l'ammontare al quale deve essere commisurata la

sanzione amministrativa di specie non già rapportandolo alla

effettiva e concreta base imponibile, ma a quello risultante dal suo

calcolo prefissato "forfetariamente" e, pertanto, in via astratta, e

sostanzialmente fittizia.

3. - In ordine ai giudizi in epigrafe, i quali vanno riuniti

avendo ad oggetto questioni analoghe o comunque connesse, occorre

rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del giudizio,

il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità,

attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, è

venuto meno, a seguito dell'emanazione della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 248 del 24 ottobre 2001. L'art. 8 di detta legge, riformando

l'art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento,

prevede ora che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale

ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro

sessanta giorni dalla sua pubblicazione".

Tale nuova disciplina, avendo espunto dall'ordinamento la

sequenza procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione

della legge regionale, a maggioranza assoluta dei componenti del

consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi a questa Corte,

impedisce che il presente giudizio possa aver ulteriore seguito, non

essendo più previsto che la Corte stessa eserciti il sindacato di

costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che

quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia

divenuta legge in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di

improcedibilità dei presenti ricorsi, ferma restando la facoltà per

il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente,

impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo

dell'art. 127 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'improcedibilità dei ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbario 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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