Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 276/1971
  • art. 6d.P.R. 276/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le

amministrazioni dello Stato), in relazione all'art. 25 legge 28 ottobre

1970, n. 775 promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1977 dal

Pretore di Cecina nel procedimento civile vertente tra Vallesi

Raffaello e altri e Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, iscritta

al n. 205 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1977.

Visto l'atto di costituzione dell'Azienda di Stato per le Foreste

Demaniali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Cecina con ordinanza del 21 gennaio 1977 ha

sollevato, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso

le amministrazioni dello Stato), nella parte in cui - mantenendo fermo

il disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205 - consente l'assunzione

da parte dell'Amministrazione forestale dello Stato di personale a

tempo determinato per generiche "esigenze temporanee", malgrado la

legge n. 205/1962 sia stata abrogata dalla successiva legge 28 ottobre

1970, n. 775 (art. 25), che prevede assunzioni temporanee solo "per

esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti".

Dubita il giudice a quo che il Governo, nell'esercitare il potere

delegato conferito dalla legge di delega n. 775 del 1970, abbia

ecceduto dai limiti della delega stessa richiamando in vita con la

norma impugnata disposizioni abrogate dalla stessa legge di delega, la

cui finalità era proprio quella di porre un freno agli abusi che si

verificavano con la normativa abrogata.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Secondo la difesa dello Stato, infatti, il supposto eccesso di

delega prospettato dal pretore è frutto di una non corretta

interpretazione delle norme in questione in quanto la previsione

contenuta nell'art. 6 d.P.R. n. 276/1971 è sostanzialmente in linea

con la previsione dell'art. 25 della legge di delega, diretta cioè

alla disciplina di assunzioni temporanee per la esecuzione di

particolari lavori in economia e per la durata massima di sessanta

giorni, come già prescriveva l'articolo unico della legge n. 205 del

1962. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli

artt. 76 e 77 della Costituzione l'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n.

276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello

Stato), nella parte in cui - mantenendo ferma la legge 12 aprile 1962,

n. 205 - consente l'assunzione di personale a tempo determinato per

"esigenze temporanee"; per il sospetto che tale disposizione esorbiti

dai limiti fissati al Governo dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n.

775, la quale avrebbe abrogato tra l'altro - secondo il giudice a quo -

anche la predetta legge n. 205 del 1962 (Disposizioni particolari per

l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali).

Osserva infatti il Pretore che - mentre in linea generale la legge

18 aprile 1962, n. 230 nell'abrogare l'art. 2097 Cod. civ., aveva

fissato nuovi principi per la disciplina del contratto di lavoro a

tempo determinato sottoponendone la proroga a limiti precisi e rigorosi

e frenando in tal modo l'abuso dei contratti a termine a catena - per

quanto riguarda invece l'Amministrazione forestale sia la citata legge

n. 205/1962, sia il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215, emanato in forza

della legge delega 18 aprile 1962, n. 230, erano rimasti esclusi dalla

disciplina innovativa della legge n. 230 del 1962, permettendo quindi

reiterate rinnovazioni delle assunzioni temporanee.

Con la nuova legge di delega n. 775 del 1970 (Modifiche e

integrazioni alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 sul

riassetto delle carriere) venivano ribaditi precisi limiti al

legislatore delegato per la disciplina delle assunzioni temporanee,

togliendo efficacia a tutte le disposizioni che consentivano assunzioni

di personale straordinario con contratto a termine (art. 25, secondo

comma), al fine evidente di garantire la stabilità del posto di

lavoro, "in cui trova la sua prima realizzazione - si legge

nell'ordinanza - il precetto costituzionale sul diritto al lavoro".

2. - La questione non è fondata.

Occorre innanzi tutto precisare che originariamente l'art. 2097

c.c. prevedeva il contratto di lavoro a termine, come eccezione alla

regola generale dell'indeterminatezza temporale del rapporto, e

stabiliva che tale termine poteva risultare o dalla specialità del

rapporto o da atto scritto.

Successivamente con la legge 12 aprile 1962, n. 205 si dava

facoltà al Ministero dell'agricoltura e all'Azienda di Stato per le

foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto

privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente

all'esecuzione di lavori "direttamente eseguiti", cioè condotti in

economia.

Con l'art. 9 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 si dava poi una

nuova disciplina generale al contratto a tempo determinato, abrogando

totalmente l'art. 2097 c.c. e limitandosi il rapporto a termine ad

ipotesi specificatamente definite. L'art. 10 della stessa legge

stabiliva che con apposito decreto delegato sarebbero state emanate le

norme necessarie per adeguare alla nuova disciplina le assunzioni a

termine da parte delle amministrazioni dello Stato e delle relative

aziende autonome.

Il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215 indicava, con precisi limiti, le

particolari categorie di lavoratori che potevano essere assunti a tempo

determinato dallo Stato e dalle sue aziende. Tra esse era prevista, al

n. 4, la categoria degli operai "assunti per esigenze temporanee" dal

Ministero dell'agricoltura e dall'Azienda forestale dello Stato ai

sensi della citata legge n. 205 del 1962.

L'esigenza di un riordinamento globale dell'amministrazione

statale, con il decentramento delle funzioni e il riassetto delle

carriere e delle retribuzioni, veniva affrontata dal legislatore con la

legge 18 marzo 1968, n. 249 e, nuovamente, con legge 28 ottobre 1970,

n. 775 che, modificando e integrando la normativa del 1968, delegava

tra l'altro al Governo, con l'art. 25, la disciplina delle assunzioni

di personale "per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrente".

Il secondo comma dello stesso articolo abrogava tutte le precedenti

norme che consentivano "assunzioni di personale straordinario" con

contratti a termine comunque determinati.

In attuazione di tale delega veniva emanato il d.P.R. 31 marzo

1971, n. 276, di cui fa parte l'impugnato art. 6.

Una corretta lettura della normativa consente quindi di accertare

che l'abrogazione disposta con l'art. 25 della legge di delega n. 775

del 1970 aveva per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni

per esigenze straordinarie, tanto che il decreto delegato n. 276 del

1971 dovette ridettare per tali assunzioni una disciplina

particolarmente rigorosa, disponendo che le assunzioni fossero

giustificate da esigenze indilazionabili e la loro durata non superasse

comunque i novanta giorni nell'anno solare.

Poiché le norme abrogative non consentono interpretazioni

estensive o analogiche, l'abrogazione così disposta dalla legge n.

775/1970 non può essere estesa anche all'assunzione di personale per

l'esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica

Amministrazione, come nella specie quelle previste per il Ministero

dell'Agricoltura e l'Azienda di Stato per le foreste dalla legge n. 205

del 1962.

Non eccedeva quindi dalla delega ricevuta il legislatore delegato

nel momento in cui con la disposizione impugnata confermava il disposto

dell'articolo unico della suddetta legge n. 205 del 1962.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di

personale presso le amministrazioni dello Stato) sollevata in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina

con l'ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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