Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, ultimo

comma, del codice di procedura penale, modificato dalla legge 7

novembre 1969, n. 780, promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1971

dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Orioli

Giuseppe, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 12 maggio 1971 il pretore di Milano,

accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha

proposto una questione di legittimità costituzionale concernente

l'ultimo comma dell'art. 389 del codice di procedura penale.

Ad avviso del pretore, la disposizione impugnata è fonte di una

illegittima disparità di trattamento giacché, mentre nell'ipotesi di

giudizio direttissimo di competenza del tribunale o della Corte di

assise l'imputato, avvalendosi della facoltà concessa dalle modifiche

apportate all'art. 389 c.p.p. dalla legge 7 novembre 1969, n. 780,

"può chiedere che il procedimento a suo carico venga istruito con il

rito formale", nel caso di giudizio direttissimo di competenza

pretorile l'imputato non può influire neppure indirettamente sulla

scelta fra rito direttissimo ed istruzione sommaria. Tale disparità,

non giustificata dalla diversa struttura del giudizio pretorile, si

risolverebbe, secondo l'ordinanza, in una violazione dell'articolo 3

della Costituzione.

2. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri (atto 31 luglio 1971), ha chiesto

che la questione sia dichiarata non fondata perché priva del suo

presupposto: a suo avviso, infatti, l'art. 389 c.p.p. non riguarda

affatto il giudizio direttissimo, che è disciplinato dagli artt. 502

ss. dello stesso codice.

In tale tesi la difesa dello Stato ha insistito nella pubblica

udienza. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione propone, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale avente

ad oggetto l'ultimo comma dell'art. 389 del codice di procedura penale

nella parte in cui esso non attribuisce all'imputato, quando si tratti

di giudizio direttissimo pretorile, la facoltà di chiedere che si

proceda ad istruzione sommaria. L'illegittima disparità di trattamento

nascerebbe, secondo il giudice a quo, dalla circostanza che, invece,

quando il giudizio direttissimo sia di competenza del tribunale o della

Corte di assise, l'imputato potrebbe avvalersi della facoltà, prevista

dalle modifiche apportate all'art. 389 dalla legge 7 novembre 1969, n.

780, di chiedere che si proceda con istruzione formale.

2. - La questione non è fondata. Essa è stata proposta dal

giudice a quo sul presupposto che l'art. 389 c.p.p. e, in particolare,

le innovazioni introdotte dalla legge n. 780 del 1969, trovino

applicazione nel giudizio direttissimo per reati di competenza del

tribunale o della Corte di assise: ma tale presupposto è sicuramente

e manifestamente errato. Ed infatti la disciplina risultante dal nuovo

testo dell'art. 389 riguarda esclusivamente l'istruzione sommaria ed i

rimedi apprestati quando l'imputato ritenga che, non ricorrendone le

ipotesi, si debba procedere col rito formale, sicché tutta la

problematica relativa al giudizio direttissimo, specificamente ed

autonomamente disciplinato dagli artt. 502 e segg., è certamente

estranea alla disposizione impugnata. L'errore nel quale il pretore di

Milano è incorso è quello di ritenere che anche il rito direttissimo

preveda una fase di istruzione sommaria: ma su ciò non si può

consentire, giacché, anche se il sommario interrogatorio dell'imputato

previsto dall'art. 502 dovesse qualificarsi come atto istruttorio, non

si tratterebbe, certo, di quella istruzione sommaria che è

disciplinata dal titolo terzo del libro secondo del codice. Da qui

discende l'ovvia conseguenza che nei reati di competenza del tribunale

o della Corte di assise, per i quali si proceda col rito direttissimo,

l'imputato non può esercitare la facoltà concessa dal quarto comma

dell'art. 389 né proporre il ricorso previsto dal sesto comma dello

stesso articolo: solo il giudice del dibattimento - art. 504 c.p.p. -

(si tratti del pretore, del tribunale o della Corte di assise) è

competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del

rito direttissimo e, quindi, solo nel dibattimento l'imputato può,

anche su questo punto, far valere le sue ragioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 389, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta

dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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