Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3r.d.l. 1605/1925

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, r.d.l. 23 luglio 1925, n.1605 "Costituzione di un Istituto

nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro

superstiti non aventi diritto a pensione" convertito in legge 18

marzo 1926, n. 562 "Conversione in legge, con approvazione

complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto

argomenti diversi" promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1979

dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Barbano Guido iscritta

al n. 884 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto Guido Barbano, geometra già alle dipendenze del Comune di Genova,

sospeso cautelarmente dal servizio a decorrere dal 27 agosto 1963 e

poi, con la stessa decorrenza, destituito dall'impiego a seguito di

sentenza della Corte di cassazione con cui veniva confermata la

condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di falso e

truffa, si era visto riconoscere un assegno vitalizio di L. 500.100,

con decorrenza 1° agosto 1966, in relazione al servizio prestato dal

1° marzo 1950 al 26 agosto 1963 (deliberazione n. 1740 del 6 novembre

1972).

Avverso tale provvedimento il Barbano aveva presentato ricorso

alla Corte dei conti, sostenendo tra l'altro di aver diritto ad una

diversa decorrenza iniziale del trattamento riconosciutogli, in

quanto egli fin dal 27 agosto 1963, a seguito di sospensione

cautelare prima e di destituzione poi, aveva cessato dal servizio.

La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, rilevato

come, alla stregua della legislazione vigente, il provvedimento

adottato dal Comune di Genova fosse da considerarsi corretto,

dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, relativamente al diniego

di corresponsione di assegno vitalizio nei confronti di ex dipendenti

degli enti locali cessati dal servizio per loro colpa.

La norma de qua, abrogata in ragione dell'art. 1 della legge 8

giugno 1966, n. 424, continuerebbe in effetti a produrre parzialmente

i suoi effetti in casi come quelli di specie, in cui il

riconoscimento dell'assegno vitalizio non può che decorrere dalla

data fissata nell'art. 2 della stessa legge n. 424 del 1966 e cioè

dal 1° agosto 1966, restando così scoperto il periodo intercorrente

tra la data di cessazione dal servizio (27 agosto 1963) e quella

prevista dalla legge.

Ricordata la copiosa giurisprudenza della Corte susseguitasi alla

sentenza n. 3 del 1966, il giudice a quo non nutriva dubbi circa la

natura di retribuzione differita da riconoscersi all'assegno

vitalizio di che trattasi e riteneva pertanto che la disposizione di

cui all'art.3, comma secondo, dal r.d.l. 23 luglio 1925, n.1605,

potesse essere in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, a

causa della disparità di trattamento che sussisterebbe a seguito

dell'applicazione della norma de qua, sia con l'art. 36 Cost., in

ragione del fatto che il trattamento di quiescenza non è che la

logica prosecuzione della retribuzione percepita in costanza di

servizio.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si

aveva intervento del Presidente del consiglio né costituzione di

parti. Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di costituzionalità sollevata dalla

Corte dei Conti nel corso di un giudizio in materia di pensioni è

l'art. 3, secondo comma del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, il quale

prevede che in caso di provvedimenti di dispensa dei dipendenti degli

enti locali per colpa dell'interessato questi non abbia diritto alla

corresponsione dell'assegno vitalizio I.N.A.D.E.L. previsto dal primo

comma dello stesso art. 3, pur se in possesso degli altri requisiti

per ottenerne la concessione.

Ad avviso della Corte dei conti la norma sarebbe in contrasto con

gli art.li 3 e 36 della Costituzione rispettivamente in relazione al

principio di uguaglianza, nonché con riferimento al diritto del

lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e

quantità del lavoro prestato e ciò avuto riguardo al carattere

retributivo del trattamento di quiescenza.

2. - Come ha rilevato anche il giudice a quo nell'ordinanza di

rinvio, la norma denunciata - di contenuto analogo all'art. 11 della

legge 13 marzo 1950 n. 120, già a sua volta dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 204 del 1972 - è

stata espressamente abrogata solo in virtù della Legge n. 424 del

1966. Essa, pertanto, era quella applicabile nel periodo

intercorrente tra la data della dispensa dall'impiego del ricorrente

nel giudizio a quo e quella dell'entrata in vigore della Legge n. 424

del 1966, onde la rilevanza, ratione temporis, della questione qui

sollevata, in quanto il dipendente, che aveva ricorso dinanzi alla

Corte dei conti, era stato sospeso cautelarmente dal servizio a

decorrere dal 26 agosto 1963 e poi, con la stessa decorrenza,

dispensato dall'impiego.

3. - Per quel che riguarda il merito, questa Corte ha più volte

affermato il principio secondo cui degli assegni di quiescenza aventi

natura di retribuzione differita non può essere privato il

lavoratore, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di

lavoro (da ultimo sentenze n. 288 del 1983 e n. 31 del 1987).

All'assegno vitalizio previsto dall'art. 3 del r.d.l. 23 luglio

1925, n. 1605, deve essere riconosciuta la natura di retribuzione

differita essendo esso proporzionato al numero degli anni di servizio

prestati, onde il contrasto con l'articolo 36 della Costituzione

della citata norma, sulla base dei principi costantemente affermati

da questa Corte.

4. - Resta così assorbita la questione di costituzionalità della

stessa norma sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,

del r.d.l. 23 luglio 1925 n. 1605 (norme relative alla costituzione

di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e

dei loro superstiti non aventi diritto a pensione), in quanto

prescrive che non si fa luogo alla concessione dell'assegno previsto

dal primo comma dello stesso articolo, in caso di provvedimenti di

dispensa dovuti a colpa dell'interessato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il cancelliere: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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