Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7,

della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei

Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), promosso con

ordinanza emessa il 28 febbraio 1972 dal tribunale de L'Aquila sul

ricorso elettorale di Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi, con

l'intervento di Tenaglia Ettore, iscritta al n. 158 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto di costituzione di Tenaglia Ettore;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Filippo Lubrano, per

il Tenaglia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso su ricorso elettorale di

Biasone Pantaleone contro Mancini Luigi e successivamente proseguito -

stante la rinuncia dell'originario ricorrente - dal solo interventore

Tenaglia Ettore, il tribunale de L'Aquila, con ordinanza emessa il 28

febbraio 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. della norma di cui all'art.

5, n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che esclude tra l'altro

l'eleggibilità a consigliere regionale nelle Regioni a statuto normale

per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato

nella Regione.

La rilevanza della questione è motivata con riferimento alla

qualifica di ispettore scolastico in Pescara rivestita dal resistente.

La sua non manifesta infondatezza viene dedotta con riferimento

alla disparità di trattamento esistente per l'eleggibilità a

consigliere nelle Regioni a statuto speciale (cfr. art. 6 d.P.R. 12

dicembre 1948, n. 1462, per la Sardegna; art. 6 legge 5 agosto 1962, n.

1257, per la Valle d'Aosta; art. 8 legge 3 febbraio 1964, n. 3, per il

Friuli-Venezia Giulia, oltre alle norme statutarie in materia) che non

risponde ad esigenze di una ragionevole previsione. Una disciplina

ingiustificatamente eguale di situazioni diverse ed ingiustificatamente

diversa di situazioni simili si riscontrerebbe, poi, anche in relazione

alla capacità elettorale riconosciuta a funzionari statali non capi di

ufficio ed a dirigenti di enti parastatali e di enti pubblici in

genere, la cui condizione appare tale da poter spesso influire

massicciamente sulla volontà dell'elettorato o determinare ipotesi di

conflitto rispetto alle funzioni connesse alla carica elettiva

regionale. Un ulteriore profilo di illegittimità viene, poi, motivato

assumendo che una così ampia e generica limitazione dell'elettorato

passivo non sembra né ragionevole né indispensabile al fine di

assicurare la tutela della libera espressione del voto e quella del non

condizionante o condizionato esercizio delle funzioni connesse con la

carica elettiva.

2. - Con deduzioni depositate il 18 marzo 1972, si è costituito

nel presente giudizio il sig. Tenaglia sostenendo la infondatezza

della questione, sia perché la differenza fra l'autonomia concessa

alle Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario non

consentirebbe di raffrontare le normative rispettivamente vigenti in

tema di ineleggibilità a consigliere regionale, rimesse

all'apprezzamento discrezionale del legislatore che in ogni caso

avrebbe ragionevolmente tenuto conto della minore importanza degli

uffici statali nelle prime; sia perché la ineleggibilità per i capi

degli uffici statali risulterebbe oggettivamente giustificata in base

alla valutazione dell'id quad plerumque accidit, senza che abbia

rilevanza la considerazione di talune fattispecie concrete o la mancata

previsione di altre categorie meritevoli di un trattamento rigoroso.

Ulteriori argomenti sono stati poi sviluppati in una memoria depositata

il 12 ottobre 1972.

3. - Nella stessa data ha depositato un atto di costituzione e

deduzioni anche la difesa del resistente sig. Mancini Luigi, sostenendo

di non aver ricevuto notifica dell'ordinanza di rimessione.

4. - Alla pubblica udienza la difesa del Tenaglia ha insistito

nelle conclusioni precedentemente formulate. Considerato in diritto :

1. - Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile per

tardività la costituzione nel presente giudizio del sig. Mancini

Luigi, avvenuta con deduzioni depositate il 12 ottobre del corrente

anno. Al riguardo, non occorre qui soffermarsi sul preciso significato

che assume il riferimento dell'art. 23, comma ultimo, della legge 11

marzo 1953, n. 87, alla lettura dell'ordinanza nel "pubblico

dibattimento", essendo sufficiente osservare che - nella specie -

l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pronunciata dal tribunale de

L'Aquila, risulta esser stata regolarmente notificata in data 4 aprile

1972 agli avvocati Raffaele Di Primio e Fausto Migliorati, difensori

(ed il primo altresì procuratore domiciliatario) del Mancini nel

giudizio a quo, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21

giugno successivo.

