Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti

concernenti la zona industriale di Ravenna, e degli artt. 2, terzo

comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104, contenente norme

interpretative ed integrative della predetta legge, promossi con due

ordinanze emesse il 3 ottobre 1972 dalla Corte di appello di Bologna

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la società Industria

Sgiba AG. in Italia, la società azionaria Porto industriale di

Ravenna, la società Bonifica di Porto Corsini e Baldi Luigi, iscritte

ai nn. 400 e 401 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973.

Visti gli atti di costituzione delle società SGIBA, SAPIR,

Bonifica di Porto Corsini e di Baldi Luigi, nonché l'atto d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Carmelo Carbone, per la società SGIBA e per Baldi

Luigi, l'avv. Amedeo Fiore, per la società Bonifica di Porto Corsini,

l'avv. Pietro Rescigno, per la società SAPIR, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile di 2 grado, tra la

società SGIBA e la società azionaria Porto industriale di Ravenna

(avente ad oggetto determinazione di indennità espropriativa) e di

altro analogo procedimento tra Luigi Baldi, la s.p.a. Porto industriale

di Ravenna e la società Bonifica di Porto Corsini, l'adita Corte di

appello di Bologna, con ordinanze di identico contenuto emesse il 3

ottobre 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in

relazione all'art.3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 23 febbraio

1967, n. 104 ("Norme integrative ed interpretative della legge 13

giugno 1961, n. 528" sulla industrializzazione di Ravenna), nella parte

in cui, rispettivamente, dispongono, l'art. 2, che l'indennità di

espropriazione per le opere pubbliche occorrenti per l'ampliamento,

sistemazione e attrezzatura del porto canale Corsini e per l'annessa

zona di sviluppo industriale in Ravenna "sarà ragguagliata al valore

venale dei terreni riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore

della legge 1961, n. 528" e, l'art. 3, che la norma innanzi riportata

abbia efficacia retroattiva (alla data dell'entrata in vigore della

legge 1961 su citata).

2. - Con le stesse ordinanze è stata pure prospettata, in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 528 del 1961, "in

quanto non prevedono un limite temporale per l'esercizio delle opere di

cui all'art. 1, ma affidano la prefissione dei termini all'autorità

amministrativa".

3. - Ritualmente notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze

indicate ed instaurati i relativi giudizi innanzi alla Corte, si sono

in questi costituite la SAPIR (Società azionaria porto industriale di

Ravenna), che ha concluso in via preliminare, per l'irrilevanza e, nel

merito, per l'infondatezza della sollevata questione, la s.p.a. SGIBA

che ha, invece, concluso per la declaratoria di illegittimità delle

norme impugnate, subordinatamente all'affermazione di irrilevanza della

questione; e la s.p.a. Bonifica di Porto Corsini che ha puntualmente

condiviso le argomentazioni e le conseguenti conclusioni delle

ordinanze di rimessione.

4. - È intervenuta (nel secondo procedimento) anche la Presidenza

del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura di Stato,

che ha sostenuto la piena legittimità delle norme denunziate. Considerato in diritto :

1. - È sollevata questione di legittimità - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - degli artt. 2, comma terzo, e 3 della

legge 23 febbraio 1967, n. 104, in quanto prevedono che, con effetto

retroattivo alla data dell'entrata in vigore della legge 13 giugno

1961, n. 528, l'indennità di espropriazione per le opere pubbliche

occorrenti per la sistemazione del porto Corsini di Ravenna e

dell'annessa zona industriale venga "ragguagliata al valore venale dei

terreni, riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore della legge

1961, n. 528" e, cioè, alla data del 22 luglio 1955.

La normativa impugnata avrebbe, secondo il giudice a quo, carattere

innovativo rispetto all'art. 4 della precedente su citata legge del

1961, la quale riportava, invece, la determinazione della indennità

anzidetta al momento dell'esproprio (con la prescrizione soltanto di

prescindere da ogni incremento di valore che si fosse verificato o

potesse verificarsi "in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra

operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto ed alla

sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto").

Sulla base di tale premessa, la violazione del principio di

uguaglianza è, in particolare, fatta discendere da ciò che, per

effetto della disposta retroattività, la nuova e - secondo la Corte di

Bologna - più sfavorevole normativa si applicherebbe alle

espropriazioni anteriori, di cui fosse tuttora in corso il procedimento

di determinazione dell'indennità, e non anche alle parallele vicende

espropriative, in cui l'indennizzo fosse, invece, già divenuto

definitivo.

Si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata disparità di

trattamento, nell'ambito di situazioni sostanzialmente identiche, in

quanto verrebbero valutati con criteri diversi beni esistenti nella

medesima zona e già espropriati al momento dell'entrata in vigore

della legge 1967, n. 104 cit., in dipendenza del solo fatto di essere o

meno divenuta definitiva, in tale data, la determinazione della

relativa indennità.

