Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

n. 9), e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno

1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della

legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e

indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure

dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di

controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per

i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), e dell'art. 3,

comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7

(Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme

per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli

organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi

provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica),

promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dalla Corte di

appello di Caltanissetta sul ricorso proposto da Drago Rosalia contro

Calì Giuseppe ed altri, iscritta al n. 596 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 18 maggio 1994, la Corte d'appello di

Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

primo comma, n. 9), e quarto comma, della legge della Regione

siciliana 24 giugno 1986, n. 31, e dell'art. 3, comma 2, della legge

della Regione medesima 26 agosto 1992, n. 7, "nella parte in cui

prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di

farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune

stesso concorre a costituire".

Il giudice a quo premette in fatto che, con sentenza 29 ottobre

1993-4 gennaio 1994, il Tribunale di Enna aveva dichiarato Drago

Rosalia ineleggibile alla carica di consigliere del Comune di Aidone

e pertanto decaduta da tale carica. Aveva rilevato in proposito il

Tribunale che la Drago, essendo titolare di farmacia nel Comune di

Aidone, convenzionata con l'U.S.L. n. 21 di Piazza Armerina, che

l'anzidetto Comune concorre a costituire, era ineleggibile a

consigliere comunale ai sensi del combinato disposto dei commi primo,

n. 9), secondo e quarto dell'art. 9 della legge regionale siciliana

24 giugno 1986, n. 31 e che la stessa Drago non aveva provveduto in

tempo utile a rimuovere la suddetta causa di ineleggibilità.

Avverso tale sentenza la Drago proponeva rituale ricorso in

appello deducendo, in via principale, l'incostituzionalità della

normativa di cui ai commi primo, n. 9), e quarto della citata legge

regionale, nonché del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale

siciliana 26 agosto 1992, n. 7, in relazione a quanto previsto dalla

legislazione statale, per violazione degli artt. 3 e 51 della

Costituzione.

Ciò posto, ad avviso del remittente la sollevata questione di

legittimità costituzionale è rilevante ai fini del decidere e non

è manifestamente infondata.

Il combinato disposto di cui al primo comma, n. 9), e al quarto

comma dell'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di

farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale, che il comune

stesso concorre a costituire; il comma 2 dell'art. 3 della legge

regionale 26 agosto 1992, n. 7 ha a sua volta statuito che "restano

ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste

dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la

carica di sindaco".

Tale causa di ineleggibilità era, altresì, prevista dalla

legislazione nazionale, e precisamente dal combinato disposto di cui

al primo comma, n. 9), e quarto comma dell'art. 2 della legge 23

aprile 1981, n. 154.

Senonché il citato quarto comma dell'art. 2 della legge n. 154

del 1981 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991,

n. 271, che così recita: "Le strutture convenzionate, di cui al

numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli artt. 43 e 44

della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Con la suddetta modifica - prosegue il remittente - il legislatore

nazionale ha soppresso la causa di ineleggibilità in questione,

giacché il menzionato art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271, nel

definire le strutture convenzionate con le unità sanitarie locali, i

cui legali rappresentanti e dirigenti non sono eleggibili a

consiglieri comunali, richiama le norme di cui agli artt. 43 e 44

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le quali non fanno alcun

riferimento alle farmacie (in tal senso, Cass., sez. I, 12 settembre

1992, n. 10425).

Ne consegue che si è verificata una ingiustificata disparità di

trattamento, in ordine ai requisiti di eleggibilità per accedere

alle cariche pubbliche, tra la disciplina vigente in Sicilia e quella

vigente nelle restanti parti del territorio nazionale, non apparendo

sussistere una giustificata peculiarità nella scelta legislativa

regionale e non avendo, ancora, il legislatore regionale provveduto

ad adeguare la propria legislazione ai nuovi principi che informano

quella nazionale, la quale è insuscettibile di estendersi alla

regione siciliana, godendo questa, in subiecta materia, di competenza

primaria: con ciò determinandosi una violazione del principio

generale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del

correlativo principio di uguaglianza di tutti i cittadini per

l'accesso alle cariche pubbliche elettive, stabilito dall'art. 51

della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Caltanissetta solleva questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9), e quarto comma, della

legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, "nella parte in

cui prevedono l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare

di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il Comune

stesso concorre a costituire".