Non vi ha dubbio, pertanto, che il termine di venti giorni,

prescritto dall'art. 25, comma secondo, della legge n. 87 ed

ulteriormente disciplinato dall'art. 3 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, sia stato

di gran lunga oltrepassato, dovendosi ritenere applicabile anche ai

giudizi di contenzioso elettorale amministrativo, in forza del richiamo

contenuto nell'art. 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, così

come modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, la disposizione

dell'art. 170 del codice di procedura civile.

2. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale, per

contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 5, n. 7, della legge 17

febbraio 1968, n. 108, nella parte in cui dichiara ineleggibili ai

consigli delle Regioni a statuto ordinario "i capi degli uffici

regionali, provinciali e locali, dello Stato nella Regione, coloro che

ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento", è

fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le cause di

ineleggibilità sono di strena interpretazione e devono essere

contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento

delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione

elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (sent. nn. 46 e 108

del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972). È vero che l'art.

51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità,

i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi (sent.

n. 38 del 1971, testé rammentata); ma, proprio perché questi ultimi,

risolvendosi in cause di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni

al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo

stesso art. 51, del libero accesso, in condizione di eguaglianza, di

tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano

tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad

evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza,

troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali

contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la

proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Al contrario, la norma denunciata stabilisce - oltre tutto, senza

precedenti e senza attuale riscontro nell'intera legislazione

elettorale italiana, se si prescinde da una disposizione,

sostanzialmente analoga, della legge regionale siciliana del 20 marzo

1951, n. 29 - una causa di ineleggibilità dai confini estremamente

generici ed elastici, suscettibile di essere dilatata in sede

interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse, come

invece all'opposto di applicazioni pratiche variamente restrittive,

circoscritte ad una parte soltanto delle ipotesi che potrebbero

egualmente, in astratto, giustificare ragionevolmente la

ineleggibilità a consigliere regionale.

Come si riconosce, infatti, anche negli scritti defensionali della

parte ricorrente, né nella legge in questione, né in altro testo

legislativo è dato rinvenire norme che definiscano l'"ufficio" e

specifichino che cosa debba intendersi per tale, o che definiscano la

nozione di "capo" di un ufficio. Allo stesso modo, sarebbe vano

ricercare nell'ordinamento vigente criteri univoci che permettano di

individuare con la desiderabile chiarezza quali "uffici" statali,

diversi da quelli ad ambito regionale e provinciale, siano da

qualificare "locali". Nemmeno soccorrono a tali fini elementi

desumibili dai lavori preparatori della legge del 1968, quale che sia

poi il valore che si debba a questi attribuire per ricostruire il

significato della norma. La causa di ineleggibilità di cui è

questione venne per la prima volta introdotta, senza spiegazione né

discussione alcuna, dalla prima commissione della Camera dei deputati,

in sede di esame del disegno di legge governativo presentato il 19

maggio 1964 e di altri progetti di legge in tema di elezioni dei

consigli regionali; successivamente essa ricompare (ed anche questa

volta, senza che ne risultino comunque addotte le ragioni

giustificatrici e la portata) nel nuovo disegno di legge governativo

presentato alla Camera il 21 giugno 1967, che diventerà poi la legge

de qua.

Il rilevato contrasto, per le considerazioni fin qui accennate,

dell'art. 5, n. 7, della legge n. 108 del 1968, nella parte

denunciata, con l'art. 51 Cost., che d'altronde rappresenta

specificazione del più generale principio di eguaglianza, rende

superfluo prendere in esame gli altri profili della questione sollevata

dal tribunale de L'Aquila, con più particolare riguardo all'art. 3

Cost. nei rapporti tra elezioni dei consigli delle Regioni a statuto

ordinario e dei consigli di quelle a statuto speciale.

È tuttavia da soggiungere che, ovviamente, il legislatore, nella

sua prudente discrezionalità, potrà sempre, ove lo ritenga

necessario, statuire, con uniforme riferimento a tutti i consigli

regionali, ipotesi ben determinate e chiaramente circoscritte di

ineleggibilità per particolari categorie di funzionari dello Stato

esplicanti le loro mansioni nelle Regioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

A) dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel

presente giudizio della difesa del sig. Mancini Luigi;

B) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7,

della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione

dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", nella parte in

cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per "i capi degli

uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione,

coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di

regolamento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta. il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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