Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma, 7, terzo comma, lett. b), 8, secondo comma, lett. b), 12,

primo comma, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 44 della legge

della Provincia autonoma di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3

(Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale

artigiana), integrata e modificata dalla legge provinciale 16

dicembre 1983, n. 51, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre

1984 dalla Corte d'appello di Trento sul ricorso proposto da Tomaino

Raffaele, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125- bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Tomaino Raffaele nonché l'atto di

intervento della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. Tomaino Raffaele, piastrellista già iscritto nell'albo delle

imprese artigiane di Catanzaro, chiedeva, dopo avere fissata la

residenza in Bronzolo (BZ), di essere iscritto nel corrispondente

albo della provincia di Bolzano. La Commissione provinciale

dell'artigianato, in prima istanza, e la Giunta Provinciale di

Bolzano, in seconda istanza, rifiutavano peraltro l'iscrizione, per

non avere l'aspirante sostenuto l'esame di idoneità di cui agli

artt. 26 e segg. l. prov. 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e

integrata dalla l. prov. 16 dicembre 1983, n. 51.

Successivamente, con decreto 13 luglio-22 agosto 1984, il

Tribunale di Bolzano rigettava il ricorso proposto dall'interessato

ai sensi dell'art. 11 l. 25 luglio 1956, n. 860, negando che la

subordinazione dell'iscrizione nell'albo al superamento di un esame

attitudinale si ponesse in violazione di principi costituzionali.

Sull'impugnazione del Tomaino, la Corte d'Appello di Trento, dopo

aver risolto negativamente alcune questioni

pregiudiziali - afferenti alla dedotta nullità del decreto per vizio

di forma ed alla partecipazione necessaria al

procedimento di cui al citato art. 11 del P.M., della Commissione

provinciale per l'artigianato e della Giunta

provinciale di Bolzano - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b),

8, secondo comma, lett. b), 12, primo comma, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31 e 44 l. provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981 n. 3

integrata e modificata dalla l. prov. 16 dicembre 1983 n. 51, in

riferimento all'art. 120, ultimo comma, Cost. ed all'art. 8 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La normativa impugnata - rileva la Corte rimettente - consente

l'esercizio dell'attività artigianale solo a chi sia iscritto

nell'albo degli artigiani e nel registro delle imprese artigiane, ed

all'uopo prevede: che per l'iscrizione nel registro occorre

l'iscrizione all'albo; che questa presuppone il possesso del diploma

di maestro artigiano, conseguibile solo previo superamento di un

apposito esame teorico-pratico; che l'ammissione a tale esame

richiede il possesso del diploma di lavorante artigiano - anch'esso

ottenibile previo esame - salvo il documentato esercizio di attività

professionale per almeno 6 anni; che l'esercizio di attività

artigiana (o para-artigiana) senza abilitazione è punito con

sanzione amministrativa (da (Lira Sterlina). 500.000 a (Lira

Sterlina). 1.500.000).

Ciò premesso, il giudice a quo rileva che siffatta disciplina non

trova riscontro in quella generale vigente nel territorio nazionale:

la quale non prevede alcun tipo di esame per l'esercizio

dell'attività artigiana, o para-artigiana (né tanto meno commina

sanzioni ove questo avvenga senza diploma di abilitazione), ma - al

contrario - stabilisce che l'iscrizione nell'albo spetta di diritto

all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti

prescritti dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della l. n. 860 del 1956 (cfr.

art. 9, terzo comma).

Tale diversa disciplina - ad avviso del giudice rimettente, che al

riguardo richiama la sentenza n. 6 del 1956 di questa Corte - viola

l'art. 120, ultimo comma, Cost. in quanto "si risolve in un vincolo

al libero esercizio dell'attività artigiana, creando altresì una

situazione di svantaggio nei confronti dei lavoratori che, come

l'appellante Tomaino, si trasferiscono nella Provincia di Bolzano per

esercitarvi l'artigianato".

