Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 23legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1989 dal Consiglio di Stato, sul

ricorso proposto da Palmieri Roberta contro l'Istituto tecnico di

Stato per il turismo "C. Colombo" di Roma ed altro, iscritta al n.

513 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Palmieri Roberta, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Claudio Rossano per Palmieri Roberta e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 23

giugno 1989, emessa sul ricorso proposto da Palmieri Roberta contro

l'Istituto tecnico di Stato per il turismo "C. Colombo" di Roma ed

altro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 23, terzo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, "nella parte in

cui esclude che competa fino alla fine dell'anno scolastico il

trattamento economico al supplente temporaneo nominato dal capo

dell'istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza è

effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di

scrutinio".

Ricorda il giudice a quo che la norma impugnata introduce una

deroga alla operatività dell'art. 5, secondo comma, del regio

decreto-legislativo 1° giugno 1946, n. 539, in base al quale il

trattamento economico del docente non di ruolo, il cui servizio sia

iniziato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine

delle operazioni di scrutinio finale, è attribuito sino alla fine

dell'anno scolastico. Eccezioni a tale deroga sono previste dalla

norma qui impugnata in riferimento alle supplenze temporanee che i

capi di istituto conferiscano: a) su cattedre o posti già conferiti

in supplenza annuale dal provveditore agli studi (ex art. 15, terzo

comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270), rimasti disponibili dopo

il 31 dicembre per rinuncia o decadenza dell'attributario; b) su

cattedre o posti conferibili in supplenza annuale dal provveditore

agli studi (ex art. 15, primo e secondo comma, della legge 20 maggio

1982, n. 270), vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti per

mancanza di aspiranti nelle graduatorie o per esaurimento delle

stesse.

Il diverso trattamento - previsto dalla norma impugnata per quei

docenti che abbiano mantenuto ininterrottamente fino al termine delle

operazioni di scrutinio la supplenza conseguita per nomina del capo

d'istituto anteriore al 31 dicembre - sarebbe, secondo il giudice

rimettente, irragionevole e lesivo dei princip/' di cui agli artt. 3

e 36 della Costituzione, in quanto la diversità di retribuzione, a

parità (qualitativa e quantitativa) di prestazione lavorativa, non

si giustificherebbe né col richiamo al criterio della potenziale

durata della supplenza per l'intero anno scolastico nei casi in cui,

come nella specie, gli effetti di una tale stabilità fino ad

esaurimento delle operazioni di scrutinio si siano in concreto

prodotti, né col riferimento ad una stabilità presunta e non anche

ad una stabilità effettivamente dispiegata. Inoltre, secondo il

giudice rimettente, l'eguaglianza delle prestazioni lavorative

oggettivamente rese dalle due categorie di supplenti (quelli per cui

è prevista la retribuzione estiva e quelli a cui non è riconosciuto

tale diritto) non può incontrare un limite nelle diversità

procedimentali e di competenza inerenti il conferimento della

supplenza.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata, dettata nel quadro di

misure urgenti in materia previdenziale, sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, ha inteso ovviare all'aggravio di

spesa determinato dal sommarsi di supplenze sullo stesso posto di

insegnamento, riconducendo il sistema - entro canoni di razionalità

oltre che di giustizia perequativa - all'originario principio

sinallagmatico, per cui ciascuno viene retribuito solo in

corrispondenza del tempo in cui ha effettivamente svolto la propria

attività. Ciò peraltro non ha impedito che si prevedesse una

eccezione a favore delle supplenze annuali (per la loro sostanziale

assimilazione ad altri rapporti di lavoro annuali), che ha trovato

spazio nella seconda parte del terzo comma dell'art. 23 e poi nel

comma aggiunto della legge di conversione. Tale eccezione, sottolinea

l'Avvocatura, non si fonda sull'autorità scolastica che conferisce

la supplenza ma sul carattere annuale della stessa, per cui il

supplente assume una situazione del tutto conforme all'insegnante di

ruolo dal punto di vista della prestazione, destinata a protrarsi

oltre la fine dell'anno scolastico; viceversa il supplente

temporaneo, non assumendo un posto vacante, ma coprendo una

temporanea carenza per il tempo strettamente corrispondente

all'assenza del titolare (o del supplente annuale) non può

rivendicare una retribuzione che altrimenti l'Amministrazione

pagherebbe due volte, una al titolare in congedo ed un'altra al

supplente, mentre l'impegno di lavoro, cessata la ragione del

congedo, fa capo soltanto al primo.

