Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1981 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 584

del codice penale (omicidio preterintenzionale), promossi con ordinanze

emesse il 12 marzo 1979, il 29 ottobre 1979, il 13 novembre 1979 e il 3

luglio 1980 dalla Corte d'Assise di Cagliari, l'11 dicembre 1979 ed il

4 febbraio 1980 dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari ed il 29

ottobre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari, iscritte ai nn. 375 e 965

del registro ordinanze 1979 e nn. 17, 82, 159, 609 e 911 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 189 dell'anno 1979, nn. 57, 78, 304, 98 e 131 dell'anno 1980 e n. 70

dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1981 il Giudice relatore

Alberto Malagugini,

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con quattro ordinanze del 12 marzo, 29 ottobre, 13 novembre 1979 e

3 luglio 1980, emesse nei procedimenti a carico di La Rosa Vincenzo,

Anedda Angelo e altro, Mattana Antonio ed altri ed Ollosu Cesare

(rispettivamente, reg. ord. 375 e 965 del 1979, 17 e 609 del 1980), la

Corte d'Assise di Cagliari sollevava, in relazione all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p. (omicidio

preterintenzionale), nella parte in cui prevede una pena edittale

superiore, nel minimo e nei massimo, a quella stabilita dall'art. 18,

secondo e quarto comma della legge 22 maggio 1978, n. 194 per azioni

dirette a provocare lesioni da cui derivi, come conseguenza non voluta,

la morte della donna. Nelle ordinanze, motivate in modo sostanzialmente

analogo, il giudice a quo richiamava innanzitutto il costante indirizzo

di questa Corte, secondo cui l'osservanza del principio di eguaglianza

non esclude che il compito di determinare la misura delle sanzioni

penali resti di stretta spettanza del legislatore ordinario, in

funzione dei suoi indirizzi di politica legislativa, sottraendosi al

giudizio della Corte "sempreché ovviamente, la sperequazione non

assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da una benché minima

giustificazione di ordine razionale o logico (sentenza 5/77, nonché

119/73, 218 e 271/74)".

Ciò premesso, la Corte d'Assise rilevava che la fattispecie

criminosa di cui all'art. 18, commi secondo e quarto legge citata,

introdotta in seguito all'abrogazione dell'art. 583 cpv. n. 5 c.p.,

"ricorre qualora, non essendo l'interruzione della gravidanza e la

morte della donna il risultato voluto, essa derivi da azioni

intenzionalmente lesive della integrità della stessa". Essa pertanto

si risolve nell'espressa configurazione di un delitto

preterintenzionale, caratterizzandosi, rispetto alla fattispecie

descritta - con analoga formula - dall'art. 584 c.p., per la sua

maggiore ampiezza, in quanto incide negativamente su due diversi beni

giuridici: la vita ed il diritto alla maternità.

Posta dunque questa stretta analogia tra le due fattispecie (la

prima, più ampia, ricomprende anche la seconda) la Corte d'Assise

opinava essere privo di ogni logica e razionale giustificazione il

diverso trattamento sanzionatorio per essa previsto (art. 584 c.p.:

reclusione da 10 a 18 anni; art. 18 cit.: reclusione da 8 a 16 anni),

rilevando in particolare: a) che essendo quest'ultimo un reato

plurioffensivo, avrebbe dovuto casomai prevedersi una sanzione più

severa; b) che poiché in tale delitto l'evento non è la sola morte,

ma anche l'aborto, il più mite trattamento sanzionatorio si pone in

contraddizione con la solenne proclamazione di cui all'art. 1 l. 194/78

secondo cui "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente

e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita

umana dal suo inizio".

A ben vedere, peraltro, l'arbitraria discriminazione sussiste - ad

avviso del giudice a quo - tra l'art. 584 c.p. e tutto il sistema

legislativo post-costituzionale, caratterizzato - in modo "più

aderente anche allo spirito dell'art. 27 Cost." -sia dalla "costante

affermazione, nella scelta del legislatore, delle conseguenze penali

inflitte per responsabilità obiettiva (si veda: dalla sentenza n. 3

del 1956 a quella n. 173 del 1976 della Corte Cost.)", sia da "una

maggiore personalizzazione della responsabilità penale, con

conseguente adeguamento del trattamento sanzionatorio (si vedano: le

sentenze della Corte Cost. e le disposizioni legislative sulla

sospensione condizionale della pena, le scelte di cui è espressione la

legge 26 luglio 1975, n. 354, ecc.)". Poiché l'art. 18 cit. è

"conforme a questo indirizzo di più diretta derivazione

costituzionale", è l'art. 584 c.p. che si pone rispetto ad esso "in

posizione di palese, irrazionale ed arbitraria discriminazione":

sicché una parziale dichiarazione di incostituzionalità di

quest'ultima norma sarebbe l'unico modo "per ripristinare l'uguaglianza

costituzionale".

