Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12d.P.R. 472/1972
  • art. 12d.P.R. 742/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1972, n. 742 (Riordinamento e

potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione),

promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale degli Abruzzi - sezione staccata di Pescara

sul ricorso proposto da Sinagra Augusto contro il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,

iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Sinagra Augusto nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Augusto Sinagra per se medesimo e l'Avvocato

dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il professor Augusto Sinagra, ordinario di diritto

internazionale presso la facoltà di economia e commercio

dell'università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, veniva

trasferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 31 ottobre 1990 presso la Scuola superiore della pubblica

amministrazione e, pertanto, collocato fuori ruolo per il periodo dal

1 novembre 1990 al 31 ottobre 1993. Con nota del 30 novembre 1990, n.

4388, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, nel darne comunicazione al Rettore dell'università di

Chieti, precisava che il professore non avrebbe potuto "mantenere

l'insegnamento universitario e prendere parte alle sedute del

Consiglio di facoltà". Uniformandosi a questo indirizzo, il

Consiglio di facoltà, con deliberazione del 13 dicembre 1990,

allontanava il professore Sinagra dalla seduta in corso.

Il Sinagra proponeva ricorso avverso la nota ministeriale e la

conseguente delibera del Consiglio di facoltà, deducendo varie

censure volte a rivendicare il suo diritto di partecipare alle sedute

consiliari.

Con sentenza parziale in data 13 settembre 1991, il Tribunale

amministrativo regionale degli Abruzzi "riteneva privi di pregio" i

motivi posti dal Sinagra a base del suo ricorso e, sospendendo ogni

ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, sollevava, con

separata ordinanza in pari data, per violazione degli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, nella

parte in cui dispone il collocamento "fuori ruolo" dei professori

universitari nominati docenti presso la Scuola superiore della

pubblica amministrazione.

2. - Hanno osservato i giudici remittenti che il trattamento

riservato ai professori universitari immessi quale personale docente

nei ranghi della Scuola superiore della pubblica amministrazione

(artt. 11 e 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472), consistente nel

collocamento "fuori ruolo" degli stessi, creava un'evidente

disparità di trattamento con situazioni omogenee, quali quella dei

docenti collocati in aspettativa per situazioni d'incompatibilità ai

sensi dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, o quella dei

professori collocati in congedo ai sensi dell'art. 10 della legge 18

marzo 1958, n. 311, categorie che conservano il diritto a partecipare

alle sedute del Consiglio di facoltà.

A sostegno della loro tesi, i remittenti segnalavano

l'interpretazione accolta dal Tribunale amministrativo regionale

della Campania con la pronuncia della quarta sezione, in data 3

maggio 1989, n. 111, secondo cui la nuova disciplina della docenza

universitaria, introdotta dalla riforma del 1980, avrebbe tacitamente

abrogato il terzo comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 472 del 1972 nella

parte in cui disponeva che il professore collocato fuori ruolo

rientrasse in soprannumero nei ruoli di provenienza, stabilendo, al

contrario, che il professore, nominato docente stabile della Scuola

superiore della pubblica amministrazione, avrebbe diritto a

conservare il suo posto presso la facoltà di provenienza.

3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

chiesto la declaratoria d'inammissibilità o di manifesta

infondatezza della questione sollevata.

Ha ricordato l'Avvocatura che lo stesso Tribunale remittente, con

la parziale decisione della controversia, ha implicitamente ritenuto

non contrastante con la Costituzione la disposizione impugnata (primo

profilo d'inammissibilità).

Il Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi avrebbe,

inoltre, sostanzialmente ignorato la portata del terzo comma

dell'art. 12 del d.P.R. n. 472 del 1972, poiché delle due l'una. O

la norma che dispone il rientro in soprannumero dei docenti stabili

della Scuola superiore della pubblica amministrazione i quali

decidano di rientrare presso le università di provenienza e trovino

il posto già occupato è tuttora in vigore, e allora la posizione

del professore che sia diventato docente presso detta Scuola

superiore non si discosta da quella degli ordinari "fuori ruolo";

oppure essa è stata tacitamente abrogata (come asserisce il

Tribunale amministrativo regionale remittente) e allora dovrebbero

applicarsi al caso esaminato le norme in materia di congedo e

aspettativa dei docenti. In tale ipotesi si tratterebbe di un

problema risolubile in via interpretativa con riflessi sulla

legittimità del provvedimento amministrativo adottato (secondo

profilo di inammissibilità).

5. - La questione - a dire dell'Avvocatura - dovrebbe essere

dichiarata, nel merito, manifestamente infondata. La posizione del

docente "distaccato" presso la Scuola superiore della pubblica

amministrazione non sarebbe affatto omogenea rispetto a quelle indicate nell'ordinanza di remissione (congedo per motivi di studio e

aspettativa per ragioni d'incompatibilità). Nel nostro caso si

avrebbe una "interruzione" a tempo indeterminato dell'insegnamento

universitario, una completa interruzione del rapporto funzionale fra

il docente e il proprio Ateneo, che invece difetterebbe negli altri

due casi, nei quali si potrebbe parlare solo d'una "sospensione"

dell'insegnamento per motivi contingenti, di un evento che non

verrebbe a modificare sostanzialmente la posizione del docente nei

confronti dell'università di provenienza.

Alle diverse finalità perseguite dalle norme in precedenza indicate si accompagnano le diverse disposizioni che, pertanto, non

creano alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

6. - Con atto di costituzione e successiva memoria si è

costituito il Sinagra, il quale ha insistito per l'accoglimento della

sollevata questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi - sezione

staccata di Pescara ritiene contrastante con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione l'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n.

472, nella parte in cui prevede il collocamento "fuori ruolo" dei

professori universitari nominati docenti della Scuola superiore della

pubblica amministrazione, in relazione alla disciplina prevista per

situazioni omogenee dagli artt. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311

(congedo per ragioni di studio e ricerca scientifica) e 13 del d.P.R.

11 luglio 1980, n. 382, integrato e modificato dall'art. 5 della

legge 9 dicembre 1985, n. 705, e interpretato dalla legge 5 agosto

1988, n. 341 (aspettativa obbligatoria per situazioni di

incompatibilità).

2. - La questione, sollevata con un'ordinanza emessa subito dopo

la "parziale" decisione della controversia, è inammissibile per

difetto di pregiudizialità.

Secondo quanto risulta dall'esposizione in fatto e in diritto del

giudice a quo, la nota del Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica in data 30 novembre 1990, n. 4388, e la

deliberazione del Consiglio della facoltà di Scienze politiche

dell'università di Chieti in data 13 dicembre 1990, della cui

legittimità si controverte nel giudizio principale, sono state

impugnate per due motivi:

a) violazione dell'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472,

dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell'art. 12 delle

disposizioni preliminari del codice civile (l'art. 12 citato prevede

che i professori universitari di ruolo, trasferiti presso la Scuola

superiore della pubblica amministrazione, siano collocati "fuori

ruolo", ma non ne regola lo "status"; ricorrendo all'analogia, in

applicazione dell'art. 14 della legge n. 311 del 1958, si potrebbe

consentire ai professori fuori ruolo di partecipare alle sedute del

Consiglio di facoltà);

b) eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione

dell'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, dell'art. 13 del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (così come modificato dall'art. 5

della legge 9 dicembre 1985, n. 705) e dell'art. 12 delle

disposizioni preliminari del codice civile (la posizione del

professore "fuori ruolo" nominato insegnante presso la Scuola

superiore della pubblica amministrazione non sarebbe diversa da

quella del "professore in congedo per motivi di studio" prevista

dall'art. 10 della legge 311 del 1958 e da quella dei professori

investiti di cariche pubbliche, collocati d'ufficio in aspettativa,

eppure titolari del diritto di partecipazione alle sedute del

Consiglio di facoltà).

3. - Il Tribunale ha preso in esame congiuntamente, rigettandoli

perché infondati, i motivi sub a) e sub b). Secondo il Tribunale

amministrativo regionale remittente:

a) l'art. 14 della legge n. 311 del 1958 (così come modificato

dall'articolo 13, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382),

riguardante la posizione dei professori collocati "fuori ruolo" per

motivi di età, a cui sarebbe dalla legge consentito il diritto di

partecipazione alle sedute del Consiglio di facoltà, sarebbe norma

eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica;

b) l'art. 10 della legge 311 del 1958 e l'art. 13 del d.P.R.

382 del 1980 disciplinerebbero fattispecie del tutto diverse (congedo

e aspettativa) che non potrebbero, di certo, dirsi "simili" a quella

prevista dall'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, riguardante

i professori "fuori ruolo" perché nominati docenti della Scuola

superiore della pubblica amministrazione, e dunque non

consentirebbero una loro equiparazione anche attraverso il ricorso

all'analogia.

Fondandosi su questi motivi il Tribunale, al di là

dell'espressione usata nel dispositivo ("ritiene privi di pregio -

alla luce della legislazione vigente - i motivi del ricorso ") ha,

nel corpo della motivazione, testualmente concluso che "il ricorso

deve, conseguentemente, essere respinto". In tal modo si è

chiaramente esaurita la materia del contendere con la sostanziale

reiezione dei motivi di impugnazione e, così, si è del pari

preclusa la possibilità di rimettere in discussione la norma

disegnata dall'art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, riguardante

i professori "fuori ruolo" perché nominati docenti della Scuola

superiore della pubblica amministrazione. La pregiudizialità della

questione risulta venuta meno perché la legge è già stata

applicata, e non si vede quale ulteriore decisione sul merito della

causa potrebbe essere pronunciata dal Tribunale in esito alla

definizione dell'incidente di costituzionalità.

Né è ammissibile, come questa Corte ha già avuto modo di

pronunciarsi (sentenza n. 242 del 1990 ), un giudizio ipotetico

finalizzato esclusivamente alla valutazione di rilevanza della

questione di costituzionalità della disciplina esaminata ("se si

applicasse la disciplina vigente il ricorso non sarebbe fondato")

poiché, " espresso in questa forma, esso perde il carattere di

ipoteticità e diventa un giudizio immediatamente e definitivamente

applicativo della legge, con conseguente irrilevanza della sollevata

questione di legittimità costituzionale per difetto di

pregiudizialità".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472

("Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica

amministrazione"), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale degli Abruzzi -

sezione staccata di Pescara, col provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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