Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1976 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

23 novembre 1939, n. 1815 (disciplina giuridica degli studi di

assistenza e di consulenza), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio

1973 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Puri

Ambrogio, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Puri Ambrogio, il

pretore di Genova, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore

dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli

studi di assistenza e di consulenza), in relazione all'art. 41, primo

comma, della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata vieta

in modo tassativo l'esercizio in forma associativa di un'attività di

consulenza e assistenza tecnica in genere, fatta eccezione soltanto per

l'ipotesi in cui si costituisca una società, istituto, ufficio,

agenzia o ente usando la denominazione studio commerciale o simili, e

indicando analiticamente i nomi e i titoli professionali dei singoli

associati. Ciò impedirebbe tra l'altro, la costituzione di società

azionarie che si prefiggano, nell'ambito dell'oggetto sociale, una

attività di consulenza.

La disposizione, nata per tutelare l'attività professionale contro

il rischio della spersonalizzazione, con correlativa attenuazione della

responsabilità, sarebbe inadeguata alla attuale realtà

economico-industriale ed inoltre si porrebbe in contrasto con il

principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui

all'art. 41 primo comma, della Costituzione. La disposizione, infatti,

si tradurrebbe in un divieto assoluto dell'esercizio in forma

associativa dell'attività di progettazione industriale e, al tempo

stesso, determinerebbe un limite all'espletamento della libera

iniziativa economica in quei settori che postulino una preventiva

adeguata progettazione su scala imprenditoriale di impianti e tecniche

di produzione.

Non vi è stata costituzione della parte privata, né intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Genova solleva, in riferimento all'art. 41,

primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla

disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, che vieta

di costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da

quella prevista dall'art. 1 della stessa legge, "società, istituti,

uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche

gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di

assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale,

amministrativa, contabile o tributaria". Secondo l'ordinanza di

rimessione, la normativa denunciata risponderebbe ad una concezione

individualistica dell'attività professionale in genere, e di quella

ingegneristica in specie, che dovrebbe ritenersi ormai inadeguata,

nell'attuale realtà economica, rispetto alle finalità peculiari della

progettazione industriale, la quale "non può di fatto essere affidata

a singoli professionisti o a studi tecnici che comunque conservino una

nitida impronta personalistica, ma al contrario postula una complessa

organizzazione di uomini e mezzi che soltanto un'attività strutturata

su base imprenditoriale può garantire".

Le condizioni imposte dalla legge, che "vieta in modo tassativo

l'esercizio in forma associativa di un'attività di consulenza e

assistenza tecnica in genere", e tra l'altro "impedisce la costituzione

di società azionarie che si prefiggano nell'ambito dell'oggetto

sociale anche l'espletamento dell'attività suddetta", comporterebbero

"la pratica impossibilità di esercizio" dell'attività di

progettazione industriale su vasta scala.

Il divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939

dovrebbe quindi ritenersi illegittimo, per contrasto con il principio

costituzionale della libertà dell'iniziativa economica privata.

2. - Giova preliminarmente precisare che la vigente disciplina

giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo

esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia delle

professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229 del

codice civile, richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o

elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o autorizzazione e di

altri requisiti legali, accertati di regola da ordini, collegi o

associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato. Per queste

attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere

rigorosamente personale delle prestazioni professionali (cfr. art. 2232

codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 non esclude in

modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma associativa, ma

testualmente dispone che "le persone che, munite dei necessari titoli

di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di

specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si

associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per

cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione

del loro ufficio o nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione

di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o

tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei

singoli associati". Tale esercizio professionale associato deve

inoltre essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono

rappresentati i singoli associati (art. 1, secondo comma). La stessa

legge stabilisce che sono esclusi dal divieto di cui all'art. 2 sia gli

enti ed istituti pubblici, sia anche, fermo l'obbligo della

notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 1, "gli uffici che

le società, ditte o aziende private costituiscono per la propria

organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli".

Non occorre sottolineare le ragioni che giustificano la vigente

normativa, dettata sia per la tutela degli interessi, non soltanto

economici o corporativi, delle categorie professionali, sia per

garanzia del corretto esercizio delle professioni intellettuali, nei

confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale,

garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione

professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del

professionista.

3. - Ciò premesso, a giudizio di questa Corte non sussiste nella

disposizione denunciata alcun vizio di incostituzionalità, per

contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica

privata. Invero, la questione, prospettata dall'ordinanza di rimessione

con speciale riferimento alle attività di progettazione industriale,

deve essere considerata sotto due profili distinti, anche se connessi:

e precisamente, con riguardo alla ammissibilità della costituzione di

società per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, ai

sensi degli artt. 2247 e seguenti del codice civile, e con riguardo

alla asserita esigenza tecnica che determinate attività professionali,

come la progettazione industriale, richiedano oggi un'organizzazione a

base imprenditoriale, realizzabile tipicamente nella forma giuridica

della società per azioni.

