Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1971 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19d.l. 246/1938

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l.

21 febbraio 1938, n. 246, sulla disciplina degli abbonamenti alle

radioaudizioni, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1970 dal

giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nel procedimento

penale a carico di Lapelosa Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 311 del 9 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1971 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia, su

richiesta del P.M. di dichiarare estinto per oblazione il reato di cui

agli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, per avere

detenuto un apparecchio televisivo senza corrispondere il canone di

abbonamento alle radiodiffusioni per il periodo luglio 1968-giugno

1969, attribuito a certo Vincenzo Lapelosa, con ordinanza 28 settembre

1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 19 del d.l. n. 246

del 1938.

Circa la rilevanza, il giudice a quo ha osservato che ove la

questione venisse riconosciuta fondata da questa Corte, in applicazione

dell'art. 152 del codice di procedura penale, anziché dichiarare

estinto il reato per oblazione, si dovrebbe emettere sentenza di non

doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.

Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo ha rilevato

che, in forza dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, che

disciplina la materia degli abbonamenti alle radiodiffusioni per gli

apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e di

autoscafi a carico dei detentori che abbiano omesso di pagare

l'abbonamento, è preveduta non più una sanzione penale, ma una

semplice sanzione amministrativa, mentre rimane ferma la sanzione

penale per i detentori abusivi di apparecchi a domicilio.

Che si viene così a verificare per lo stesso fatto - detenzione

abusiva di apparecchi radioriceventi - una disciplina differenziata tra

detentori su automezzi o a domicilio, che non trova alcuna

giustificazione, con manifesta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, tanto più che il più favorevole trattamento della

semplice sanzione amministrativa, se mai, potrebbe trovare una

giustificazione più per il detentore di apparecchio a domicilio, per

il quale l'uso di tale apparecchio costituisce un modesto e forse unico

svago o mezzo di informazione, che non per il detentore di apparecchio

a bordo di automezzo, per il quale tale detenzione spesso costituisce

soltanto un lusso.

Dopo gli adempimenti di rito la questione viene oggi alla

cognizione della Corte.

Non vi sono state costituzioni o interventi di parti. Considerato in diritto :

1. - Non può contestarsi l'esattezza del rilievo, che costituisce

il motivo essenziale dell'ordinanza di rinvio, circa la esistenza di

una disciplina differenziata per due situazioni che apparirebbero del

tutto identiche.

Difatti, la stessa omissione di pagamento del canone per le

radioaudizioni che si riferisce ad un apparecchio installato nel

proprio domicilio, ai sensi dell'art. 19 del r.d.l. n. 246 del 1938 è

punita con l'ammenda e, quindi, costituisce reato; se si riferisce,

invece, ad un apparecchio installato a bordo di un automezzo o di un

autoscafo è punita soltanto con una pena pecuniaria e, quindi,

costituisce semplice trasgressione amministrativa che crea

un'obbligazione a carattere civile (art. 3 della legge 7 gennaio 1929,

n. 4).

Ai fini del decidere, occorre, pertanto, accertare se una siffatta

disciplina differenziata possa trovare una giustificazione razionale.

2. - Al riguardo si rileva quanto segue.

Come risulta dall'art. 1 del decreto legislativo n. 246 del 1938,

concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, basta

il pagamento di un solo canone per la detenzione di più apparecchi, e

il rilascio da parte dell'URAR (Ufficio Registro Abbonamenti Radio) di

un certificato attestante il pagamento del canone basta a legittimare

anche l'uso, fuori domicilio, delle cosiddette radioline, ossia di

apparecchi radioriceventi portatili (Tabella allegata al d.P.R. 1 marzo

1961, n. 121, voce 232, nota 4).

Quando cominciarono ad entrare in uso apparecchi riceventi

impiantati su automezzi, in un primo tempo sembrò che il pagamento del

canone per gli apparecchi detenuti a domicilio fosse sufficiente a

legittimare tale uso.

Ma con l'art. 4 del d.l.l. 5 maggio 1946, n. 332, venne disposto

che i detentori di detti apparecchi impiantati su automezzi, dovessero,

ai sensi dell'art. 267 del codice postale, contrarre un apposito

abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello

eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.

È, infine, intervenuta la legge 15 dicembre 1967, n. 1235,

contenente una nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni

per apparecchi radioriceventi installati stabilmente a bordo di

autovetture o autoscafi, con la quale, in sostanza, il canone di

abbonamento all'"autoradio" viene considerato un tributo annesso alla

tassa di circolazione e, quindi, soggetto alla stessa disciplina.

Infatti l'art. 2 di tale legge dispone che il canone di abbonamento

all'"autoradio" e la relativa tassa di concessione governativa debbono

essere corrisposti congiuntamente e contestaulmente alla tassa di

circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi

indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal t.u. sulle

tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Non solo, ma l'art. 6 della stessa legge, dopo un richiamo all'art.

4 del t.u. n. 39 del 1953, concede, analogamente a quanto disposto da

quest'ultimo articolo, facoltà al Ministro per le finanze di affidare

all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) anche la riscossione del canone

di abbonamento all'autoradio e della relativa tassa di concessione

governativa.

Questa completa assimilazione alle tasse automobilistiche, poi, in

osservanza alla legge 3 maggio 1967, n. 317 (cosiddetta di

depenalizzazione) ha imposto che le violazioni dell'obbligo di

pagamento del canone, punite con la sola pena pecuniaria, non

costituissero reato, il che è stato fatto appunto con l'art. 8 della

legge n. 1235 del 1967.

3. - Da quanto precede risulta che il legislatore, nella sua

discrezionalità, ha ritenuto che l'installazione in modo stabile di un

apparecchio radioricevente su un automezzo non soltanto implica il

pagamento di un distinto canone ma pone in atto un tale rapporto di

accessione, da far considerare l'apparecchio radio come parte

dell'automezzo, con la conseguenza di assoggettare, ai fini della

riscossione, i canoni e le tasse dovute per le radioaudizioni alla

stessa disciplina delle tasse automobilistiche.

Beninteso che, quando si parla di apparecchi radioriceventi,

debbono ritenersi compresi anche gli apparecchi televisivi, essendo

identiche le norme riguardanti entrambe le categorie di apparecchi, ai

fini fiscali.

Già nella imposizione di un canone distinto e nella diversa forma

di riscossione può ravvisarsi una differenziazione tra la posizione

del detentore di apparecchio a domicilio ed il detentore di apparecchio

installato su automezzo, che di per se sola giustifica, senza

violazione del principio di uguaglianza, anche la differenziazione

delle sanzioni, nel caso di omissione di pagamento di detto tributo.

Ma anche da un altro punto di vista questa differenziazione risulta

giustificata e razionale: mentre l'accertamento della esistenza di un

apparecchio detenuto nel domicilio e del pagamento del relativo canone

è tutt'altro che agevole e può richiedere perfino l'intervento del

giudice, qualsiasi agente addetto al traffico può accertare facilmente

l'esistenza di un'autoradio e verificare l'ottemperanza dell'obbligo

del pagamento del relativo canone di abbonamento, fermando l'automezzo

sul quale è installato.

Di qui una maggiore facilità di evadere gli obblighi fiscali da

parte del detentore di apparecchio a domicilio ed una conseguente

necessità, a prevenire siffatta evasione, di colpirla con sanzioni

più gravi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 del d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, recante "Disciplina

degli abbonamenti alle radioaudizioni", sollevata, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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