In punto di rilevanza, la Corte d'Assise osservava infine che

un'eventuale pronuncia in tale senso "influirebbe sulla decisione di

merito in ordine alla determinazione della pena" e che non vi era, nei

casi di specie, materia per l'applicazione dell'art. 152 cpv. c.p.p.

(ordinanza 965/79 e 17/80).

Nei primi tre giudizi interveniva l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto: a) le

situazioni poste a raffronto sono diverse, essendo l'azione, nell'art.

18 cit. (e in entrambe le ipotesi ivi previste: quarto comma in

relazione al primo comma e quarto comma in relazione al secondo)

finalisticamente diretta a conseguire l'interruzione della gravidanza e

non a ledere la donna; b) anche nella seconda ipotesi la lesione è

prevista solo come mezzo per l'interruzione della gravidanza, sicché

"se si trattasse di lesione commessa come finalità dell'azione tipica,

da cui derivasse la morte di donna incinta e l'interruzione della

gravidanza, si avrebbe omicidio preterintenzionale nella figura

prevista e punita dall'art. 584 c.p."; c) il fatto che nell'ipotesi sub

b) - lesione al fine di interrompere la gravidanza, da cui derivi la

morte della donna - sia prevista una pena inferiore a quella

"dell'omicidio preterintenzionale ordinario" corrisponda ad una scelta,

non irrazionale, di politica legislativa e non dà luogo a problemi di

legittimità costituzionale.

La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 584

c.p. - sotto l'identico profilo della disparità di trattamento quoad

poenam rispetto all'art. 18 l. 194/78, e con analoga motivazione

veniva altresì sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari

con ordinanze dell'11 dicembre 1979 e 4 febbraio 1980, emesse nei

procedimenti a carico di Meloni Mario Graziano e Fresu Andrea

(ordinanze nn. 82 e 159 del 1980), nonché dalla Corte d'Assise di

Sassari con ordinanza del 29 ottobre 1980 nei procedimenti a carico di

Casula Pietrina (ordinanza n. 911/1980).

Nei relativi giudizi l'Avvocatura dello Stato non interveniva, né

vi era - così come per le precedenti ordinanze - costituzione di parti

private. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze indicate in epigrafe (della Corte di Assise

e della Corte d'Assise di Appello di Cagliari e della Corte d'Assise di

Sassari) sollevano la medesima questione di legittimità

costituzionale. I sette giudizi possono, perciò, essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 584 del codice penale, che prevede - e punisce con la pena

edittale da 10 a 18 anni di reclusione - il fatto di "chiunque, con

atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581

(percosse) e 582 (lesione personale) cagiona la morte di un uomo". Il

disposto di legge denunziato, nella parte in cui stabilisce la sopra

specificata pena edittale, posto a confronto con l'art. 18, secondo

comma e quarto comma, della legge 22 maggio 1978 n. 194 (che punisce

con la pena della reclusione da otto a sedici anni chiunque provochi

l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni

alla donna se dal fatto derivi la morte della donna) contrasterebbe con

l'art. 3 Cost. per la ingiustificata ed irrazionale disparità del

trattamento sanzionatorio adottato nelle due fattispecie da

considerarsi di eguale gravità ovvero addirittura di gravità

inversamente proporzionale alla severità della pena edittale.

3. - Sul punto - della ritenuta maggior gravità della fattispecie

prevista dall'art. 18, secondo comma e quarto comma della legge n. 194

del 1978, rispetto a quella di cui all'art. 584 del codice penale -

insistono le ordinanze di rimessione più diffusamente motivate. In

particolare, la Corte di Assise di Cagliari (ord. n. 965/1979 e n. 17

del 1980) osserva che "la nuova figura criminosa, introdotta dai

disposti di legge denunziati, in seguito all'abrogazione dell'art. 583

cpv. n. 5 del codice penale" (operata con l'art. 22, secondo comma

della legge 194 del 1978) "è destinata a ricoprire la fattispecie che

ricorre qualora, non essendo l'interruzione della gravidanza e la morte

della donna il risultato voluto, esso derivi da azioni intenzionalmente

lesive dell'integrità della stessa". "Tale fattispecie" - prosegue il

giudice a quo - "si risolve pertanto nella espressa configurazione di

un delitto preterintenzionale, ove l'interruzione della gravidanza e

l'evento morte si verificano come conseguenza non prevista e non voluta

di altra azione delittuosa)".

