Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991

dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Elio

Riccomini ed I.N.P.S., iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio nel quale il ricorrente, titolare di due

pensioni - una diretta a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed una di riversibilità

erogata dalla Gestione speciale commercianti - aveva richiesto

l'integrazione al minimo di quest'ultima, il Pretore di Lucca, con

ordinanza emessa il 2 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui non consente la detta integrazione.

Il giudice a quo osserva come non vi sia ragione alcuna per

discriminare l'ipotesi in argomento dalle molteplici fattispecie di

cumulo oggetto di precedenti sentenze di questa Corte, tuttavia non

estensibili al caso in esame. Considerato in diritto

1. - È denunciato l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli

ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in

cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia

già titolare di pensione diretta a carico dell'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

2. - La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici, possibili ipotesi di divieto

d'integrazione al minimo di un trattamento erogato da uno dei fondi

speciali gestiti dall'I.N.P.S. allorché, per effetto del cumulo con

altra pensione, venga superato il minimo garantito.

La titolarità di più pensioni integrate al minimo è viceversa

consentita, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, sino alla

data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.

638 (sentenze nn. 114 del 1992, 182 del 1990, 504 del 1989, 184 e

1086 del 1988 e 102 del 1982, con espresso riguardo alla norma

impugnata); successivamente opera il principio della integrabilità

di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non

integrato (sentenza n. 418 del 1991).

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve

essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico

dell'E.N.P.A.L.S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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