Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge

25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione

del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e

culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi

del Ministero degli affari esteri), e 58 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso

con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna

sul ricorso proposto da Tegoni Mariella contro Università degli Studi

di Parma ed altro iscritta al n. 941 del registro ordinanze del 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis

dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla vincitrice di due

borse di studio bandite da un'organizzazione internazionale (European

Molecular Biology Organization), esclusa dal giudizio d'idoneità per

l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari per non essere

valutabile, ai fini di tale ammissione, il periodo in cui essa aveva

fruito di dette borse, il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sez. di Parma,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, nella parte in cui escludono dalla partecipazione ai

giudizi d'idoneità per la nomina a ricercatore universitario i

vincitori di borse di studio bandite da enti internazionali e

finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il profilo della violazione

dell'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione così operata

rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da amministrazioni

italiane, nonché dell'art. 97 della Costituzione, poiché il buon

andamento della Pubblica Amministrazione sarebbe compromesso per il

fatto che lo Stato eroghi denaro per finanziare borse di studio gestite

da organismi internazionali, senza che i vincitori di esse possano

inserirsi, quali ricercatori, nelle università italiane.

Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non

sussistendo né la violazione dell'art. 3 della Costituzione, stante la

diversità delle situazioni comparate, né la violazione dell'art. 97,

giacché il finanziamento delle borse di studio a carattere

internazionale si giustifica in base a finalità diverse

dall'immissione dei borsisti nelle università italiane. Considerato in diritto :

2. - L'ordinanza di rimessione investe l'art. 58 d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 e l'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 - i quali prevedono

l'inquadramento a domanda, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382,

nel ruolo dei ricercatori universitari, fra gli altri, di alcune

categorie di borsisti - e li sospetta di illegittimità costituzionale

in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

È opportuno premettere che il disegno di legge n. 810 del 1980,

relativo alla delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria, prevedeva nell'art. 6 la figura "nuova" del ricercatore

universitario destinata a consentire, con l'inquadramento, ai "giovani

studiosi di avviarsi all'esercizio della professione docente e della

ricerca scientifica". A tal fine si fissava una dotazione organica di

sedicimila posti, dodicimila dei quali "riservati all'inquadramento di

particolari categorie di personale che abbiano già da tempo un

rapporto di servizio con l'Università" ... "Tra questi sono i titolari

di borse di studio, espressione che nella sua generalità ricomprende

molte posizioni, tra cui quelle relative al C.N.R." (cfr. Relazione

ministeriale al predetto disegno di legge, Camera dei deputati, Atti

Parlamentari, VIII legislatura, pag. 4).

Da questi passi della relazione emerge il nesso tra l'istituzione

della "figura" del ricercatore e la finalità di provvedere alla

sistemazione dell'"imponente e multiforme precariato" universitario,

che "ha creato una situazione e determinato aspettative di cui non si

può non tener conto per qualunque razionalizzazione si intenda dare

alle strutture della docenza" (Atti parlamentari cit. pag. 2).

3. - Queste considerazioni, tratte dai lavori parlamentari relativi

al riordinamento della docenza universitaria, atteggiano la qualifica

di ricercatore come punto di riferimento, di larga incidenza

soprattutto quantitativa, ai fini della sistemazione del precariato,

costituito in misura notevole dai borsisti, previsti in particolare

dall'art. 58 d.P.R. n. 382 cit.

Tale norma, nel primo comma, lett. c), fa, infatti, riferimento ai

titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 con

stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del

ministero della pubblica istruzione (leggi 31 ottobre 1966, n. 942; 24

febbraio 1967, n. 62), borse da conferire, secondo il primo

provvedimento, in base ad aliquote determinate dal ministero, dalle

singole università e dagli istituti superiori; per il secondo

provvedimento, esclusivamente dalle università e dagli istituti

predetti, su deliberazione di apposita commissione nominata dal

consiglio di facoltà.

La lett. d) del primo comma dell'art. 58 cit. concerne i borsisti

laureati, vincitori dei concorsi pubblici banditi dal C.N.R. e da altri

enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI, allegata alla l. 20

marzo 1975, n. 70 e successive modifiche (comprensive di undici enti

scientifici di ricerca e sperimentazione di particolare prestigio,

spesso storicamente derivati dall'espansione di cattedre di alta

qualificazione), nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla

Domus Galileana di Pisa.

La lett. f) dello stesso comma si riferisce infine ai titolari di

borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico o

didattico, istituiti sui fondi destinati a tal fine dal consiglio di

amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto

rettoriale a seguito di pubblico concorso.

Questo complesso di norme, relative ai borsisti, si riferisce -

come si è detto - alle categorie da esso indicate, ai fini

dell'inquadramento, in base a giudizio di idoneità, quali ricercatori

confermati, nella prima applicazione del d.P.R. n. 382 del 1980 (art.