Si può, perciò, dire che la fattispecie considerata, per il suo

carattere plurioffensivo, incidente, cioè, su due diversi beni

giuridici, la vita e il diritto alla maternità della donna,

ricomprenda in sé quella dell'omicidio preterintenzionale di cui

all'art. 584 del codice penale.

La disparità di trattamento sanzionatorio non appare, quindi, in

alcun modo giustificata e, se mai, il legislatore avrebbe dovuto

stabilire un trattamento più severo per la fattispecie più grave,

quella cioè di cui all'art. 18 della legge 194 del 1978.

L'opposta conclusione - raggiunta dal legislatore del 1978 - è

tanto più "irrazionale ed ingiustificata" in quanto contrasta,

altresì, con la solenne affermazione di cui all'art. 1 della legge

medesima, ai sensi della quale "Lo Stato garantisce il diritto alla

procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore della

maternità e tutela la vita umana dal suo inizio".

4. - Come si vede, le argomentazioni dei giudici remittenti - per

la parte sin qui considerata - si risolvono in una critica stringente

al disposto del quarto comma in relazione al secondo comma dell'art. 18

della legge n. 194 del 1978, senza minimamente involgere il denunziato

art. 584 del codice penale. Di' quest'ultimo si eccepisce una sorta di

illegittimità sopravvenuta, poiché sarebbe da considerare privo di

qualsiasi razionalità il trattamento sanzionatorio ivi previsto

rispetto a quello diverso e più mite adottato dal legislatore del 1978

per la fattispecie di cui all'art. 18, secondo e quarto comma, della

legge n. 194, che - come si è riferito - "ricomprenderebbe" in sé

l'omicidio preterintenzionale.

5. - Un tale assunto non può però essere condiviso. Va infatti

ricordato che l'art. 18 della legge n. 194 del 1978 disciplina

fattispecie che nel codice penale erano previste, per quanto qui

interessa, dal titolo X del libro II, nonché dall'art. (582 a) 583

comma primo n. 3 e cpv. n. 5 del codice stesso, abrogati dall'art. 22

della legge in esame.

In particolare, il secondo comma dell'art. 18 prevede e punisce il

fatto di chi "provochi l'interruzione della gravidanza con azioni

dirette a provocare lesioni alla donna", configurando un titolo

autonomo di reato, equiparato, quoad poenam, all'ipotesi di aborto

doloso su donna non consenziente (di cui al primo comma del medesimo

art. 18).

La fattispecie tipica così costruita, che si caratterizza per la

preterintenzionalità dell'evento aborto, occupa lo spazio

precedentemente riempibile con il disposto degli artt. 582 e 583, cpv.

n. 5 del codice penale, senza peraltro consentire più il bilanciamento

tra la circostanza aggravante (di cui all'art. 583 cpv. n. 5) ed

eventuali circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 69 del codice

penale.

Il quarto comma, primo periodo, dell'art. 18 della legge n. 194 del

1978 prevede, invece, la morte della donna incinta come conseguenza

dell'aborto, doloso o preterintenzionale che sia; e tale previsione

coincide con quella di cui all'abrogato art. 549 (primo comma, primo

periodo) del codice penale, una volta assunta l'equiparazione tra

aborto doloso ed aborto preterintenzionale (art. 18, primo e secondo

comma) operata dal legislatore del 1978. Si tratta, in entrambi i casi,

di una circostanza aggravante speciale, che porta a configurare un

reato appunto aggravato dall'evento, e non già un delitto

preterintenzionale secondo la previsione di cui all'art. 43 del codice

penale.

Bastano questi rilievi per escludere che la fattispecie prevista e

punita dall'art. 18, quarto comma in relazione al secondo comma, della

legge n. 194 del 1978 possa correttamente porsi a raffronto con quella

di cui all'art. 584 del codice penale, senza che occorra indulgere ad

ulteriori approfondimenti della complessa tematica penalistica nella

quale si inquadra la questione sollevata dai giudici a quibus.