In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 8 St. T.A.A., la

Corte rimettente si limita ad osservare che la potestà legislativa

provinciale "deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e

con i principi dell'ordinamento dello Stato, e nel rispetto degli

obblighi internazionali e delle norme fondamentali in materia di

riforme economiche-sociali della Repubblica".

2. Nel giudizio così instaurato si è costituita, a mezzo degli

avv.ti A. Cheneri ed E. Scoccini, la parte privata Tomaino Raffaele,

la quale - oltre a richiamare le suesposte argomentazioni nonché il

limite all'autonomia speciale posto dall'art. 5 Cost. - assume che la

normativa impugnata contrasterebbe col principio della libertà di

iniziativa economica di cui all'art. 41, primo comma, Cost. Per

l'esercizio dell'attività artigiana l'iscrizione all'albo

costituisce infatti - alla stregua della normativa impugnata - un

obbligo vincolante e sanzionato e non invece - come per la

legislazione statale - il presupposto per agevolazioni previdenziali,

assistenziali e creditizie. Principio dell'ordinamento giuridico

dello Stato sarebbe invece la piena libertà dell'esercizio

dell'artigianato senza alcuna iscrizione obbligatoria di tali

lavoratori in albi o registri; ed in contrasto con i principi

dell'ordinamento sarebbe anche il dare dell'impresa artigiana una

definizione diversa da quella posta a livello nazionale dalla legge

n. 860 del 1956. Inoltre sarebbe contraddittorio - secondo la parte

privata - richiedere il diploma di maestro artigiano per il singolo

imprenditore, e non richiederlo invece nel caso in cui la medesima

attività produttiva sia prevalentemente attuata con divisione del

lavoro, ovvero in serie, con processo del tutto automatizzato (art.

3, lett. b) e c), l. n. 3 del 1981 cit.).

3. La Provincia autonoma di Bolzano - costituitasi a mezzo

dell'avv. G. Guarino - premessa un'esposizione della disciplina

impugnata e delle vicende del giudizio principale, deduce

innanzitutto l'inammissibilità per irrilevanza della questione

sollevata, e ciò sotto un duplice profilo:

a) perché, non essendosi nel giudizio di primo grado udito né

il P.M. (art. 11, ultimo comma, l. n. 860 del 1956) né la Giunta

provinciale, la Corte rimettente avrebbe dovuto rimettere la causa al

Tribunale per la necessaria integrazione del contraddittorio (art.

354 c.p.c.) e quindi non esaminarla nel merito;

b) perché al momento della richiesta di iscrizione del Tomaino

(12 aprile 1983), la l. prov. n. 3 del 1981, prevedeva, in

un'apposita disposizione transitoria (art. 48, settimo comma, nel

testo allora vigente, anche se poi modificato con l'art. 27, l. prov.

n. 51 del 1983), il diritto all'iscrizione all'albo degli artigiani

già precedentemente iscritti ad un albo di imprese artigiane ai

sensi della legge statale n. 860 del 1956: sicché la domanda avrebbe

dovuto essere accolta in base a tale disposizione.

La questione sarebbe, inoltre, almeno parzialmente inammissibile,

potendosi ritenere rilevanti, ai fini della definizione del giudizio

principale, le sole disposizioni degli artt. 5, primo comma, 7, terzo

comma, e 30, primo comma (limitatamente alla previsione di una

sezione dell'albo relativa ai maestri artigiani), della legge prov.

n. 3 del 1981.

Secondo la Provincia di Bolzano, la questione è comunque

infondata nel merito, in quanto il carattere esclusivo

della competenza legislativa spettantele in materia di artigianato le

consentirebbe di discostarsi dalla corrispondente

normativa statale. Tale particolare disciplina troverebbe fondamento

nella finalità - da perseguirsi a norma dell'art. 8,

nn. 9 e 29 St. - "di garantire un livello di qualificazione e di

professionalità delle attività artigianali che corrisponda,

oltre che all'interesse dei destinatari di quelle attività, alle

secolari e del tutto peculiari tradizioni dell'artigianato proprie

della Provincia di Bolzano". Né potrebbe argomentarsi in contrario

della sent. n. 6 del 1956 di questa Corte, sia perché la

dichiarazione d'incostituzionalità di talune disposizioni della l.

