Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39

(Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia),

promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1973 dal tribunale di

Bolzano nel procedimento civile vertente tra Magresso Anna e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 168 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica n.

169 del 4 luglio 1973.

Visti gli atti di costituzione di Magresso Anna e dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Benedetto Bussi, per Magresso Anna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Anna Magresso e l'INPS,

il tribunale di Bolzano, con ordinanza del 9 febbraio 1973, ha

sollevato, in riferimento all'art.3, comma primo, della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo,

del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39

(disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia),

secondo cui non hanno diritto a pensione (di riversibilità) "le figlie

maritate".

Osservato che solo in caso di declaratoria dell'illegittimità

costituzionale della norma denunciata, la domanda dell'attrice avrebbe

potuto essere accolta, il giudice a quo ha rilevato che sarebbe

ispirata a disattendibili principi formalistici la tesi sostenuta in

giudizio dall'INPS secondo cui la ratio del differente trattamento dei

figli sposati e delle figlie maritate risiederebbe nel fatto che ai

bisogni della vita della donna maritata deve provvedere il marito e non

più il padre, mentre i figli sposati non hanno diritto di essere

mantenuti dalle loro mogli; che la distinzione contenuta nella norma

denunciata appare del tutto illogica qualora la donna maritata si venga

di fatto a trovare in stato di bisogno ed in particolare, sia inabile

al lavoro e viva col padre ed a suo carico all'atto della morte di

questo, e ciò perché non è escluso dal diritto in questione il

figlio maschio pure coniugato che si trovi nella identica situazione; e

che, quindi, la differenziazione di trattamento che si ha nonostante la

perfetta identità delle obiettive, reali situazioni, è collegata al

(differente) sesso dei figli dell'assicurato o del pensionato che viene

a morte.

2. - Con le deduzioni la Magresso ha chiesto a questa Corte di

voler dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma

denunciata.

Premesso che in base all'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636,

il diritto alla pensione di riversibilità spettava ai figli

ultradiciottenni che fossero inabili al lavoro e a carico del genitore

al momento della di lui morte, e che quindi con quella norma si

volevano mantenere ai figli del pensionato o assicurato deceduto i

mezzi di sussistenza di cui essi disponevano in precedenza, la Magresso

ha osservato che la limitazione introdotta con la legge del 1945

appariva fondata esclusivamente sul sesso, e non rilevava il

riferimento allo stato civile perché effettuato nei confronti del

richiedente già qualificato in base al sesso; che non valeva invocare

in contrario l'obbligo del mantenimento da parte del coniuge perché

tale obbligo gravava sia sul marito che sulla moglie; e che, se la

figlia inabile coniugata vive a carico del genitore al momento della di

lui morte, con l'accertamento di tale condizione si ha anche quello che

la detta figlia non è mantenuta dal marito, e non interessa quali

siano o possano essere le cause di tale situazione. Ne discende

l'illegittimità costituzionale della norma perché l'art. 3 della

Costituzione "non ammette differenza di trattamento che si fondi sul

sesso senza perseguire finalità costituzionalmente apprezzabili".

Nella memoria la Magresso ha svolto le dette ragioni richiamandosi

alle sentenze di questa Corte n. 135 del 1971 e n. 53 del 1969 e

sostenendo che i principi in esse affermati si attagliano perfettamente

al caso.

3. - Per l'INPS, che ha chiesto alla Corte di provvedere come di

giustizia, la vivenza a carico sarebbe in qualunque ipotesi condizione

del sorgere del diritto, e però il matrimonio dei figli, con

l'allontanamento degli stessi dalla casa paterna, farebbe presumere la

non vivenza a carico tra genitore e figli. La norma de qua sarebbe in

armonia con tali principi.

Non rileverebbe poi il fatto che la detta presunzione sarebbe iuris

tantum per i figli sposati e iuris et de iure per le figlie maritate,

perché ciò corrisponderebbe al fatto che nella realtà sociale

tuttora esistente è maggiore la probabilità che sia la moglie

anziché il marito a dipendere economicamente dal coniuge.

Ed infine non potrebbe trascurarsi che l'inabilità del figlio

sposato (e cioè di un marito) produce normalmente uno stato di bisogno

familiare più grave della inabilità della figlia maritata (e cioè di

una moglie).

4. - A queste considerazioni ha risposto, con la memoria, la

Magresso, osservando che l'attuale realtà sociale ed economica ben a

ragione alla base della ormai imminente riforma del diritto di

famiglia, persuade della inconsistenza di arcaiche differenziazioni tra

l'apporto lavorativo del marito e della moglie nell'economia familiare,

ed altresì che le condizioni di legge previste per il diritto alla

riversibilità "non possono ritenersi sussistenti o insussistenti, per

presunzione di legge avente un maggiore o minore grado di vincibilità,

a seconda del sesso e dello stato civile", senza dar luogo a

discriminazioni costituzionalmente illegittime".

La Magresso, infine, ha osservato che le pronunce di cui alle

sentenze nn. 119 e 201 del 1972 richiamate dall'INPS, riguardano

situazioni ben diverse, in fatto ed in diritto, da quella in oggetto,

in primo luogo perché non viene in esame la posizione del marito

superstite della moglie assicurata o pensionata, e al contrario è

sospettato di illegittimità proprio il trattamento fatto alla donna

rispetto all'uomo, ed in secondo luogo perché non si tratta della

relazione reciproca tra coniugi bensì della posizione dei figli

rispetto al genitore, posizione che - si ripete - è caratterizzata da

eguali presupposti condizionanti il diritto alla riversibilità tanto

per il figlio quanto per la figlia: lo stato di bisogno e la dipendenza

economica del defunto. La limitazione nei riguardi della figlia

maritata, per ciò, è illegittimamente ed irrazionalmente determinata

soltanto dal sesso e non è sorretta dalla discutibile presunzione di

inesistenza dello stato di bisogno.

5. - All'udienza del 23 aprile 1975 l'avv. Benedetto Bussi ha

svolto le ragioni a difesa della Magresso. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe del tribunale di Bolzano

è sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo,

del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39

(disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia).

2. - Secondo l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (recante

modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per

l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la

disoccupazione involontaria), nel caso di morte del pensionato o

dell'assicurato spetta una pensione "ai figli superstiti che al momento

della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di

15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli

impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al

lavoro".

Con l'art. 2 del d.l.l. n. 39 del 1945 il diritto alla pensione di

riversibilità dei figli riconosciuti inabili al lavoro è "subordinato

alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del

pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato"

(comma primo) ed è negato tale diritto alle figlie maritate, anche se

di età inferiore a quelle indicate nel citato art. 13 (comma secondo).

Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, procedendosi al

riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, viene sostituito l'art. 13

del r.d.l. n. 636 del 1939 e si dispone che la detta pensione spetta

"ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o

assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino

alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti

inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di

questi".

Dalle norme sopra richiamate risulta che, unificato il trattamento

per i figli superstiti infradiciottenni (e richiedendosi che questi non

esercitino alcuna attività lavorativa), a proposito dei figli di

qualunque età (e sempre che l'art. 2, comma secondo, del d.l.l. n. 39

del 1945 non possa essere considerato abrogato dal successivo art. 2

della legge n. 218 del 1952) è dettata una disciplina differenziata a

seconda che si tratti di "figlie maritate" ovvero di figlie nubili o

vedove o di figli celibi, sposati o vedovi.

Ora, nell'ambito di quest'ultima disciplina è denunciata, per

contrasto con il principio di eguaglianza, la norma che nega la

pensione di riversibilità alle figlie maritate, posta in relazione

all'altra che codesto diritto invece riconosce ai figli sposati (che si

trovino nelle indicate condizioni).

La questione è fondata.

3. - La ratio della norma che riconosce il diritto alla pensione di

riversibilità nelle assicurazioni obbligatorie INPS ai figli maschi

superstiti del pensionato o dell'assicurato, risiede certamente

nell'esigenza di mantenere a detti figli i mezzi di sussistenza di cui

gli stessi dispongono al momento della morte del genitore. Si

richiede, infatti, quali condizioni per l'acquisto del diritto, che

codesti figli siano riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del

genitore al momento della di lui morte.

La norma che in ogni caso nega quel diritto alle figlie maritate,

invece, pur non facendo espresso riferimento alle ragioni che ne stanno

a sostegno, implicitamente si basa sulla presunzione che la donna che

sia maritata, in generale, non si trovi in stato di bisogno ed in

particolare, ancorché inabile al lavoro, non sia a carico del genitore

al momento della di lui morte.

La disparità di trattamento sopra messa in evidenza, appare

ingiustificata. Le dette situazioni di fatto e giuridiche relative ai

figli superstiti possono dirsi eguali o equivalenti (e almeno

certamente sono identiche qualora in concreto ricorrano - non

considerata la differenza di sesso - le dette due condizioni) e quindi

il diritto alla pensione di riversibilità avrebbe dovuto essere

riconosciuto a tutti i detti figli. E non ci sono, nella ipotesi che

superstiti siano figlie, ragioni particolari o specifiche che possano

fornire razionale ed adeguata base al trattamento differenziato.

La presunzione di mancanza dello stato di bisogno, nelle due

possibilità sopra indicate gradatamente, concerne il procedimento

logico seguito dal legislatore e come tale denuncia un vizio, perché

dall'esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base

alla legislazione vigente (quale risulta dalla sentenza n. 133 del 1970

di questa Corte), non può dedursi alcuna differenza nella posizione

giuridica attiva della moglie e del marito, essendo rispettivamente la

moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se

questi non ha mezzi sufficienti.

Né, tanto meno, ha ragione di essere la presunzione che la figlia

(maritata) non sia a carico del genitore al momento della di lui morte.

La vivenza a carico è una situazione di fatto che in concreto può

esistere o mancare: e può aversi ugualmente nei confronti di ogni

superstite, figlio o figlia che sia.

Ed allora appare non razionale che il figlio abbia riconosciuto il

diritto e possa provare (la propria inabilità al lavoro e) la detta

vivenza a carico e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia

e questa tale prova utilmente non possa fornire.

D'altra parte, non deve essere trascurato che nella specie la

discriminazione è fatta in danno della donna maritata e quindi, ai

fini della pronuncia, non risultano pertinenti le decisioni di questa

Corte adottate in relazione ad ipotesi in cui invece era denunciata una

discriminazione in danno dell'uomo coniugato anche se con riferimento

allo stato di bisogno effettivo o presunto dello stesso (sentenze nn.

119, 201 e 202 del 1972).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma denunciata

nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilità

le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e

risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39

(recante disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia),

nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di

riversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili

al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di

questo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari