Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/07/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Provincia autonoma di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale il

26 giugno 1985 (Interventi finanziari della Provincia autonoma a

salvaguardia dei livelli di occupazione), promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 luglio 1985,

depositato in cancelleria il 22 successivo, ed iscritto al n. 28 del

registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

uditi l'avvocato Sergio Pannunzio per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato al Presidente della Giunta provinciale

di Bolzano, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di

Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale il 26 giugno 1985

(Interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia dei

livelli di occupazione) riguardante la erogazione di mutui a

cooperative attraverso un Fondo di rotazione, istituito presso

l'Amministrazione provinciale.

Nel ricorso il Presidente del Consiglio lamenta il contrasto di

tale legge con gli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,

perché, disponendo in materia di cooperazione, esula nel suo complesso

dalle competenze attribuite dallo Statuto alla Provincia. La materia

"sviluppo della cooperazione", infatti, è di competenza della Regione

(art. 4, n. 9 dello Statuto e art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472)

e non della Provincia.

2. - La Provincia di Bolzano si è costituita chiedendo che il

ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Nelle note depositate essa osserva che la legge impugnata

istituisce presso l'Amministrazione provinciale un fondo di rotazione

per gli interventi a salvaguardia e/o incremento dei livelli di

occupazione, mediante l'erogazione di mutui a cooperative per

l'attuazione di progetti relativi all'acquisto e all'ammodernamento dei

mezzi di produzione o impianti nel settore della industria,

dell'artigianato e dei servizi.

Nell'ambito delle previsioni di tale legge, non rientrano tutte le

cooperative, ma solo quelle appartenenti ai settori della produzione e

lavoro e dei servizi che associno lavoratori in cassa integrazione o

disoccupati e si propongano di salvaguardare l'occupazione.

Attraverso il fondo, inoltre, la legge mira a sviluppare l'acquisto

e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel settore

dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Dal suo complesso,

quindisecondo la Provinciasi evincerebbe che trattasi di materia che

rientra sotto più profili nell'ambito della sua competenza legislativa

e precisamente in forza dell'art. 10 dello Statuto, in quanto viene a

dettare norme che integrano la disciplina statale in materia di

collocamento ed avviamento al lavoro; in base al dettato dell'art. 4

dello Statuto, in quanto si traduce nella predisposizione di strumenti

di assistenza pubblica a favore dei disoccupati e dei cassintegrati;

con riferimento alle competenze provinciali in tema di artigianato

(art. 8 n. 9 St.); di commercio (art. 9 n. 3 St.) e di incremento

della produzione industriale (art. 9 n. 8 St.), poiché ha per scopo

anche l'ammodernamento dei mezzi di produzione e degli impianti nel

settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi.

Secondo la Provincia sarebbe ininfluente il fatto che la legge si

rivolga alle cooperative individuandole come destinatarie dei

finanziamenti, giacché tale individuazione è avvenuta nell'ambito di

una normativa che non mirava né a disciplinare la cooperazione né ad

incentivarla, bensì mirava e mira ai diversi fini di salvaguardare i

livelli di occupazione e di incentivare l'artigianato, il commercio e

l'industria. Cosicché, trattandosi di una disciplina relativa a

settori economici di competenza della Provincia, non può discostarsi

da essa la libertà di individuare, in tale ambito, nel modo che

ritiene più opportuno, i destinatari dei benefici stessi. Considerato in diritto :

Questa Corte, in accoglimento di un ricorso della Regione

Trentino-Alto Adige, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165 ha dichiarato

la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della 1.

27 febbraio 1985, n. 49 ("Provvedimenti per il credito alla

cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupazione"), per

violazione dell'art. 4 n. 9 dello Statuto di quella Regione, approvato

con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché degli artt. 1 e 2 d.P.R. 28

marzo 1975, n. 472 (Norme di attuazione di detto Statuto in materia di

sviluppo della cooperazione). Questa normativa attribuisce alla Regione

Trentino-Alto Adige potestà legislativa primaria in materia di

cooperazione: la delimitazione di tale materia è stata fondata dalla

citata sentenza su criteri, desunti dallo Statuto regionale e

specificati dalle relative norme di attuazione, sì che ne risulta

adeguatamente precisato il suo ambito di operatività.

La Corte ha inoltre statuito che non incidono sulla titolarità,

sul contenuto e sull'esercizio della anzidetta potestà normativa le

attribuzioni previste da quella legge in materia creditizia, poiché,

trattandosi soltanto di interventi strumentali di sostegno, essi non

comportano la salvaguardia di esigenze unitarie, a dimensione

nazionale, per la tutela del risparmio e la difesa del credito, sulle

quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.

Né da essa viene violata la potestà normativa delle province

autonome di Bolzano e di Trento nelle materie di "incremento della

produzione industriale", di turismo e di industria alberghiera nonché

di commercio: sono, queste, infatti, competenze connesse e strumentali

rispetto alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e ne

segnano i settori di intervento con l'individuazione degli ambiti

produttivi ora indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa,

che non tocca il contenuto e la conseguente pertinenza regionale delle

attribuzioni.

Sulla base dei medesimi principi il ricorso del Presidente del

Consiglio deve pertanto dichiararsi fondato, avendo la Provincia

autonoma di Bolzano - con la legge impugnata - legiferato in materia di

sviluppo della cooperazione, riservata alla competenza della Regione,

dall'art. 4, n. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige), come dedotto tra i motivi d'impugnazione

dello Stato (ancorché il ricorso menzioni, nel suo preambolo, tra le

norme di riferimento, i soli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto).

L'accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di

Bolzano, riapprovata dal Consiglio nella seduta del 26 giugno 1985,

"recante interventi finanziari della Provincia autonoma a salvaguardia

dei livelli di occupazione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della

Provincia di Bolzano riapprovata dal Consiglio provinciale nella seduta

del 26 giugno 1985 (interventi finanziari della Provincia autonoma a

salvaguardia dei livelli di occupazione).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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