prov. Bolzano 30 ottobre 1952 - relativa alla disciplina

dell'artigianato ed alla formazione professionale artigiana - si

fondò essenzialmente, in quel caso, sul fatto che essa parve

condizionare l'esercizio della attività artigiana a requisiti

diversi da quelli dell'abilità professionale, quali la residenza;

sia, e soprattutto, perché, pur prevedendo quella disciplina la

possibilità di iscrizione nell'albo senza esame per coloro che erano

già iscritti nel corrispondente albo della Provincia di provenienza,

tuttavia tale previsione era allora di fatto inapplicabile, stante

che all'epoca (precedente all'entrata in vigore della legge 25 luglio

1956, n. 860) non erano previsti e funzionanti, nel restante

territorio italiano, albi di imprese artigiane. Poiché altrettanto

non può dirsi per la legge provinciale ora impugnata, questa

dovrebbe ritenersi immune da censure.

4. Nell'imminenza dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha

presentato una memoria aggiunta, nella quale fa rilevare che nelle

more del giudizio di costituzionalità sono state modificate le norme

"interposte" assunte come parametro, in quanto la legge 8 agosto

1985, n. 443 ha abrogato la l. n. 860 del 1956 e stabilito (art. 5)

che tutte le imprese artigiane sono tenute ad iscriversi all'albo

provinciale e che tale iscrizione è "costitutiva" e non più mero

presupposto per la concessione di agevolazioni. Nell'art. 13, ultimo

comma, poi, la nuova legge stabilisce che le norme in essa contenute

non si applicano (tra l'altro) nel territorio di essa Provincia ed

aggiunge che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi

disciplinati dagli ordinamenti di regioni a statuto speciale e

provincie autonome "fa stato a tutti gli effetti di legge".

Richiamando la sent. n. 13 del 1961 di questa Corte, la Provincia

sostiene inoltre che l'albo in contestazione sarebbe in realtà un

"elenco" dei soggetti autorizzati a svolgere determinate professioni

artigianali, con cui si mira a realizzare un controllo pubblicistico

sulla specifica professionalità degli imprenditori artigiani; ed

aggiunge che la dimostrazione del possesso di questa era già

richiesta dalla legge provinciale di Bolzano del 30 ottobre 1952, che

per questa parte la Corte, nella sent. n. 6 del 1956, non giudicò

incostituzionale.

5. Anche la difesa della parte privata Tomaino ha depositato una

memoria aggiunta, nella quale - oltre a ribadire argomentazioni già

svolte - sostiene che all'inammissibilità prospettata dalla

Provincia resistente potrebbe pervenirsi solo se restasse esclusa

l'applicabilità nella specie dell'art. 34, settimo comma, della

legge impugnata.

Il nuovo testo dell'art. 48, settimo comma, introdotto con la l.

p. n. 51 del 1983, sarebbe chiaramente volto ad ostacolare

l'iscrizione nell'albo provinciale di artigiani provenienti da altre

regioni. Sarebbe infine incongruo richiedere una particolare

qualificazione professionale ad un piastrellista. Considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di

Trento dubita della legittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma; 7, terzo comma, lett. b); art. 8, secondo comma, lett. b); 12,

primo comma; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 44 della legge

provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3 - recante

l'"ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale

artigiana" - integrata e modificata dalla legge provinciale 16

dicembre 1983, n. 51.

Ad avviso della Corte rimettente, tali disposizioni

contrasterebbero:

a) con gli artt. 120, ultimo comma, Cost. in quanto subordinano

l'esercizio delle attività artigianali nella Provincia di Bolzano a

condizioni che, non trovando riscontro nella corrispondente

legislazione statale, ne limitano il libero esercizio per chi ivi si

trasferisce per esercitarle; b) con l'art. 8 dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in quanto

siffatta disciplina violerebbe i principi dell'ordinamento giuridico

statale nella materia de qua, al cui rispetto la potestà legislativa

provinciale è vincolata (art. 4 St.).