58). Insieme con tali borsisti, l'inquadramento veniva consentito in

via transitoria ad altre categorie di precari, tutti individuati per la

titolarità di qualifiche e per l'espletamento di attività connesse

con l'Università. Conseguenza e conferma, ad un tempo, della ricordata

finalità, che l'art. 58 cit. si prefiggeva: contribuire in modo

rilevante all'assetto del precariato universitario.

4. - L'art. 19 della l. 25 agosto 1982, n. 604 enuclea dal novero

dei precari (ai quali si riferisce l'art. 58 del d.P.R. n. 382) i

borsisti laureati e i titolari di borse e di assegni, previsti

rispettivamente ai punti d) e f), e con essi raggruppa i borsisti

laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal ministero degli

affari esteri (categoria, questa, non prevista dall'art. 58) e dal

ministero della pubblica istruzione (ai quali, invece, come si è già

rilevato, si riferiva anche l'art. 58).

Elemento comune a tutte le categorie, indicate dall'art. 19 l. n.

604, è che gli appartenenti ad esse "abbiano svolto, in tutto o in

parte, la loro attività presso università estere".

Ad esse - oltre che ad altre due categorie (borsisti ricercatori,

di cittadinanza italiana, dell'Istituto universitario europeo di

Firenze, lettori italiani presso Università straniere nominati ai

sensi dell'art. 17 l. 26 maggio 1975, n. 327) - viene riconosciuto il

"diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori

universitari", purché (lettori italiani) abbiano prestato due anni di

servizio presso università straniere o (altre categorie) svolto la

loro attività presso una sede universitaria per almeno due anni anche

non consecutivi (con ulteriori specificazioni previste dal secondo

comma dell'art. 58 d.P.R. n. 382) o presso istituti universitari per

almeno un anno accademico (con limitazioni od eccezioni - anch'esse

indicate nella norma ora ricordata).

Il novum della disciplina posta dall'art. 19 l. n. 604 del 1982

sta nella possibilità di valutare, ai fini del "periodo di attività

universitaria", l'espletamento di essa all'estero entro un determinato

arco di tempo.

Anche questa integrabilità del richiesto periodo di attività col

computo del tempo trascorso all'estero è contrassegnata dalla stretta

inerenza all'università del servizio svolto.

Inoltre, il legislatore circonda di particolare cautela il computo

di tale servizio espletato all'estero con la rigorosa norma posta

nell'ultimo comma dell'art. 19 della l. n. 604 cit. La norma,

attraverso il richiamo dell'art. 103, comma quindicesimo, del d.P.R. n.

382 del 1980, affida il giudizio di equipollenza dell'attività

prestata all'estero a un provvedimento di "accertamento" del Ministro

della pubblica istruzione, reso di concerto con il Ministro per gli

affari esteri e con quello incaricato del coordinamento della ricerca

scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio

universitario nazionale.

5. - Di fronte a tale contesto normativo, il giudice a quo chiede

che gli artt. 19 della l. 25 agosto 1982, n. 604 e 58 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi

nella parte in cui escludono dai giudizi d'idoneità per la nomina a

ricercatore universitario i vincitori di borse di studio bandite da

enti internazionali e finanziate dallo Stato italiano. Ciò sotto il

profilo che detta esclusione porrebbe in essere una irragionevole

discriminazione rispetto ai vincitori di borse di studio bandite da

amministrazioni italiane, contrastanti altresì col principio del buon

andamento della P. A., in quanto lo Stato italiano irrazionalmente

erogherebbe denaro per finanziare dette borse di studio senza che i

vincitori possano inserirsi, quali ricercatori, nelle università

italiane.

Peraltro, le osservazioni che precedono sulle finalità

dell'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari e

dell'inquadramento in esso, previo giudizio d'idoneità nella prima

applicazione del d.P.R. n. 382 in presenza di specifici requisiti, di

alcune particolari categorie di borsisti, mostrano l'esistenza di un

preciso indirizzo legislativo, al quale è seguita l'inclusione, tra i

soggetti ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità a ricercatore

universitario, soltanto di alcune categorie di borsisti, la cui

selezione sia avvenuta attraverso particolari procedure e il cui

tradizionale traguardo era l'insegnamento universitario. Non spetta a

questa Corte censurare le finalità suddette, rientranti nell'ambito

delle scelte di politica legislativa riservate al Parlamento, né

rientra tra i suoi poteri ampliare le categorie di borsisti da

ammettere ai giudizi d'idoneità a ricercatore, al di là delle

finalità di riassorbimento del precariato universitario. Tanto più

che le borse di studio vengono istituite per il perseguimento di scopi

quanto mai eterogenei e le esperienze acquisite dai borsisti

extra-universitari possono essere le più varie, in conformità delle

esigenze perseguite dalle istituzioni erogatrici; cosicché solo il

legislatore, nella sua discrezionalità, può valutarne la pertinenza e

rilevanza rispetto ai fini dell'insegnamento universitario. Ne deriva

che richiedendo l'ordinanza di rimessione una sentenza additiva

implicante scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, la

questione sollevata è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 l. 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina

sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni

scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai

connessi servizi del Ministero degli affari esteri) e dell'art. 58

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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