Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla

disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che

non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il

contenimento dell'eutrofizzazione) e successive modificazioni,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal Pretore di Parma nel

procedimento penale a carico di Campara Giancarlo ed altro, iscritta

al n. 168 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1992;

2) n. 4 ordinanze emesse il 1° giugno, il 4 maggio ed il 13

aprile 1992 dal Pretore di Reggio Emilia -Sezione distaccata di

Scandiano- nei procedimenti penali a carico di Beghi Mario Primo,

Nizzoli Tarcisio, Pantani Eugenio ed altro e Cilloni Tonino,

rispettivamente iscritte ai nn. 439, 440, 441 e 673 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 37 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Beghi Mario nonché gli atti di

intervento della Regione Emilia- Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di

Campara Giancarlo e Orsi Pietro, imputati del reato di cui all'art.

21 della legge 319 del 1976 per avere effettuato, nel caseificio di

cui sono titolari, scarichi di liquame sul suolo per fertirrigazione

senza autorizzazione e oltre i limiti di accettabilità di cui alla

tabella C allegata alla detta legge, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, modificata dalle successive leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento

agli artt. 25, 117 e 3 della Costituzione, perché:

a) la legge regionale, qualificando insediamento civile quello

gestito dagli imputati ed esonerandone la gestione dall'obbligo

dell'autorizzazione, avrebbe sottratto una fattispecie penalmente

punita alla legge statale, alla quale è, invece, riservata la

relativa disciplina (violazione artt. 25 e 117 della Costituzione);

b) perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni

tra loro equiparabili quanto a tipologia e a nocività dello scarico

(violazione art. 3 della Costituzione).

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale dell'Emilia-Romagna, il quale ha concluso per la

inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a quo

e, nel merito, per la infondatezza, osservando che la qualificazione

come insediamenti civili delle imprese agricole in possesso dei

requisiti in questione deriva dalla normativa statale (art. 1-quater

del decreto-legge n. 544 del 1976, convertito in legge n. 690 del

1976) e dalla deliberazione del Comitato interministeriale per

l'inquinamento, competente (art. 6 e 17 della legge n. 650 del 1979)

a classificare le imprese agricole suddette, alla quale, peraltro, si

è uniformata la norma impugnata.

3. - La medesima questione è stata sollevata, con riferimento,

però, agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal

Pretore di Reggio Emilia -Sezione distaccata di Scandiano- con

quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 439, 440, 441, 673

del 1992), emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a

carico di altri titolari di caseifici imputati dello stesso reato di

cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

Il giudice remittente, dopo avere richiamato le norme statali e

regionali disciplinatrici della fattispecie, ha osservato che, avendo

la Corte di cassazione disapplicato la deliberazione del Comitato

interministeriale per l'inquinamento, per mancanza nella legge

statale dei criteri direttivi generali, la legge regionale avrebbe

autonomamente legiferato in materia riservata alla legge statale

siccome penalmente punita.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale dell'Emilia-Romagna, che ha concluso per la

inammissibilità della questione perché il giudice a quo non ha

preso posizione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione

degli insediamenti di cui trattasi; e, nel merito, per la

infondatezza.

Nelle memorie presentate nell'imminenza della udienza la difesa

della Regione ha ulteriormente illustrato le argomentazioni già

svolte. Ha presentato altresì memoria uno degli imputati, ma fuori

termine. Considerato in diritto

1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento in quanto prospettano la stessa questione.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6 della legge

regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modificazioni, nella

parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che

dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno

un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo

di bestiame, sottraendoli in tal modo alla sanzione penale di cui

all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976, violi gli artt. 3,

25 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della materia di

cui trattasi, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza

regionale ma è riservata allo Stato, e perché risulterebbero

diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a

tipologia e nocività dello scarico.

3. - La questione è inammissibile.

Si rileva che, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale

delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, anche per gli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature occorre

l'autorizzazione regionale se nuovi, cioè successivi all'entrata in

vigore della legge n. 319 del 1976 (13 giugno 1976).

Il sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 della detta legge è

rivolto contro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi

abusivamente. Esso non opera alcuna distinzione né oggettiva né

soggettiva: l'unico elemento specializzante è costituito dalla

novità dello scarico, non dalla provenienza di questo ultimo o dalla

qualità del soggetto operante.

La necessità dell'autorizzazione non può assolutamente farsi

dipendere dalla volontà degli organi regionali e solo la legge

statale può prevedere eventuali esoneri ed eccezioni in modo

uniforme per tutto il territorio statale, così come solo lo Stato

può stabilire un sistema sanzionatorio unico ed uniforme per tutti.

Alle Regioni non è dato interferire in campo penale.

Anche la nozione di nuovo scarico, come quello successivo

all'entrata in vigore della suddetta legge, è fornita dallo Stato in

modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

In tale situazione, quindi, il giudice remittente avrebbe dovuto

accertare se gli insediamenti di cui trattasi devono o meno

considerarsi nuovi, cioè successivi alla legge n. 319 del 1976 o

invece preesistenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina

degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non

recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il

contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n.

13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di

Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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