2. Come specificato in narrativa (par. 3), la difesa della

Provincia di Bolzano ha contestato l'ammissibilità della proposta

questione, sostenendo che la Corte rimettente: a) non avrebbe dovuto

esaminare il merito della causa, ma rimetterla al giudice di primo

grado, essendosi il giudizio innanzi a questo svolto senza

partecipazione del P.M. e della Commissione provinciale

dell'artigianato; b) avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione nel

merito, avendo a suo avviso l'appellante diritto all'iscrizione

nell'albo degli artigiani in base ad una disposizione transitoria

(art. 48, settimo comma, l. prov. n. 3 del 1981) vigente all'epoca

della presentazione della relativa domanda.

Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.

Quanto alla prima, la Corte d'appello di Trento ha motivatamente

escluso, nell'ordinanza di rimessione, che il P.M. e la Commissione

provinciale dell'artigianato siano contraddittori necessari nel

procedimento disciplinato dall'art. 11 della legge n. 860 del 1956; e

non spetta a questa Corte sindacare l'esattezza di tale opzione

interpretativa.

Quanto alla seconda, esula dall'ambito del giudizio incidentale di

legittimità costituzionale il valutare se la controversia oggetto

del giudizio principale avrebbe potuto essere risolta sulla base di

norme (già vigenti) diverse da quelle in esso invocate e ritenute

applicabili, posto che ciò involge problemi di definizione della

fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni

che la regolano, la cui risoluzione compete ai giudici comuni.

3. Con la legge n. 3 del 1981 il legislatore provinciale ha

emanato una dettagliata disciplina dell'artigianato e della

formazione professionale artigiana, poi in parte modificata ed

integrata con la l. prov. n. 51 del 1983 ed ulteriormente specificata

- in particolare per quanto attiene alla determinazione delle

attività artigiane o para-artigiane ad essa soggette - con una serie

di regolamenti di esecuzione emanati con decreti del Presidente della

Giunta provinciale su proposta della Commissione provinciale

dell'artigianato.

Per quanto qui interessa, le disposizioni impugnate possono

suddividersi in due gruppi: l'uno regolante l'abilitazione

all'esercizio dell'attività artigiana, i suoi limiti e le

conseguenze della sua mancanza; l'altro concernente i requisiti per

ottenere tale abilitazione.

Nel primo gruppo di disposizioni si prevede: a) che

"l'abilitazione all'esercizio di una attività artigiana si consegue

mediante iscrizione nell'albo" degli artigiani (art. 5, primo comma),

il quale è diviso in due sezioni, l'una per chi sia "in possesso del

diploma di maestro artigiano", l'altra per chi "abbia conseguito

l'idoneità" all'esercizio di una attività para-artigiana vincolata

(art. 30); b) che "l'esercizio in proprio di un'attività artigiana

è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane,

istituito presso la camera di commercio", che l'iscrizione in tale

registro deve contenere, tra l'altro, "gli estremi dell'iscrizione

all'albo degli artigiani", di cui all'art. 30 (art. 7, primo comma e

terzo comma, lett. b) e che la relativa domanda di iscrizione deve

contenere il "certificato di iscrizione all'albo degli artigiani"

(art. 8, secondo comma, lett. b); c) che "i limiti dell'abilitazione

all'esercizio di un'attività artigiana sono rilevabili dai relativi

profili professionali e dall'iscrizione nel registro" di cui all'art.

7 (art. 12, primo comma, nel testo sostituito con l'art. 11 l. n. 51

del 1983); d) che "chiunque esercita un'attività artigiana o

para-artigiana vincolata senza il possesso della relativa

abilitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da (Lira Sterlina). 500.000 a (Lira Sterlina).

1.500.000. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio"

(art. 44, primo comma).