Per quanto concerne le società di professionisti in genere,

sarebbe fuori luogo esaminare in questa sede le questioni largamente

discusse in dottrina circa la possibilità di configurare l'esercizio

delle professioni intellettuali sotto l'aspetto esclusivo o prevalente

dell'attività economica a scopo di lucro, e di riferire l'attività

personale dei professionisti, esercitata in forme di collaborazione

associativa, ad un ente giuridico astratto o ad un gruppo unificato.

Sarebbe del pari superfluo ricordare precedenti legislativi forniti da

ordinamenti stranieri ed anche da quello italiano, come la legge 23

novembre 1939, n. 1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di

revisione, per tacer dei disegni di legge sottoposti all'esame del

Parlamento. Ciò che qui unicamente importa accertare è l'eventuale

conflitto della normativa vigente con l'art. 41, primo comma, della

Costituzione: e tale conflitto sicuramente non sussiste, dati i limiti

che lo stesso art. 41 prevede nel secondo e terzo comma, riservando

alla legge ogni opportuno controllo delle iniziative ed attività

economiche. In particolare, l'esercizio delle professioni intellettuali

è stato sempre oggetto di speciale disciplina, pur con forme,

modalità e limitazioni diverse nei tempi e nel vario regolamento delle

singole professioni. Le osservazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione prospettano l'opportunità di una eventuale riforma

legislativa, non l'esistenza di una questione di legittimità

costituzionale. È infatti chiaro che il riconoscimento

dell'ammissibilità della costituzione di società per l'esercizio

delle attività professionali protette appartiene alla discrezionalità

di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire

se, e a quali condizioni, possa consentirsi l'adozione di forme

societarie.

In questa materia, la necessità di una congrua normativa appare

evidente, per evitare la possibilità dell'esercizio abusivo da parte

di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello

sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la

dignità e autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre,

d'altro canto, con riguardo alla diversa qualità delle prestazioni

professionali, un preciso regolamento delle responsabilità sociali e

personali, sia nei confronti dei clienti e dei terzi, sia anche nei

confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sindacali.

4. - Non è possibile ravvisare l'ipotizzato conflitto con l'art.

41 nemmeno per quanto concerne le attività di progettazione

industriale che, secondo il giudice a quo, richiederebbero oggi una

complessa organizzazione di uomini e di mezzi, talché il divieto di

costituire società per azioni, che si prefiggano, nell'oggetto

sociale, anche l'espletamento di dette attività, determinerebbe una

inammissibile preclusione, riguardante "tanto l'attività di pura

progettazione in se stessa, quanto le attività industriali

direttamente produttive di beni e servizi a cui la prima assicura le

indispensabili basi tecnologiche, l'una e le altre concretando tipiche

manifestazioni della iniziativa economica".

Si prospetta qui l'esigenza di forme associative di attività

professionale organizzate come vere e proprie imprese, con

apprestamento di un complesso di beni e mezzi strumentali necessari per

il loro esercizio. Occorre ricordare, al riguardo, che l'art. 2238 del

codice civile prevede bensì che l'esercizio d'una professione possa

costituire elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa,

(nel qual caso debbono applicarsi anche le disposizioni degli artt.

2082 e seguenti che disciplinano il lavoro nell'impresa, e vige

l'esclusione sancita dall'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n.

1815); ma non si può evidentemente sostenere che il principio della

libertà di iniziativa economica postuli senz'altro l'ammissibilità

d'una diversa fattispecie, in cui un professionista, o un gruppo di

professionisti, costituiscano una impresa, con conferimento ed

organizzazione di mezzi strumentali e beni aziendali, per svolgere

attività di progettazione industriale, connesse o non alla diretta

produzione di beni o servizi (non professionali). Per siffatte forme

complesse di attività imprenditoriale, l'esigenza sopra illustrata di

una speciale disciplina normativa appare ancor più palese, trattandosi

di regolare la costituzione e l'esercizio non solo di una società tra

professionisti, ma di una società professionale organizzata in forma

di impresa, ciò che comporta la soluzione di particolari e gravi

problemi giuridici. Le esigenze prospettate dal giudice a quo

concernono pur sempre una questione di politica legislativa, non di

legittimità costituzionale, perché il parametro offerto dal primo

comma dell'art. 41 della Costituzione non comporta, nemmeno sotto

questo speciale profilo, l'ammissibilità di una piena

"liberalizzazione" quanto all'esercizio delle attività tecniche

proprie dell'ingegneria industriale, che sono pur sempre attività

professionali, soggette alla discrezionale disciplina del legislatore,

sindacabile in questa sede soltanto con riguardo alla ragionevolezza

dei limiti imposti al loro esercizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento all'art. 41, primo comma,

della Costituizione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina

giuridica degli studi di assistenza e consulenza, sollevata dal pretore

di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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