3. - Si è costituita la parte privata aderendo alle

argomentazioni del giudice a quo e depositando altresì nella

imminenza dell'udienza una memoria in cui, tra l'altro, si osserva

che "il preteso carattere "annuale" della supplenza, rispetto alla

c.d. supplenza temporanea, non è (...) una qualità intrinseca della

supplenza, non essendovi in realtà alcuna differenza, quanto alla

eventuale durata protrattasi per un intero anno scolastico, tra le

due supplenze, ma solo una differenza di provenienza originaria della

nomina". Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 23

giugno 1989 (R.O. n. 513/1989), solleva, in riferimento agli artt. 3

e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.

638,.nella parte in cui esclude che competa fino alla fine dell'anno

scolastico il trattamento economico al supplente temporaneo nominato

dal capo dell'istituto prima del 31 dicembre e la cui supplenza è

effettivamente durata fino alla ultimazione delle operazioni di

scrutinio/.

2. - La questione non è fondata.

La norma impugnata, "in deroga alle vigenti disposizioni e fino a

quando non sarà diversamente stabilito", prevede che le supplenze

temporanee siano retribuite in ragione della loro effettiva durata.

Sono escluse da tale limitazione, invece, le supplenze conferite dai

capi d'istituto, nelle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo

dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, supplenze che

comportano, pertanto, retribuzione anche per i mesi estivi dell'anno

scolastico.

Non è riscontrabile in questa disciplina trattamento

discriminatorio in violazione dei princip/' di eguaglianza e di

proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del

lavoro prestato, rispettivamente contenuti negli artt. 3 e 36 della

Costituzione, perché le situazioni comparate non sono omogenee.

La limitazione della retribuzione alla effettiva durata della

prestazione è infatti disposta per le supplenze temporanee; le altre

sono supplenze annuali.

Non è possibile superare tali qualificazioni legislative perché,

lungi dall'essere nominalistiche, esprimono sostanziale diversità di

durata e di presupposti.

Le supplenze annuali previste dai primi due commi dell'art. 15

della legge n. 270 del 1982 sono conferite dal provveditore agli

studi per la copertura di cattedre o posti di insegnamento e di posti

di personale non docente "vacanti entro il 31 dicembre e per la

intera durata dell'anno scolastico".

Le supplenze, di cui al terzo comma, conferite dal direttore

didattico o preside, coprono non già posti vacanti, ma posti rimasti

disponibili per rinuncia o decadenza del personale già nominato per

supplenza annuale dal provveditore.

La norma impugnata, oltre a richiamare l'ipotesi di cui al

riferito terzo comma della legge n. 270 del 1982, esclude dalla

limitazione della retribuzione alla durata effettiva anche le

supplenze assegnate dai capi d'istituto su cattedre o posti

conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai

sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge n. 270 del

1982, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori

per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle

stesse.

Come è evidente, non ha alcuna rilevanza la diversa autorità

conferente, provveditore o capo d'istituto, dato che la omogeneità

del gruppo di tali supplenze consiste nel funzionare esse a copertura

di cattedre o posti vacanti o disponibili per l'intera durata

dell'anno scolastico. Laddove le supplenze temporanee hanno diverso

presupposto, quale la provvisoria assenza del titolare o assegnatario

della cattedra o posto d'insegnamento.

Si aggiunga che la norma impugnata, essendo collocata in

provvedimento legislativo di contenimento della spesa pubblica a

carattere urgente e transitorio, denota la natura non definitiva

della scelta del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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