Nel secondo gruppo di disposizioni è stabilito che per conseguire

il diploma di maestro artigiano - necessario, come si è detto, per

l'iscrizione all'albo - occorre superare un esame, al quale si è

ammessi, o se si è in possesso del diploma di lavorante artigiano

(ottenuto a seguito di un esame teorico-pratico: artt. 23, 24, 25) e

si è poi maturata un'esperienza professionale di almeno due anni,

oppure se si può documentare un'esperienza di almeno sei anni

nell'attività oggetto dell'esame (art. 27).

L'esame di maestro artigiano è costituito da una parte

giuridico-economica (nozioni fondamentali per la gestione di

un'impresa artigiana ed in particolare principi di economia e

contabilità aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto),

una parte teorico-professionale (nozioni di tecnologia, conoscenza

dei materiali e calcolo professionale) ed una prova pratica (artt. 26

e 28). All'esito positivo dell'esame l'apposita commissione (composta

di quattro membri, di cui due artigiani iscritti all'albo) rilascia

un certificato, e l'assessore competente rilascia il diploma (artt.

29 e 31).

4. Le due censure - riferite agli artt. 120 Cost. e 8 St. T.A.A. -

che la Corte rimettente muove alle soprarichiamate disposizioni

poggiano sul presupposto, comune ad entrambe, per cui esse "non

trovano riscontro nella corrispondente legislazione statale":

contengono, cioè, una disciplina che si discosta da questa per

tratti fondamentali.

Questo rilievo è fondato tanto se riferito alla disciplina

statale sulle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n.

860, vigente all'epoca dell'emanazione delle disposizioni impugnate,

quanto se riferito alla nuova "legge-quadro per l'artigianato" (l. 8

agosto 1985, n. 443) - emanata nelle more del presente giudizio - la

cui considerazione è necessaria per valutare l'attuale fondatezza

della censura prospettata in relazione all'art. 8 St. T.A.A.

Il principio cui la normativa provinciale si ispira è che la

legittimazione all'esercizio di attività artigianali può

conseguirsi solo attraverso particolari titoli di abilitazione

professionale, costituiti - quanto all'attività propriamente

artigiana - dal possesso del diploma di maestro artigiano,

conseguibile solo a seguito di apposito esame, per l'ammissione al

quale è inoltre richiesta una precedente qualificazione (diploma di

lavorante artigiano) e/o un'adeguata esperienza professionale. Al

possesso di tale titolo di abilitazione è conseguentemente

condizionata l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro

delle imprese artigiane, e l'esercizio di attività in mancanza di

esso è assoggettato a sanzioni amministrative.

La disciplina dell'artigianato contenuta nella l. n. 860 del 1956

era certamente informata a principi del tutto diversi.

Da un lato, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane era

volontaria ed aveva valore non condizionante per l'esercizio

dell'attività né costitutivo di uno status, ma meramente

dichiarativo della qualifica artigiana dell'impresa e presupposto

necessario solo per il conseguimento delle agevolazioni previste

dalle leggi a favore della categoria (artt. 1 e 9; cfr. sent. n. 230

del 1983). Dall'altro, si aveva diritto all'iscrizione in base al

riscontro dei requisiti quantitativi (numero degli addetti) e

qualitativi (essenzialmente, presenza di lavoro anche manuale del

titolare) previsti nella medesima legge (artt.1-4), requisiti dai

quali esulava del tutto quello del possesso di particolari titoli di

abilitazione professionale.

5. A conclusioni non diverse deve pervenirsi in relazione alla

recente legge-quadro per l'artigianato (n. 443 del 1985): con la

quale pur tenendosi fermo l'essenziale carattere dalla personalità

del lavoro dell'imprenditore artigiano (art. 2, primo comma), si è

realizzato un notevole ampliamento della categoria dell'impresa

artigiana, quanto ad attività incluse ed a limiti dimensionali

(artt. 3 e 4).

Ai fini che qui interessano, non giova rilevare - come fa la

difesa della Provincia - che "tutte le imprese aventi i requisiti"

previsti dalle suddette disposizioni "sono tenute ad iscriversi"

all'albo provinciale delle imprese artigiane e che tale iscrizione

"è costitutiva" (art. 5, primo e quarto comma).

Sul significato di quest'ultima locuzione vi è controversia in

dottrina. Ma, quale che ne sia la portata, essa comunque non investe

il problema - che ha qui rilievo decisivo - circa la necessità di

particolari qualificazioni professionali ai fini dell'esercizio

dell'attività artigiana.

A quest'ultimo riguardo, l'art. 2, secondo comma, della

legge-quadro detta, invece, il principio per cui "sono escluse

limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore

all'attività artigiana e di esercizio della sua professione";

principio che, secondo la stessa disposizione, è, peraltro,

suscettibile di deroghe e limitazioni, in quanto, da un lato "sono

fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali" (terzo

comma) e dall'altro è stabilito che "l'imprenditore artigiano,

nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare

preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli

utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali

previsti dalle leggi statali" (quarto comma).

Come risulta chiaramente dai lavori preparatori, il legislatore

del 1985 ha non solo rifiutato la reintroduzione nell'ordinamento di

un sistema, di stampo corporativo, fondato sulle c.d. patenti di

mestiere, ma ha in via generale negato che, per l'esercizio di una

fascia tuttora assai ampia di attività artigiane potessero essere

richiesti particolari titoli di qualificazione professionale.

Nel contempo, il legislatore ha, però, riconosciuto che la

libertà di scelta e di accesso al lavoro artigiano così garantita

può soffrire limitazioni in vista della salvaguardia di altri valori

ed interessi costituzionalmente apprezzabili: ed ha perciò previsto

che determinati requisiti tecnico-professionali possano essere

richiesti laddove trattisi di attività che richiedono una peculiare

preparazione ovvero comportano specifiche esigenze di tutela a

garanzia degli utenti.

6. L'individuare queste attività e lo stabilire i requisiti

attitudinali per ciascuna appriopriati spetta, però, solo alla legge

statale. Così disponendo, la norma in esame si salda con il

principio fissato nell'art. 120, terzo comma, Cost. che, facendo

divieto alle regioni di "limitare il diritto dei cittadini di

esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro

professione, impiego o lavoro", esclude che esse possano introdurre

vincoli o fissare requisiti attitudinali ignoti alla legislazione

nazionale (cfr. sent. n. 6 del 1956).

Alla base di tale divieto sta l'esigenza di contemperare

l'autonomia riconosciuta alle regioni in materie quali quella

dell'artigianato con la tutela di valori recepiti in altre

disposizioni costituzionali, quali il principio di uguaglianza, di

unità ed indivisibilità della Repubblica, il diritto al lavoro e la

libertà di iniziativa economica. Questi principi possono, come è

noto, soffrire limitazioni in vista del soddisfacimento di altre

esigenze costituzionalmente rilevanti: ma tali limitazioni non

possono tradursi in discriminazioni arbitrarie, non fondate, cioè,

su ragionevoli motivi pertinenti all'attività lavorativa in concreto

considerata.

È appunto in ragione di ciò che la disposizione sopra richiamata

(art. 2, quarto comma, l. n. 443 del 1985) riserva in via generale

allo Stato la fissazione dei requisiti attitudinari che possono

legittimamente richiedersi per specifiche attività artigiane: si

tratta infatti, in tali casi, di garantire interessi - quali la

sicurezza e l'incolumità pubblica, la quiete, l'igiene e la sanità

pubblica, ecc. - la cui tutela compete in modo primario allo Stato.

Ciò non significa che questi stessi interessi non possano, in

qualche caso, emergere in relazione a particolari situazioni locali,

e perciò legittimare una specifica disciplina regionale, (come

questa Corte ha riconosciuto con la sent. n. 13 del 1961); significa,

però, che - alla stregua del principio di cui all'art. 120, terzo

comma, Cost. - un'eventuale disciplina regionale differenziata deve

in ogni caso assicurare la parità di tutti i cittadini in materia di

lavoro e di iniziativa economica e può giustificarsi solo nei limiti

in cui sia razionalmente fondata sull'esigenza di tutelare interessi

la cui cura è affidata alla Regione.

7. Questa Corte ha già chiarito che i suddetti limiti,

discendenti dall'art. 120, terzo comma, Cost., vincolano tanto le

regioni ordinarie che gli enti (regioni o province) ad autonomia

differenziata (cfr. sent. n. 12 del 1963): ed è perciò vana la

pretesa della Provincia di Bolzano di discostarsene facendo leva

sulla salvaguardia della "competenza primaria in materia di

artigianato e formazione professionale" di cui l'art. 13, sesto

comma, l. n. 443 del 1985 si fa carico disponendo che nel territorio

di tali enti "le norme della presente legge non si applicano" e che

in esso "l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi

disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti

di legge".

Con tale disposizione, invero, il legislatore nazionale non ha

fatto che riconoscere che l'attribuzione di una competenza primaria

nella materia de qua autorizza regioni speciali e provinie autonome

ad emanare una normativa che può per aspetti che non abbiano valore

di principi discostarsi da quella prefigurata nella legge-quadro.

Da ciò discende la statuizione della piena applicabilità di tale

disciplina "a tutti gli effetti di legge": nell'ambito della quale,

l'efficacia "costitutiva" dell'iscrizione all'albo non può avere

ovviamente portata maggiore di quella assegnabile all'identica

locuzione contenuta nell'art. 5, quarto comma, della medesima legge.

Questa Corte ha, del resto, più volte riconosciuto la

legittimità costituzionale di disposizioni differenziate: sia quando

ha ritenuto ammissibile la disciplina di particolari attività per le

quali abbia rilievo preminente la conoscenza dell'ambiente locale

(sent. n. 13 del 1961); sia quando ha giudicato legittima

l'istituzione di uno speciale albo professionale in quanto sia

finalizzata a non porre limiti all'esercizio della professione ma a

circoscrivere l'accesso a misure provinciali di incentivazione (sent.

n. 155 del 1985); sia infine quando - proprio a proposito di una

precedente legge per l'artigianato della Provincia di Bolzano - ha

distinto tra le disposizioni che subordinavano l'abilitazione

all'esercizio dell'attività artigiana all'iscrizione in apposito

registro (disposizioni allora sconosciute alla legislazione

nazionale, e perciò ritenute illegittime), e quelle che

disciplinavano la formazione professionale artigiana, ed in

particolare la figura del maestro artigiano: le quali, una volta

perduto "il carattere cogente vincolistico" discendente

dall'obbligatorietà della suddetta iscrizione, si rivelavano

legittime in quanto miranti a scopi omogenei a quelli perseguiti

dalla legislazione nazionale (sent. n. 6 del 1956).

Un'analoga distinzione deve operarsi rispetto alle disposizioni

della l. prov. n. 3 del 1981 qui esaminata.

In effetti, le norme (artt. da 23 a 31) che prevedono particolari

titoli di qualificazione (lavorante artigiano e maestro artigiano),

disciplinandone le modalità di acquisizione, se riguardate in sé

stesse - senza connessione, cioè, con le diverse disposizioni che

precludono l'esercizio dell'attività artigiana a chi ne sia sfornito

- non solo non confliggono con alcun principio dell'ordinamento, ma

sono anzi inquadrabili nell'ambito degli obiettivi di sviluppo

dell'artigianato e di valorizzazione delle produzioni artigiane il

cui perseguimento la stessa legge-quadro demanda alle regioni (art.

1, secondo comma). Simili previsioni, in quanto volte ad incentivare

una migliore preparazione professionale degli artigiani ed a

perseguire indirettamente, per questa via, altri obiettivi propri

della Provincia (ad es., la valorizzazione dell'artigianato

tradizionale, o lo sviluppo del turismo) rientrano indubbiamente

nell'ambito di legittimo esercizio dell'autonomia differenziata.