6. - Vero è che questi ultimi, quasi a voler prevenire l'obiezione

per cui male viene invocato il principio di uguaglianza quando si

pongano a confronto fattispecie criminose diversamente strutturate e

perciò non omogenee e quando si impugni una norma di carattere

generale indicando il tertium comparationis in una norma prospettata

come derogatoria, assumono che il contrasto denunziato "sussiste tra

l'art. 584 del codice penale, da un lato, e tutto il sistema

legislativo postcostituzionale, al quale il citato art. 18 (della

legge n. 194 del 1978) si è conformato, dall'altro". Ciò perché -

secondo i giudici a quibus - si sarebbe in presenza di un "nuovo

orientamento di politica legislativa, più aderente anche allo spirito

dell'art. 27 Cost.", ad esempio del quale vengono citate le

disposizioni di cui al d.l. 11 aprile 1974 n. 99 (artt. 11, 12 e 13)

convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 220, in

materia di concessione e revoca della sospensione condizionale della

pena, nonché la legge 26 luglio 1975 n. 354, recante norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà; mentre più generico riferimento

viene fatto a sentenze di questa Corte.

Neppure questa prospettazione può essere condivisa.

7. - Sembra infatti difficile convenire sulla esistenza di un

"nuovo" (e tanto meno univoco) "orientamento di politica legislativa"

in materia penale. Basta, in proposito, ricordare l'estrema scarsità

di innovazioni incidenti sul libro II del vigente codice penale

(eccezione fatta per talune misure, qualificate però di emergenza,

introdotte per potenziare la repressione di alcune specifiche figure

criminose). Nel codice stesso, pertanto - per quanto più

specificatamente qui interessa - permane una pluralità di fattispecie

in cui la morte del soggetto passivo, non voluta dall'agente,

costituisce elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato da

cui essa deriva e comporta pene edittali differenziate. Nel capo I,

titolo XII del libro II, ad esempio, accanto alla fattispecie di cui

all'art. 584 (omicidio preterintenzionale) vi sono quelle di cui:

all'art. 586 (morte - o lesione - come conseguenza di altro delitto);

all'art. 587, terzo comma, ultima parte (omicidio preterintenzionale a

causa di onore); all'art. 591, terzo comma, ultima parte, (morte come

conseguenza dell'abbandono di persone minori o incapaci); all'art. 592,

secondo comma, ultima parte (morte come conseguenza dell'abbandono di

un neonato per causa di onore); all'art. 593, terzo comma, ultima parte

(morte come conseguenza di omissione di soccorso). Inoltre, si possono

ricordare le fattispecie di cui all'art. 571, secondo comma, ultima

parte (morte come conseguenza dell'abuso di mezzi di correzione o di

disciplina) ed all'art. 572, secondo comma, ultima parte (morte come

conseguenza di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). È

evidente che ciascuna delle fattispecie qui ricordate (al pari di

quelle di cui al denunziato art. 18, quarto e secondo comma, della

legge n. 194 del 1978 e, prima di esso, all'abrogato art. 549, primo

comma, prima parte, del codice penale) esprime strutturalmente e sul

piano sanzionatorio una opzione legislativa che a sua volta implica una

scelta di valore, rientranti l'una e l'altra nella discrezionalità del

legislatore; discrezionalità il cui esercizio è sindacabile da questa

Corte - in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza -

nella sola ipotesi della palese irragionevolezza che non ricorre certo

nel caso di specie (cfr. sentenze n. 45 del 1967, 109 del 1968, 114 del

1970, 22 del 1971, 142 del 1973, 119 del 1975, 5 del 1977, 71 del 1979,

51 del 1980 e 72 del 1980).

Perciò, l'aspirazione, sottesa alle ordinanze di rimessione, ad

una più generale iniziativa di riforma, nel campo penale, per meglio

conformare la normativa vigente ai valori ed ai fini costituzionalmente

affermati, può trovare ascolto ed accoglimento soltanto nella sede

parlamentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 584 del codice penale, nella parte in cui prevede una pena

edittale superiore nel minimo e nel massimo rispetto a quelle stabilite

dall'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 22 maggio 1978 n.

194, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di Assise

di Cagliari, dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari e dalla Corte

di Assise di Sassari con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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