Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1989

Altra decisione · depositata il 29/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

  • art. 13d.P.R. 322/1982
  • art. 16d.P.R. 322/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

13 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 22 luglio 1988 ed

iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1988 per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della ordinanza ingiunzione dell'Ufficio

provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di Massa

Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988, con la quale veniva comminata al

sig. Venturini Giuliano la sanzione amministrativa di L. 1.000.000,

per la violazione prevista e sanzionata dagli artt. 13 e 16 del

d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio del ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 13 luglio 1988, la Regione Toscana ha

sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla

ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del

commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio

1988 (conosciuta in data 24 maggio 1988), con la quale veniva

comminata ad un soggetto la sanzione amministrativa per la violazione

prevista dagli artt. 13 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, per

aver nel proprio esercizio commerciale posto in vendita prodotti di

pasticceria sfusi, mancanti delle indicazioni relative alla

composizione e agli ingredienti impiegati.

La ricorrente ha osservato che il predetto decreto presidenziale -

con il quale è stata data attuazione alle direttive C.E.E. n. 79/112

in data 18 dicembre 1978, concernente la etichettatura dei prodotti

alimentari destinati al consumatore finale e relativa pubblicità, e

n. 77/94 in data 21 dicembre 1976, in materia di prodotti alimentari

destinati ad un'alimentazione particolare - ha sostituito la norma

fondamentale in materia di etichettatura di prodotti alimentari,

contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza con

ciò innovare sul punto della attinenza della specifica disciplina

alla tutela dell'igiene degli alimenti e quindi alla materia

sanitaria, devoluta alla competenza regionale (artt. 117 e 118

Cost.).

La pretesa del Ministero dell'industria, che attraverso il suo

ufficio periferico ha in concreto esercitato la funzione

sanzionatoria in una materia non di sua competenza, si basa - ad

avviso della Regione - su un'erronea lettura dell'art. 1 del d.P.R.

29 luglio 1983, n. 571.

Infatti nella predetta disposizione, emanata in attuazione

dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sono stati indicati gli uffici periferici dei

Ministeri destinatari (per le materie residuate allo Stato) del

rapporto con il quale si contesta la violazione delle norme

depenalizzate (o ab origine recanti sanzioni amministrative); in

particolare tra questi sono indicati gli UPICA "per le violazioni

delle disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei

prodotti tessili ed in genere di ogni altro prodotto che per essere

posto in commercio debba essere preventivamente etichettato,...".

In tale previsione l'Ufficio che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione

impugnata rinverrebbe il fondamento della propria competenza, nel

presupposto che la disciplina sull'etichettatura sia diretta in via

primaria alla tutela dei consumatori da un punto di vista

precipuamente commerciale, onde porre gli stessi nella condizione di

effettuare scelte consapevoli.

Ma, da una corretta interpretazione delle norme che si sono

succedute in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, si

ricava - sempre ad avviso della ricorrente - che la competenza, già

del Ministero della sanità (e non quindi dell'industria), è ora

attribuita alle Regioni, cui spetta di indicare l'ufficio competente

a ricevere il predetto rapporto e ad irrogare la sanzione

amministrativa.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri per contestare la fondatezza del proposto conflitto,

sottolineando che il d.P.R. n. 322 del 1982 ha disciplinato, in

attuazione della direttiva comunitaria n. 79/112, la "etichettatura"

dei prodotti alimentari ed ha precisato le indicazioni che devono

essere riportate per la individuazione del prodotto, allo scopo

precipuo di tutelare il consumatore nelle scelte commerciali e quindi

con un intento più ampio di quello diretto alla mera tutela della

salute pubblica cui era indirizzata la "vigilanza della produzione e

del commercio dei prodotti alimentari" affidata agli organi sanitari

dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962. Considerato in diritto

1. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in

relazione all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale

dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n.

3313 del 4 febbraio 1988 con la quale, su rapporto della Stazione dei

Carabinieri di Marina di Massa, era stata comminata al sig. Venturini

Giuliano una sanzione amministrativa per violazione degli artt. 13 e

16 del d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322, per avere egli posto in vendita

prodotti di pasticceria sfusi, mancanti di etichettatura relativa

alla composizione e agli ingrediente impiegati.

Ad avviso della Regione ricorrente la disciplina della

etichettatura dei prodotti alimentari attiene alla materia sanitaria,

essendo diretta in via primaria alla tutela della salute del

consumatore, onde il provvedimento impugnato sarebbe invasivo della

competenza regionale.

2. - Il ricorso è fondato.

Il decreto presidenziale 18 maggio 1982, n. 322 - con il quale si

è data attuazione alle direttive C.E.E. n. 77/94 del 1976 e n.

79/112 del 1978, concernenti rispettivamente, la prima, la materia

dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare,

e, la seconda, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti

alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità

- ha sostituito la norma fondamentale, in tema di etichettatura,

contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza

disporre sull'assetto della competenza che è quindi rimasto quello

conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Questa Corte, con sentenza n. 1034 del 1988, ha affermato che le

sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni sancite

dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 cit. (ora sostituito dal

d.p.r. n. 322 del 1982 cit.), rientrano nelle misure di polizia

amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art.

6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato

soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità

degli alimenti e delle bevande alimentari.

Nel caso di specie il conflitto, promosso per contestare la

competenza dello Stato a ricevere il rapporto e ad irrogare sanzioni

amministrative per violazione delle prescrizioni in materia di

etichettatura di prodotti alimentari, è fondato perché l'art. 17

della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema

penale (c.d. depenalizzazione), stabilisce che l'agente che ha

accertato la violazione di prescrizioni, in materie di competenza

delle regioni, debba presentare rapporto all'ufficio regionale

competente cui spetta, ai sensi del successivo art. 18 della stessa

legge, di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di

ingiungere il pagamento. Di conseguenza l'atto impugnato dalla

Regione Toscana deve essere annullato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di

irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni

dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva

C.E.E. n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari

destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché

della direttiva C.E.E. n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari

destinati ad una alimentazione particolare) ed annulla,

conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata dalla Regione

Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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