Inoltre, una volta che - per quanto si dirà in appresso -

l'abilitazione allo svolgimento di attività artigiana sia svincolata

da requisiti che inducono limitazioni ingiustificate, risultano

immuni da censure le norme che subordinano all'iscrizione all'albo

degli artigiani l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane

(art. 8, secondo comma, lett. b), o che delimitano l'ambito oggettivo

del mestiere artigiano considerato (art. 12, primo comma), ovvero che

prevedono sanzioni amministrative per l'abusivo esercizio di esso

(art. 44, primo comma).

Alla stregua di tali considerazioni, le questioni concernenti le

disposizioni ora richiamate vanno dichiarate infondate.

8. Ad opposta conclusione deve invece pervenirsi per quanto

attiene alle questioni concernenti le residue disposizioni impugnate,

di cui agli artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b) e 30,

primo comma: le quali, nel loro combinato disposto, convergono nel

precludere l'esercizio di attività artigiana a chi sia sfornito del

diploma di maestro artigiano e, correlativamente, a riservare a chi

ne sia munito l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel registro

delle imprese artigiane.

A giustificare una simile disciplina non può certo valere

l'esigenza di salvaguardare le peculiari tradizioni dell'artigianato

locale, addotta dalla difesa della Provincia di Bolzano. Basta invero

scorrere l'elenco delle attività artigiane assoggettate a tale

disciplina con i regolamenti all'uopo emanati (D.P.G.P. 4 novembre

1981, n. 39, poi sostituito con D.P.G.P. 12 luglio 1982, n. 13, a sua

volta modificato con successivi provvedimenti) per rendersi conto che

vi sono inclusi mestieri nient'affatto peculiari a tale Provincia

(come del resto emblematicamente dimostra la vicenda oggetto del

giudizio a quo).

Sulla base delle considerazioni dianzi svolte, le norme in

questione devono ritenersi confliggenti con entrambi i parametri

costituzionali invocati. Innanzitutto, con l'art. 8 St. T.A.A., posto

che dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 2 (secondo, terzo e

quarto comma) l. n. 443 del 1985, interpretata alla luce dell'art.

120, terzo comma, Cost., deve ricavarsi l'esistenza di un principio

generale dell'ordinamento per il quale, da un lato vi è in genere

libertà di accesso alle attività artigiane (sia pure con modalità

quali quelle dalla stessa legge precisate), dall'altro la fissazione

di specifici requisiti attitudinali per particolari attività è in

via generale riservata allo Stato - e finalizzata alla tutela di

interessi costituzionalmente rilevanti - e può essere consentita a

regioni e provincie autonome solo se sia necessariamente e

razionalmente correlata a peculiari esigenze locali.

In secondo luogo, risulta direttamente violato anche l'art. 120,

terzo comma, Cost., in quanto la disciplina in esame, precludendo

l'esercizio di un'attività artigiana a chi - come il Tomaino - sia

abilitato a svolgerla sulla base della normativa nazionale, limita

evidentemente il diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di

esercitare il proprio mestiere in qualunque parte del territorio

nazionale, e quindi anche nella Provincia di Bolzano, senza che ciò

trovi, per le considerazioni già svolte, alcuna razionale

giustificazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma, 7, terzo comma, lett. b) e 30, primo comma, della legge

provinciale di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e integrata

con la legge provinciale di Bolzano 16 dicembre 1983, n. 51, nella

parte in cui precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani e nel

registro delle imprese artigiane della Provincia medesima a coloro

che, pur essendo sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge

provinciale, siano in possesso di quelli previsti ai medesimi fini

dalle leggi statali in materia;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 8, secondo comma, lett. b), 12, primo comma, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, secondo, terzo e quarto comma, 31 e 44 della

suddetta legge provinciale, sollevate, in riferimento agli artt. 120,

ultimo comma, Cost. e 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 dalla Corte

d'appello di Trento con ordinanza del 4 dicembre 1984 (r.o. 23/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il cancelliere: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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