Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1973 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 46r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo

comma, Regolamento all. A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente

disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,

tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione),

promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal tribunale di

Ravenna nel procedimento civile vertente tra Gardelli Novello e la

società S.I.T.A., iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21

aprile 1971.

Visto l'atto di Costituzione della società S.I.T.A.;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la società S.I.T.A.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito della sentenza del giudice istruttore del tribunale di

Ravenna, che dichiarava non doversi procedere contro Gardelli Novello,

fattorino della S.p.a. S.I.T.A., in ordine ad un reato di

appropriazione indebita per insufficienza di prove, il Consiglio di

disciplina, già investito (ai sensi dell'art. 53, penultimo comma,

Regolamento all. A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148) del ricorso

proposto dal Gardelli medesimo avverso il provvedimento di sospensione

cautelare e di destituzione adottato nei suoi confronti dal direttore

regionale della S.I.T.A., deliberava di annullare l'impugnato

provvedimento disciplinare di destituzione. Successivamente, peraltro,

la direzione generale della S.I.T.A., avvalendosi della facoltà di cui

all'articolo 27, lett. e, del citato Regolamento, disponeva l'esonero

definitivo dal servizio dell'agente.

Il Gardelli - il quale, per la durata della sospensione dal

servizio aveva percepito (ai sensi dell'art. 46, quinto comma,

Regolamento citato) soltanto un assegno alimentare corrispondente alla

metà dello stipendio - instaurava successivamente un procedimento

civile nei confronti della S.I.T.A., per sentirla condannare al

pagamento della parte di emolumenti non riscossi.

A seguito delle contestazioni della società convenuta, la quale

invocava l'applicabilità nella fattispecie dell'ultimo comma del

citato art. 46, che esclude dal diritto alla richiesta reintegrazione

patrimoniale l'agente sospeso in via preventiva e poi assolto in sede

penale con formula dubitativa, l'attore eccepiva l'illegittimità

costituzionale della suddetta disposizione, in riferimento agli artt. 3

e 36 della Costituzione.

Nel ritenere pregiudiziale e non manifestamente infondata la

questione, il tribunale di Ravenna, con ordinanza 18 novembre 1970,

riteneva che la norma denunciata fosse in contrasto con gli artt. 3 e

27 della Costituzione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Si è costituita, invece, la

S.p.a. S.I.T.A. con deduzioni depositate il 12 marzo 1971, nelle quali

si contesta la sussistenza dell'asserito contrasto e si richiede una

declaratoria d'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - L'art. 46 del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

(contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle

ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), disciplina, nella parte impugnata, la sospensione in via

preventiva dal soldo e dal servizio degli agenti ferrotranviari

sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla

destituzione o che si trovino in stato di arresto ovvero siano

implicati in fatti che possono dare luogo alla retrocessione o alla

destituzione; alla famiglia dell'agente sospeso spetta un assegno

alimentare pari alla metà dello stipendio o della paga per la durata

della sospensione; l'agente ha, peraltro, "diritto all'indennizzo di

quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto

per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il

fatto non costituisce reato".

Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Ravenna

prospetta alla Corte la questione se l'art. 46, ultimo comma, del

Regolamento citato, nella parte in cui nega all'agente sospeso in via

cautelare il diritto all'indennizzo di quanto non percepito per la

durata della sospensione, qualora egli sia stato prosciolto in sede

penale per insufficienza di prove, contrasti con il principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) sotto il duplice profilo della disparità di

trattamento:

a) per gli agenti ferrotranviari che sono stati sospesi

cautelarmente e che in sede di procedimento penale risultino prosciolti

dalle imputazioni loro a scritte con formula dubitativa rispetto ai

prosciolti con formula piena, quando la sospensione preventiva sia poi

caducata in sede disciplinare;

b) nonché tra gli agenti ferrotranviari e i pubblici impiegati,

per i quali gli artt. 96 e 97 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non

prevedono, per il caso di proscioglimento con formula dubitativa,

l'automatico mantenimento della misura cautelare e non escludono il

diritto a percepire l'integrale trattamento retributivo spettante per

la durata della sospensione.

Il tribunale dubita, altresì, che la norma impugnata sia in

contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza (art.

27, secondo comma, Cost.), sull'assunto che le conseguenze

eventualmente pregiudizievoli per il prosciolto per insufficienza di

prove costituiscano sanzione a suo carico.

La questione è fondata in riferimento al principio d'eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione senza che occorra scendere

all'esame della censura relativa all'art. 27, secondo comma, della

Costituzione.

2. - Questa Corte ha già sottolineato, sia pure ad altri fini, la

particolare struttura e la speciale disciplina del rapporto di lavoro

dei ferrotranvieri, il quale - se pure inquadrato nell'ambito del

diritto privato - appare giustificatamente differenziato da quello

degli altri lavoratori, attese le esigenze di pubblico interesse

soddisfatte dai servizi ferrotranviari (sentenze n. 39 del 1969; n. 130

del 1970; n. 140 del 1971; n. 57 del 1972). In effetti il legislatore,

se ha modellato, sotto taluni profili, la disciplina del rapporto di

lavoro dipendente dei ferrotranvieri su quella dettata per il contratto

di lavoro subordinato, sotto altri ha dato maggiore risalto

all'interesse pubblicistico del servizio di trasporto in concessione.

Nella considerazione del regime del c.d. equo trattamento, la

giurisprudenza e la dottrina hanno, in particolare, rilevato -

pressoché unanimemente - gli elementi informati a criteri posti a base

dell'ordinamento del pubblico impiego.

In siffatta prospettiva è ricondotta al sistema del pubblico

impiego l'intera materia disciplinare. Il titolo sesto del Regolamento

in esame prevede, infatti, una gamma di sanzioni che vanno dalla

censura alla destituzione, nonché un particolare procedimento che

consente, oltretutto, la salvaguardia del diritto alla difesa dei

lavoratori. Elemento caratteristico del procedimento per sanzionare

alcune delle più gravi infrazioni è l'istituzione di un apposito

organo, il Consiglio di disciplina, le cui decisioni adottate in sede

deliberante sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

3. - Correlata al settore disciplinare del pubblico impiego è

anche la struttura dell'istituto della sospensione preventiva o

cautelare (art. 46 del Regolamento citato). Con essa si mira a

garantire la sicurezza ed il prestigio del servizio e del

concessionario con l'immediata esenzione dal lavoro dell'agente,

accusato o sospettato di atti di particolare gravità comportanti la

retrocessione o la destituzione.

In quanto trattasi di misura cautelare ed interinale è implicito

nel concetto di sospensione a tempo indeterminato, destinata a durare

fin quando durino il procedimento disciplinare e l'eventuale

procedimento penale, il carattere della provvisorietà e della

rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito dei

detti procedimenti si potrà stabilire se la sospensione preventiva

applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o

nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti.

Ne consegue che, nei casi in cui si dichiari, in sede di

procedimento penale, che il fatto non sussiste o che non costituisce

reato o che l'agente non lo ha commesso, questi ha diritto alla

reintegrazione di quanto ha perduto per effetto della sospensione

cautelare. In materia di sospensione del lavoro, si ritiene, infatti,

in linea di principio generale, che quando la mancata prestazione

dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo

soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha

giustificato la sospensione.

È noto, peraltro, che, nel settore del pubblico impiego - a meno

che in sede penale non s'abbia la decisione pienamente assolutoria sul

fatto è sempre dato all'Amministrazione pubblica, per l'autonomia tra

procedimento penale e procedimento disciplinare, di attribuire

responsabilità al dipendente che abbia commesso fatti che, se

penalmente irrilevanti, pur tuttavia siano censurabili sotto il profilo

disciplinare.

4. - La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento che abbia

un diverso contenuto ed, in particolare, quella per insufficienza di

prove, non preclude l'accertamento da parte della pubblica

Amministrazione di eventuali responsabilità del dipendente, essendo

soltanto preclusa, in sede disciplinare, la valutazione di quei fatti

che il giudice penale abbia esclusi o ritenuti sicuramente non

dimostrati. Se, pertanto, la pubblica Amministrazione, in conseguenza

di detto tipo di pronunzia (riferibile, in realtà, ad una vasta gamma

di ipotesi, alcune delle quali non importano necessariamente la

certezza o il dubbio fondato che l'agente sia venuto meno ai doveri

inerenti alla sua posizione), promuove o prosegue - entro termini

perentori - il procedimento disciplinare, la misura cautelare permane

legittimamente, continuandone la funzione in riferimento all'eventuale

sanzione disciplinare cui essa è preordinata in via interinale.

Diversamente, la sospensione cessa e l'impiegato ha diritto alla

reintegrazione patrimoniale di quanto non ha percepito per la durata

della sospensione medesima. In tali sensi dispongono gli artt. 96 e 97

del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo Statuto degli

impiegati civili dello Stato richiamati dall'ordinanza. Di contenuto

non testualmente identico, ma nelle linee generali analogo, sono gli

articoli 141, 144, 146, 147, 148 e 150 della legge 26 marzo 1958, n.

425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello

Stato.

5. - Or non è dubbio che il procedimento disciplinare proprio del

rapporto dei ferrotranvieri, nel cui contesto si pone la sospensione

cautelare, sia informato a criteri identici, tanto da esserne tutelata

la legittimità mediante ricorso al giudice amministrativo. Ma è

indubbiamente anomala e in contrasto con l'art. 3 Cost. la norma

denunziata per la disparità di trattamento che irrazionalmente crea

tra gli agenti suddetti ed i pubblici impiegati (tra i quali deve

annoverarsi anche il personale delle Ferrovie dello Stato) sospesi

cautelarmente e prosciolti in sede di procedimento penale dalle

imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.

L'art. 46, ultimo comma, Regolamento all. A del r.d. n. 148 del

1931 nega, infatti, al ferrotranviere sospeso in via preventiva e

prosciolto in sede penale con formula dubitativa il diritto a percepire

gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione a

prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare, dei fatti

addebitatigli ed anche quando il procedimento disciplinare si sia

concluso, come nella fattispecie dedotta avanti al giudice a quo, con

il proscioglimento pieno dell'agente.

6. - Né vale obbiettare - come si fa dalla S.I.T.A. - che la

speciale disciplina del rapporto di lavoro di cui si discute consente,

tra le cause di estinzione del rapporto, l'esonero definitivo dal

servizio dell'agente prosciolto in sede penale con formula dubitativa

da talune imputazioni e non giudicato meritevole della fiducia

necessaria per essere conservato in servizio (art. 27, lett. e,

Regolamento citato).

Il procedimento di esonero, invero (titolo V del Regolamento), è

previsto e strutturato non come una sanzione disciplinare, conseguente

all'accertamento in sede del relativo procedimento disciplinare (titolo

VI del Regolamento) di una responsabilità dell'agente, bensì come

risoluzione del rapporto, ovviamente con effetto ex nunc, nei casi e

con le modalità tassativamente indicati dal legislatore.

Non può, quindi, contestarsi che, a favore dell'agente

ingiustificatamente sospeso permanga il diritto a percepire quanto non

corrisposto per effetto della sospensione, cui sia seguita la di lui

reintegrazione nella posizione contrattuale di lavoro, anche se dopo

tale reintegrazione sia intervenuto un provvedimento di esonero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo

comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente

disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,

tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella

parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso

previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto

in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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