La censura è poi estesa anche all'art. 3, comma 2, della legge

regionale 26 agosto 1992, n. 7, ai sensi del quale "restano ferme le

cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme

vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di

sindaco".

Ad avviso della Corte remittente, poiché la indicata causa di

ineleggibilità, originariamente prevista nella legislazione

nazionale, è stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 della

legge 11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma

dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154), la normativa

regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati

parametri costituzionali, dettando una disciplina, in tema di

elettorato passivo, ingiustificatamente differenziata rispetto a

quella operante nel restante territorio nazionale.

2. - Va, innanzitutto, rilevato che la causa di ineleggibilità in

esame è configurata esclusivamente nelle menzionate norme della

legge regionale n. 31 del 1986, mentre, come s'è detto, l'art. 3,

comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992 (recante: "Norme per

l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per

l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi

collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali

e comunali e per l'introduzione della preferenza unica") si limita,

evidentemente per mere esigenze di chiarezza, ad affermare - per

quanto qui interessa - che le cause di ineleggibilità previste dalle

norme vigenti per la carica di consigliere comunale "restano ferme",

cioè non subiscono modifiche ad opera della legge medesima: ne

consegue che la estensione dell'impugnativa a quest'ultima norma

risulta sfornita del requisito della rilevanza e la relativa

questione va, pertanto, dichiarata inammissibile.

3. - La questione concernente l'art. 9, primo comma, n. 9), e

quarto comma, della legge regionale n. 31 del 1986 è fondata.

Deve preliminarmente osservarsi che, al di là del caso specifico

concernente l'elezione del consiglio di un comune il cui territorio

concorre a costituire l'unità sanitaria locale (cosiddetta U.s.l.

"pluricomunale"), la censura del remittente investe, evidentemente,

in generale la causa di ineleggibilità a consigliere comunale dei

titolari di farmacie convenzionate, quale che sia il rapporto

intercorrente tra il territorio comunale e quello della unità

sanitaria locale, per cui la questione deve intendersi riferita anche

alle ipotesi in cui il primo coincide con il secondo o lo

ricomprende.

Ciò posto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

discipline differenziate in tema di elettorato passivo, adottate

dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà

legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime,

salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che

siano esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse in

raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel

restante territorio nazionale; e purché, in ogni caso, tale

diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e

ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale (cfr.

sentenze nn. 84/1994, 463/1992, 539/1990, 571/1989).

Ora, appare evidente come nella specie non ricorra alcuna ragione

che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, della

causa di ineleggibilità in esame, una volta che questa, nella

legislazione nazionale - cui la regione si era pienamente uniformata

con la legge n. 31 del 1986 - è stata soppressa: l'art. 2 della

legge 11 agosto 1991, n. 271 ha, infatti, abrogato il quarto comma

dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (comma che

disciplinava la rimozione della causa di ineleggibilità da parte dei

farmacisti), sostituendolo con una norma che, nello stabilire che le

strutture convenzionate di cui al n. 9) del primo comma del medesimo

art. 2 "sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23

dicembre 1978, n. 833", ha limitato l'ambito applicativo della causa

di ineleggibilità sancita nella norma stessa, escludendone - come è

confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - i

titolari di farmacie, alle quali i menzionati articoli della legge n.

833 del 1978 non fanno alcun riferimento.

Va, pertanto, dichiarata, da un lato, la illegittimità

costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9), della legge regionale

n. 31 del 1986, nella parte in cui non prevede che le strutture

convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44

della legge 23 dicembre 1978, n. 833; dall'altro, la illegittimità

costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della medesima legge

regionale n. 31 del 1986 (di contenuto identico a quello del

soppresso quarto comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

n. 9), della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31

(Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27

dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità

degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi

per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non prevede

che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate

negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto

comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto

1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.

Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione

degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi

provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla

Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari