Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

lettera c), della legge della Regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44

(Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e determinazione dei canoni di locazione), come modificato

dall'art. 7 della legge della regione Umbria 25 agosto 1988, n. 30

(Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 novembre

1983, n. 44, concernente: "Disciplina della gestione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di

locazione"), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1998 dal

tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto

da R.C. contro la commissione provinciale per l'assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica di Terni ed altro, iscritta

al n. 894 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 52 dell'anno

1998;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con

ordinanza emessa il 6 maggio 1998, in un giudizio avente ad oggetto

l'impugnazione di una delibera di esclusione dalla graduatoria

definitiva di un concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione ed all'art. 26 dello statuto della regione Umbria,

approvato con legge 23 gennaio 1992, n. 44, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della

regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44 (Disciplina della gestione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei

canoni di locazione).

2. - Premesso che il ricorrente è stato escluso dalla

graduatoria in quanto proprietario di un alloggio di superficie

adeguata e staticamente sicuro, benché lo stesso sia stato

dichiarato inagibile per "umidità diffusa non risolvibile", il

giudice rimettente osserva che la disposizione impugnata esclude

dalla partecipazione al concorso i titolari di alloggi aventi

superficie utile adeguata ed abitabili sotto il profilo statico,

senza attribuire rilievo all'eventuale inagibilità per motivi

igienico-sanitari, i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera

b3) della legge regionale n. 44 del 1983, così come modificato

dall'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30,

costituiscono soltanto titolo per l'attribuzione di un punteggio

aggiuntivo, ai fini della formazione della graduatoria.

Tale disciplina, configurando l'insicurezza statica dell'alloggio

come requisito necessario per la partecipazione al concorso, non

suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, senza neppure

distinguere tra alloggi dichiarati antigienici per cause facilmente

rimediabili ed alloggi dichiarati tali per carenze strutturali,

determinerebbe, ad avviso del giudice a quo una ingiustificata

disparità di trattamento tra soggetti titolari di immobili

ugualmente inidonei alla soddisfazione delle proprie esigenze, in

contrasto con la stessa ratio della legge regionale, consistente nel

far conseguire un'abitazione adeguata a coloro che non la possiedano,

e con l'art. 26 dello statuto regionale, che impegna la regione a

favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i

cittadini.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, non vi è stato intervento

della regione Umbria, né vi è stata costituzione delle parti del

giudizio principale. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda

l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge della regione Umbria 21

novembre 1983, n. 44, il quale, nel prevedere che ai fini

dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

occorre, tra l'altro, non essere titolare di diritti reali di

godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,

stabilisce espressamente che "non si considera adeguato l'alloggio

dichiarato inabitabile per motivi statici".

Tale norma, secondo il giudice rimettente, contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono

titolari di alloggi definiti "non adeguati", perché dichiarati

inabitabili per motivi statici e coloro che sono titolari di alloggi

dichiarati inabitabili per motivi igienico-sanitari, come, nel caso

di specie, è ritenuta "l'umidità diffusa non risolvibile", ma che

invece non sono definiti "non adeguati". La stessa norma, inoltre,

violerebbe anche l'art. 26 dello statuto della regione Umbria, in

quanto contrasterebbe con l'obiettivo statutario di favorire la

realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini.

2. - La questione è fondata.

L'art. 2 della legge della regione Umbria n. 44 del 1983 ha

adottato il criterio in base al quale è preclusa la partecipazione

al concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica a coloro che, tra l'altro, siano titolari di diritti di

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare, precisando al riguardo che per

alloggio adeguato si intende quello avente una determinata superficie

utile per i componenti del nucleo familiare e che in ogni caso non si

considera adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per motivi

statici.

È chiaro che il rilievo conferito al criterio

dell'inabitabilità dell'alloggio per motivi statici rappresenta,

rispetto alle direttive fissate dal CIPE con deliberazione del 19

novembre 1981 - applicabile, secondo il giudice a quo nel caso di

specie - una specificazione di particolari esigenze regionali, che

peraltro rientrano, secondo questa Corte, nell'ambito

dell'articolazione organizzativa dell'intervento pubblico in un

settore, quale è quello dell'edilizia residenziale pubblica, in cui

si manifestano più intensamente le necessità di differenziazione

territoriale (sentenza n. 27 del 1996). Del resto, dalla stessa

delibera del CIPE emerge un orientamento complessivo volto a

riconoscere il rilievo di situazioni particolari di disagio o

precarietà abitativa, in conformità con le finalità sociali della

disciplina in esame.

Ciò premesso, il criterio della adeguatezza della sistemazione

abitativa, accolto dalla norma regionale in questione, comporta che

non vi sia alcuna differenza, ai fini della partecipazione al

concorso per l'assegnazione degli alloggi in oggetto, tra la

titolarità di un'abitazione avente una superficie inferiore a quella

minima stabilita in relazione al numero dei componenti del nucleo

familiare e la titolarità di un'abitazione, che, pur essendo

adeguata sotto il profilo della superficie, non sia tuttavia

utilizzabile per la precarietà delle condizioni in cui versa. In

entrambe le ipotesi, infatti, la norma esclude l'adeguatezza

dell'alloggio poiché esso non è effettivamente godibile da parte

del titolare.

Ma rispetto allo stesso criterio della adeguatezza della

sistemazione abitativa, in ordine al quale va valutata la congruità

della scelta legislativa, appare irragionevole la disparità di

trattamento che la norma impugnata introduce in relazione alle

diverse cause che possono determinare la medesima situazione di

inabitabilità dell'alloggio per la precarietà delle sue condizioni;

cause che, secondo la vigente disciplina, riguardano non solo i vari

profili inerenti al collaudo statico, ma anche la "avvenuta

prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti" (art. 4 del

d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425). Mentre, infatti, il titolare di un

immobile inabitabile per motivi statici è legittimato a partecipare,

in presenza degli altri requisiti prescritti, al concorso per

l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in

quanto l'immobile stesso è considerato inadeguato ex lege viceversa

il titolare di un immobile inabitabile per motivi igienico-sanitari

non è legittimato a partecipare al concorso predetto, in quanto

l'immobile in questione non può essere considerato, solo per questa

specifica ragione, inadeguato. Né a giustificare questa disparità

può essere invocata la circostanza che l'art. 8, comma 2, lettera b)

della legge regionale in questione preveda un punteggio preferenziale

per l'aspirante che abiti in alloggio antigienico, perché questa

condizione, operando soltanto in sede di graduatoria finale del

concorso, presuppone che la partecipazione dell'interessato non sia

preclusa proprio dalla titolarità di quell'alloggio.

D'altra parte, il trattamento deteriore risultante dalla norma

impugnata non può trovare sufficiente giustificazione nella minore

onerosità delle opere che ordinariamente sono necessarie per porre

rimedio all'inabitabilità derivante da motivi igienico-sanitari, o

nella maggiore difficoltà di un apprezzamento oggettivo di tali

situazioni, poiché si tratta di distinzioni meramente accidentali,

le quali, attenendo alla fase applicativa delle disposizioni che

prevedono i requisiti per l'assegnazione degli alloggi, non appaiono

suscettibili di incidere sulla sostanziale omogeneità delle

situazioni in cui versano i titolari di immobili comunque inadeguati

alla soddisfazione delle loro esigenze abitative (sentenza n. 123 del

1988).

Va, a questo proposito, specificato che il riferimento al

parametro dell'art. 3 della Costituzione impone che anche

l'inabitabilità per motivi igienico-sanitari debba, al pari di

quella derivante da motivi statici, fondarsi su un provvedimento

formale dell'autorità competente. Tale provvedimento, che implica un

rigoroso accertamento di situazioni di antigienicità dell'immobile

(art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), presuppone

un'oggettiva valutazione sia dello stato dell'alloggio sia delle

connesse possibilità che le sue condizioni possano essere ricondotte

alla normalità.

La norma impugnata va pertanto censurata nella parte in cui non

considera inadeguato anche l'alloggio dichiarato inabitabile per

ragioni igienico-sanitarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

lettera c) della legge della regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44

(Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e determinazione dei canoni di locazione), nella parte in

cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio

dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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