2. - Sul punto della rilevanza della sollevata questione, va

innanzi tutto, superata l'eccezione, formulata (dalle società SAPIR e

SGIBA) sul rilievo che le disposizioni denunziate non si

applicherebbero alle fattispecie che formano oggetto dei giudizi a

quibus, atteso che l'eccezione anzidetta presuppone una interpretazione

del testo normativo diversa da quella adottata nelle ordinanze di

rimessione, e che appare corretta.

Privo di consistenza è poi anche l'altro motivo di irrilevanza

(prospettato dalla SAPIR) basato sull'assunto di una "sostanziale

corrispondenza, sul piano della realtà di fatto, dei valori dei

terreni espropriati nel 1961 e nel 1955 (data di riferimento della

legge 1967, n. 104)": in quanto trattasi di assunto enunciato soltanto

nella impugnata sentenza di primo grado e non condiviso dalla Corte di

appello, alla cui ordinanza di rimessione occorre, invece, avere

riguardo.

3. - Nel merito va preliminarmente puntualizzato l'ambito della

questione. Questa, secondo la prospettazione del giudice a quo,

concerne - come si è detto - il solo profilo di contrasto con il

precetto di uguaglianza e non investe (come, con inammissibile

estensione, vorrebbe, invece, la società SGIBA) anche l'illegittimità

in via autonoma dell'art. 2, comma terzo, legge 1967, n. 104, sotto il

profilo della irrisorietà del ristoro per l'ampiezza della

dissociazione temporale tra il momento dell'esproprio e quello di

valutazione della relativa indennità.

4. - Nei termini così delineati, la questione non è fondata.

Può prescindersi qui dall'esaminare se la disciplina risultante

dalla normativa denunziata sia, effettivamente, innovativa o abbia,

invece - come sostenuto dalla società SAPIR - carattere meramente

interpretativo della precedente legge del 1961.

Anche a ritenere, infatti, che la disposizione dell'art. 2 legge

1967 cit. abbia contenuto innovativo, non per questo essa sarebbe

illegittima per la sua retroattività, sotto il profilo - cui

esclusivamente occorre riferirsi - prospettato nell'ordinanza di

rimessione.

Tale profilo - che non investe il problema se la retroattività di

una norma possa, ed in che limiti, incidere su diritti quesiti - è, si

ripete, quello soltanto della disparità di trattamento tra soggetti

espropriati anteriormente alla legge 1967, secondo che, al momento

dell'entrata in vigore di questa, risultino o non definitivamente

indennizzati. Ora è evidente che la discriminazione di trattamento

così denunziata non dipende già da una disciplina differenziata delle

situazioni comparate sibbene dalla circostanza di fatto (esterna alla

previsione normativa) dell'esservi o meno al momento dell'entrata in

vigore della disciplina legislativa de qua un giudizio in corso nel

quale essa possa trovare applicazione.

In altri termini, la inapplicabilità della legge 1967, n. 104

nelle ipotesi in cui la determinazione dell'indennità, ai sensi della

precedente legge 1961, n. 528, fosse divenuta definitiva per mancata

opposizione alla stima o per esaurimento del relativo giudizio discende

da principi di carattere generale (alla stregua dei quali assume

rilevanza il dato di fatto del non esservi in corso, per alcuni casi,

una controversia sulla misura della indennità) e non si riconnette al

precetto della legge impugnata.

Questa, per ciò, sfugge alla censura di legittimità, sotto tale

profilo, rivoltale.

5. - Non fondata è anche l'ulteriore questione - sollevata con le

stesse ordinanze in epigrafe indicate - di legittimità, in riferimento

all'art. 42 della Costituzione, degli artt. 2 e 3 della legge n. 528

del 1961 "in quanto non prevedono un limite temporale per l'esecuzione

delle opere di cui all'art. 1, ma affidano la prefissione dei termini

all'autorità amministrativa".

Erroneamente, invero, il giudice a quo richiama - a sostegno della

formulata ipotesi di incostituzionalità - la precedente sentenza n. 90

del 1966 di questa Corte.

L'affermazione - in tale pronunzia racchiusa - che "l'indicazione

dei termini non può essere idonea ad assicurare la garanzia voluta

dalla Costituzione, se non in quanto sia contenuta nella stessa legge"

è, infatti, riferita alla sola - peculiare - ipotesi di legge che

autorizzi l'espropriazione di singoli beni individualmente determinati.

Nelle ipotesi, invece - come quelle di specie - di legge di

carattere generale dichiarativa della pubblica utilità di intere

categorie di opere, la stessa sentenza innanzi menzionata chiarisce

come l'indicazione del termine legittimamente si riconnetta al primo

atto amministrativo della procedura espropriativa che in concreto segue

alla declaratoria astratta e generale di pubblica utilità delle opere

indicate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104,

contenente norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno

1961, n. 528, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Bologna con le ordinanze indicate in

epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente

provvedimenti concernenti la zona industriale di Ravenna, sollevata, in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, con le ordinanze medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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